Il decreto n. 161 del 21 luglio 2026 modifica in un solo punto il regolamento che disciplina i controlli sulle apparecchiature radio, cioè i dispositivi che comunicano via onde radio come smartphone, tablet, cuffie e console portatili. Fino a oggi chi immetteva sul mercato questi prodotti doveva inserire sempre il cavo di ricarica nella confezione; da adesso può decidere liberamente se farlo.
La nuova regola vale dal 1° ottobre 2026 e riguarda fabbricanti, importatori e distributori, con un effetto immediato su chi acquista.
Decreto n. 161/26 del 21 luglio 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2026
Il cavo di ricarica passa da obbligo a facoltà
Fino all’entrata in vigore di questo decreto la regola era netta.
Il cavo di ricarica doveva trovarsi nella confezione in ogni caso: sia quando la scatola conteneva anche il dispositivo di ricarica, cioè l’alimentatore da collegare alla presa elettrica, sia quando l’alimentatore non c’era e restava solo il cavo.
Il cavo di ricarica, conforme all’Allegato I-bis, parte I, punto 2, del decreto, deve essere sempre incluso nelle confezioni siano esse con dispositivo di ricarica che senza.
Premesse (Visto), D.M. 161/2026
Il nuovo testo ribalta l’impostazione e trasferisce la decisione all’operatore economico, cioè il soggetto che a vario titolo porta il prodotto sul mercato:
il fabbricante
il suo rappresentante autorizzato
l’importatore
il distributore
Nessuno di loro è più tenuto a inserire il cavo, in nessuna delle due versioni di confezione.
È lasciata facoltà all’operatore economico se includere il cavo di ricarica conforme al paragrafo 2 della Parte I dell’Allegato I-bis al decreto, nelle confezioni con o senza il dispositivo di ricarica;
Art. 1, comma 1, D.M. 161/2026
L’intervento è chirurgico: il decreto è composto da un solo articolo con un solo comma e sostituisce l’ultima frase di una disposizione già esistente. Tutto il resto del regolamento sui controlli rimane esattamente come prima.
Perché l’Italia ha cambiato rotta
L’obbligo cancellato era nato appena un anno prima, con il decreto ministeriale del 6 giugno 2025, che aveva introdotto per la prima volta controlli specifici sulle capacità di ricarica delle apparecchiature radio.
Quella disposizione attuava sul piano nazionale la disciplina europea del caricabatteria comune, l’insieme di regole che impone uno standard unico di ricarica per ridurre i rifiuti elettronici e liberare i consumatori dalla moltiplicazione di alimentatori diversi.
Nel frattempo la Commissione europea ha pubblicato i propri orientamenti interpretativi sulla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato e ha chiarito un punto decisivo: i requisiti europei non si estendono al cavo staccabile.
afferma che i requisiti di cui all’articolo 3-bis della Direttiva (UE) 2014/53 […] non si applicano anche al cavo di ricarica staccabile.
Premesse (Vista la Comunicazione della Commissione europea), D.M. 161/2026
La regola italiana risultava quindi più severa di quella richiesta dall’Unione europea.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha scelto di riportarla nel perimetro comunitario, indicando fra le ragioni dell’intervento anche la necessità di rendere più nitidi gli obblighi a carico delle imprese.
Ritenuto necessario allineare il decreto […] alle disposizioni della Comunicazione della Commissione europea (C/2024/2997) e, nello specifico, alla risposta alla domanda n. 34), così da soddisfare al contempo l’esigenza di maggior chiarezza in merito agli obblighi in capo agli operatori economici.
Premesse (Ritenuto), D.M. 161/2026
Cosa resta invece obbligatorio
Il decreto non tocca il cuore della disciplina sul caricabatteria comune. Resta in piedi, in particolare, l’obbligo di offrire il prodotto in due versioni, così che chi possiede già un alimentatore compatibile non sia costretto ad acquistarne un altro.
Questo è il punto che il personale ispettivo continua a verificare, con l’aggiunta della nuova facoltà sul cavo.
1. della disponibilità di entrambe le confezioni dell’apparecchiatura radio, con e senza dispositivo di ricarica. […]
Nota all’art. 1, D.M. 161/2026
Restano fermi anche gli altri controlli previsti dal regolamento del 2017:
la marcatura CE
le dichiarazioni di conformità
i pittogrammi e le etichette che informano l’acquirente sulle caratteristiche di ricarica del dispositivo
La modifica riguarda un solo elemento della catena, non l’impianto complessivo delle verifiche.
Chi deve tenerne conto
Gli effetti pratici si distribuiscono su quattro fronti:
Fabbricanti di smartphone, tablet e dispositivi assimilati rientranti nelle categorie soggette al caricabatteria comune: possono progettare le confezioni senza cavo, oppure continuare a includerlo, senza che la scelta abbia rilievo sanzionatorio.
Importatori e distributori: restano soggetti agli stessi controlli, ora aggiornati alla nuova formulazione.
Ispettorati territoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy: devono adeguare le verifiche, perché l’assenza del cavo nella scatola non è più una violazione contestabile.
Consumatori: è il fronte su cui l’effetto si sente di più. La confezione acquistata dopo l’entrata in vigore potrebbe non contenere il cavo, e spetterà a chi compra verificarlo prima dell’acquisto, soprattutto quando si passa a un dispositivo con standard di ricarica diverso da quello già in uso.
Da quando si applica
Il decreto è stato firmato il 21 luglio 2026, al termine di un percorso che ha attraversato più passaggi istituzionali:
il parere del Consiglio di Stato, reso il 27 gennaio 2026
la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2026, con presa d’atto il 19 giugno 2026
la registrazione alla Corte dei conti il 26 agosto 2026
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è del 16 settembre 2026 e la nuova disciplina è in vigore dal 1° ottobre 2026, secondo il consueto termine di quindici giorni dalla pubblicazione.
Non ci sono scadenze né adempimenti a carico delle imprese: nessuna domanda da presentare, comunicazione da inviare o periodo transitorio da rispettare. Dalla data di efficacia, la facoltà sul cavo di ricarica vale semplicemente al posto dell’obbligo precedente: il decreto è già firmato e pubblicato, ma fino al 30 settembre resta in vigore la vecchia regola, e solo dal 1° ottobre chi acquista uno smartphone o un tablet dovrà controllare da sé se il cavo è incluso nella scatola.
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