
Il Governo ha approvato un decreto-legge che interviene su quasi ogni fronte del mondo scolastico: dal sostegno agli alunni con disabilità alla composizione delle classi, dai contributi per i libri di testo al nome stesso degli istituti tecnici e professionali.
Riguarda:
studenti e famiglie
docenti e dirigenti scolastici
personale amministrativo
università e centri di ricerca
Le norme sono in vigore dal 1° ottobre 2026, ma molte misure si applicano solo dall’anno scolastico 2027/2028.
Decreto-Legge n. 170/26 del 30 settembre 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2026
Chi decide le ore di sostegno e in quali tempi
Fino a oggi il Piano educativo individualizzato, il documento che la scuola redige per ogni alunno con disabilità e che stabilisce obiettivi, metodi e strumenti del suo percorso, conteneva una semplice “proposta” sul numero di ore di sostegno da destinare alla classe. Il decreto cancella quel riferimento e lo sostituisce con un passaggio autonomo e più vincolante: la scuola non propone più, ma definisce con adeguata motivazione quante ore di sostegno assegnare.
Cambia anche il verbo usato per l’ufficio scolastico regionale, che non “assegna” più le risorse ma le “attribuisce”.
Il secondo cambiamento riguarda i tempi, finora indicati in modo elastico (”di norma, non oltre il mese di ottobre”). Ora i termini si sdoppiano. Per chi si iscrive per la prima volta o riceve una nuova certificazione il calendario è rigido:
per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre
Art. 1, comma 1, lett. a), n. 3)
Per gli alunni già seguiti da un percorso di supporto, invece, il piano definitivo arriva entro giugno e può essere corretto o integrato solo nelle prime due settimane di ottobre. A questo si aggiunge una tutela sulla continuità: nel passaggio da un anno all’altro la scuola deve valutare in via prioritaria il mantenimento delle ore di sostegno già previste, invece di ricalcolarle da zero.
Una terza novità tocca il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, l’organismo che riunisce scuola, famiglia e servizi sanitari per approvare il piano. Se una delle componenti regolarmente convocata non si presenta e la sua assenza rischia di far sforare i termini, il gruppo può approvare il documento comunque.
Il tetto del 30% nelle classi e la fine dell’iscrizione per età
È la misura più nuova del decreto, perché non sostituisce nulla: non esisteva prima. Dall’anno scolastico 2027/2028 le scuole statali e paritarie, escluse le scuole straniere ed europee, dovranno comporre le classi iniziali rispettando un limite preciso.
nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia, non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima;
Art. 13, comma 1, lett. a)
Per la scuola secondaria il criterio è analogo e riguarda chi non è stato scolarizzato in Italia per almeno tre anni. Dall’anno scolastico 2026/2027, quindi già subito, la stessa soglia si applica anche alle iscrizioni che arrivano in corso d’anno o a classi successive alla prima.
Cosa succede se le domande sono troppe per rispettare il limite? Gli uffici scolastici territoriali possono ridistribuire gli alunni tra scuole vicine, rispettando il principio di prossimità, e devono vigilare sull’applicazione della regola nominando un referente per le iscrizioni. Per le scuole che non riescono comunque a stare sotto la soglia nasce un fondo dedicato ad attività extracurricolari di potenziamento della lingua italiana, con 3,4 milioni di euro nel 2027 e circa 14,1 milioni annui dal 2028.
Cambia anche il criterio con cui un minore straniero viene collocato in classe. Prima la regola era l’iscrizione automatica alla classe corrispondente all’età anagrafica, con possibilità per il collegio dei docenti di deliberare diversamente, scegliendo di norma la classe immediatamente inferiore o superiore. Ora l’automatismo sparisce: la classe la individua direttamente il collegio dei docenti con una propria delibera, e il decreto elimina il vincolo di restare entro un anno di scarto dall’età.
I genitori stranieri devono imparare l’italiano o rischiano una sanzione
Il decreto crea un meccanismo inedito che collega scuola, servizi sociali e Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, le strutture pubbliche che erogano percorsi formativi a chi ha superato l’età dell’obbligo. Quando la scuola si accorge che le barriere linguistiche dei genitori stranieri ostacolano l’integrazione scolastica dei figli, deve segnalare il caso ai servizi sociali.
Questi attivano per i genitori un percorso gratuito e obbligatorio di alfabetizzazione in italiano fino al livello A2, cioè il livello elementare di autonomia linguistica nella scala europea di riferimento. Restano esclusi chi ha gravi limitazioni certificate o impossibilità motivate.
Se il percorso non viene svolto, la conseguenza è economica:
Il mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana […] qualora persistente anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei Centri provinciali d’istruzione per gli adulti (CPIA) entro trenta giorni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
Art. 12, comma 3
A irrogare la sanzione è il prefetto, mentre l’accertamento spetta ai Centri. Nessuna risorsa aggiuntiva accompagna la misura: il decreto contiene una clausola di invarianza finanziaria, cioè stabilisce che tutto vada fatto senza nuove spese per lo Stato.
Il divieto del volto coperto
Accanto all’obbligo linguistico, il decreto introduce un divieto che non aveva precedenti nella normativa scolastica.
Salvo che ricorrano specifiche e certificate ragioni sanitarie o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto.
Art. 12, comma 4
Chi viola il divieto rischia una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro; se il trasgressore è minorenne, paga chi esercita la responsabilità genitoriale. Anche qui la sanzione la applica il prefetto, mentre l’accertamento tocca al dirigente scolastico. Le scuole devono adeguare il proprio Regolamento di istituto.
Istituti tecnici e professionali diventano licei
È un cambiamento che interessa migliaia di studenti e le loro famiglie, almeno sul piano del nome e del percorso formativo.
gli istituti tecnici assumono la denominazione di «licei tecnologici» e gli istituti professionali assumono la denominazione di «licei professionali»
Art. 9, comma 2
L’assetto ordinamentale resta quello già previsto, ma un allegato al decreto riallinea le denominazioni dei singoli indirizzi. Insieme al nome cambia la sostanza oraria: il decreto riscrive integralmente le tabelle che fissano il monte ore dell’area di istruzione generale e delle aree di indirizzo flessibile, sia nel settore economico sia in quello tecnologico ambientale. Il Fondo per i campus della filiera formativa tecnologico-professionale, che si fermava al 2026, riceve 10 milioni di euro in più per il 2027.
Più fondi per libri di testo, cyberbullismo e orientamento
Sul fronte del sostegno economico alle famiglie arrivano tre interventi distinti. Il primo è immediato: 21 milioni di euro in più nel 2026 per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo.
Il secondo riscrive un fondo appena istituito e non ancora partito. La dotazione di 20 milioni annui passa dal Ministero dell’interno al Ministero dell’istruzione e del merito, con decorrenza spostata dal 2026 al 2027, e anche il decreto attuativo, cioè il provvedimento che dovrà definire nel dettaglio le modalità operative, cambia titolare.
Soprattutto, si allarga la platea: dalle sole classi della secondaria di secondo grado si estende alle classi prime della secondaria di primo grado e alle classi prime e terze della secondaria di secondo grado. Sale anche il limite di reddito:
e parole: «non superiore a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 40.000 euro»;
Art. 4, comma 2, lett. a), n. 2)
La soglia è calcolata sull’ISEE, l’indicatore che misura la situazione economica del nucleo familiare combinando redditi, patrimoni e composizione della famiglia. Il terzo intervento aggiunge 4 milioni di euro annui per 2026 e 2027 al Fondo permanente per il contrasto del cyberbullismo.
A questi si somma il rafforzamento delle attività di orientamento, inclusione e contrasto all’abbandono scolastico, con 30 milioni nel 2026 e 40 milioni nel 2027, e un incremento di 3 milioni annui per i percorsi di educazione al rispetto e contrasto alla violenza di genere. Le risorse per questi ultimi percorsi non passeranno più attraverso l’istituto nazionale di ricerca educativa ma andranno direttamente agli uffici scolastici regionali.
Latino facoltativo e retribuzione della formazione docenti
Dall’anno scolastico 2027/2028 le scuole secondarie di primo grado potranno offrire, a partire dal secondo anno, un insegnamento facoltativo di Latino per l’educazione linguistica: un’ora a settimana, 33 ore all’anno, affidata ai docenti della classe di concorso A-12, cioè gli insegnanti di materie letterarie, in possesso di requisiti specifici.
Per i docenti di ruolo si chiarisce invece una questione retributiva rimasta sospesa. Il compenso una tantum legato alla formazione in servizio doveva essere fissato dal contratto collettivo nazionale in una forbice tra il 10% e il 20% dello stipendio. In attesa di quel contratto, il decreto sceglie il minimo della forbice:
Nelle more della definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, l’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al nono periodo è stabilito nella misura pari al 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento.
Art. 3, comma 3
Sul versante dell’accesso alla professione, la riserva di posti nei percorsi universitari di formazione iniziale per chi ha già svolto servizio o superato la prova straordinaria era limitata ai primi tre cicli: quel limite viene soppresso e la riserva diventa stabile. Il termine per maturare i requisiti di partecipazione al concorso per insegnante tecnico-pratico slitta dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027.
Il personale scolastico chiude la coda del PNRR con nuove assunzioni
Il decreto proroga e finanzia una serie di misure legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il programma di investimenti europei che il Ministero deve chiudere nei tempi previsti:
14 milioni di euro nel 2026 per il Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica, con l’obiettivo di allineare le retribuzioni dei dirigenti scolastici a quelle della restante dirigenza pubblica
2,5 milioni nel 2026 e 1,5 nel 2027 per aumentare una sola volta i compensi dei revisori dei conti delle scuole impegnati nei controlli sul Piano
5 milioni per remunerare il lavoro straordinario del personale scolastico negli adempimenti di chiusura, più 1 milione per il personale in comando presso il Ministero e 600.000 euro per il personale ministeriale
proroga al 2028/2029 del periodo di riferimento delle misure PNRR sulla scuola, con nuovi importi per circa 6,2 milioni di euro tra 2027 e 2029, e delle equipe formative territoriali, con oltre 8,1 milioni di euro distribuiti tra 2027 e 2029
possibilità per il Ministero di continuare ad avvalersi di esperti esterni nel triennio 2027-2029, entro 800.000 euro annui
Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, dal 2027/2028 le assunzioni nell’Area dei funzionari ed elevata qualificazione attingeranno alle graduatorie di merito di due procedure già concluse nel 2024, con regole di priorità, compensazione e scorrimento tra l’una e l’altra.
Le misure assunzionali riservate a giovani laureati e diplomati ITS Academy, gli istituti di formazione tecnica superiore, slittano dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028. Alla Presidenza del Consiglio, la struttura che coordina il Piano può prorogare fino al 30 giugno 2027 i contratti a tempo determinato di un massimo di 26 persone.
Sul fronte dei cantieri, le semplificazioni procedurali per l’edilizia scolastica finanziata dal Piano restano applicabili fino al completamento dei lavori non ultimati nei termini. Gli enti attuatori possono destinare fino al 2% delle risorse di bilancio ad attività di assistenza tecnica per gestione, monitoraggio e controllo degli interventi.
Misure dedicate per Brindisi, il Friuli-Venezia Giulia e l’università
Tre misure hanno un perimetro più circoscritto. La Scuola europea di Brindisi vede il proprio finanziamento esteso al 2027 e riceve l’autorizzazione, in deroga alle regole ordinarie, ad avviare la candidatura all’International Baccalaureate Diploma Programme, il diploma internazionale riconosciuto in gran parte del mondo.
Il decreto disciplina selezione e posizione dei docenti coinvolti, con:
un’indennità aggiuntiva di 36.000 euro annui
una maggiorazione per il coordinatore
un’indennità di trasferimento di 15.000 euro
regole sull’impiego del coniuge convivente
Il trattamento non si cumula con altri emolumenti:
Il trattamento economico di cui al comma 1-novies è assoggettato al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente e non è computato ai fini della determinazione di ulteriori emolumenti accessori, indennità o maggiorazioni comunque denominate.
Art. 5, comma 1, lett. b), comma 1-decies
La Regione Friuli-Venezia Giulia potrà cofinanziare con risorse proprie un aumento del personale scolastico e assumere a tempo determinato docenti di madrelingua tedesca, anche privi di abilitazione, previo protocollo d’intesa con l’ufficio scolastico regionale. Le regole di reclutamento arriveranno con un decreto ministeriale entro sessanta giorni.
Per università e ricerca, infine, i titolari di progetti finanziati dalle Azioni di mobilità Marie Skłodowska Curie - Doctoral Networks non sono più soggetti al limite dei sei anni dalla laurea per ricevere incarichi di ricerca.
Il decreto destina 9,5 milioni di euro nel 2026 al cofinanziamento di partenariati europei nell’ambito di Horizon Europe e di iniziative coerenti con il Piano Mattei per l’Africa. Dal 1° gennaio 2027 rende inoltre stabile la destinazione di risorse alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei, con importi da definire in sede di contrattazione.
Cosa cambia da subito e cosa deve ancora arrivare
Il decreto è già legge dal 1° ottobre 2026, ma non tutte le novità valgono subito. Il tetto del 30% per le iscrizioni in corso d’anno e per le classi successive alla prima si applica già dall’anno scolastico 2026/2027, mentre il resto delle misure sulla composizione delle classi iniziali, insieme al Latino facoltativo e alle nuove regole di assunzione per il personale amministrativo, scatteranno solo dall’anno scolastico 2027/2028.
Sul fronte del sostegno, i tempi si stringono già questo autunno: entro metà ottobre 2026 vanno aggiornati i piani educativi degli alunni già seguiti, e a regime, ogni anno, il termine definitivo per le nuove iscrizioni e certificazioni resterà fissato al 15 ottobre. Due decreti ministeriali sono invece ancora da scrivere: uno entro fine novembre 2026 per il reclutamento dei docenti di madrelingua tedesca in Friuli-Venezia Giulia, l’altro entro fine dicembre 2026 per la selezione dei docenti della Scuola europea di Brindisi. Fino alla loro pubblicazione, quelle misure restano sulla carta.
Altri termini scandiscono i prossimi due anni: dal 1° gennaio 2027 partono il nuovo fondo per i libri di testo e la valorizzazione del personale universitario, il 31 dicembre 2027 è il nuovo termine per i requisiti del concorso da insegnante tecnico-pratico, e il 31 dicembre 2028 quello per le assunzioni agevolate riservate a giovani laureati e diplomati ITS Academy. Nel 2028, infine, l’Italia ospiterà le Olimpiadi internazionali di chimica, finanziate con oltre 3,1 milioni di euro.
Per famiglie e scuole la distinzione pratica è questa: le regole sulle classi e sul sostegno vanno già rispettate, mentre le riforme più strutturali su reclutamento, carriere e indirizzi tecnici restano appese ai decreti attuativi e ai contratti collettivi ancora da firmare. Fino a quel momento, chi lavora nella scuola dovrà muoversi tra ciò che la legge impone da subito e ciò che, sulla carta, deve ancora prendere forma.
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