Un nuovo decreto-legge introduce tre misure legate al caro energia:
proroga fino al 17 settembre 2026 la riduzione dell’accisa sul gasolio usato come carburante e sui biocarburanti equivalenti;
estende a settembre il periodo su cui si calcola il credito d’imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto;
introduce termini stringenti per l’intesa delle Regioni nei procedimenti su ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma.
Le misure riguardano chi fa rifornimento di gasolio, le imprese di trasporto merci e persone e le amministrazioni regionali coinvolte nelle autorizzazioni energetiche. Il decreto è in vigore dall’11 settembre 2026.
Decreto-Legge n. 157/26 del 10 settembre 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2026
Sette giorni in più di accisa ridotta sul gasolio
L’accisa è l’imposta sulla produzione e sul consumo che grava su alcuni prodotti, tra cui i carburanti, e che il venditore versa allo Stato scaricandola sul prezzo finale. Per il gasolio usato come carburante l’aliquota ordinaria è di 672,90 euro per mille litri, ma da mesi una successione di decreti la abbassa temporaneamente a 532,90 euro per mille litri.
Il nuovo provvedimento non cambia l’importo: proroga la stessa misura ridotta per un ulteriore periodo, che va dall’11 al 17 settembre 2026.
La differenza rispetto all’aliquota ordinaria resta quindi di 140 euro ogni mille litri, cioè 14 centesimi di imposta in meno su ogni litro acquistato in quella settimana.
In considerazione del perdurare dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l’aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante […] è rideterminata, dall’11 al 17 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.
Art. 1, comma 1
Stessa aliquota per HVO e biodiesel
Il decreto allinea allo stesso valore anche i biocarburanti destinati all’uso diretto come carburante: i gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento, noti con la sigla HVO, e il biodiesel. Per questi prodotti l’aliquota agevolata ordinaria è di 617,40 euro per mille litri e scende anch’essa a 532,90 euro per mille litri per lo stesso periodo, con un risparmio di 8,45 centesimi al litro.
L’agevolazione non è automatica: resta subordinata al rispetto delle condizioni fissate dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, cioè le regole che impediscono agli Stati membri di favorire alcune imprese alterando la concorrenza nel mercato unico. Chi immette in consumo questi prodotti deve quindi verificare di rientrare nei parametri previsti dal regolamento europeo richiamato dal decreto.
Un mese in più per il credito d’imposta dell’autotrasporto
La seconda misura fiscale riguarda le imprese di trasporto merci e persone e le imprese di noleggio di autobus con conducente che utilizzano veicoli euro V ed euro VI. A queste categorie un decreto precedente aveva già riconosciuto un credito d’imposta, cioè un importo che si può usare per pagare altre imposte e contributi invece di ricevere un rimborso in denaro, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per il gasolio nei mesi da marzo ad agosto 2026.
Il decreto sposta in avanti quel confine di un mese e porta il periodo di riferimento da marzo a settembre 2026, aumentando di conseguenza le risorse stanziate di 16 milioni di euro per l’anno in corso, che si sommano al tetto di spesa già fissato in 364,1 milioni.
All’articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 […] le parole: “da marzo a agosto” sono sostituite dalle seguenti: “da marzo a settembre”.
Art. 1, comma 4
Resta invariata la modalità di utilizzo del beneficio: le imprese possono impiegarlo soltanto in compensazione e devono esaurirlo entro il 31 dicembre 2026. Chi rientra nel perimetro ha quindi una spesa in più da conteggiare, ma non più tempo per sfruttare il credito accumulato.
Quando una Regione non risponde sugli idrocarburi
La seconda parte del decreto non tocca i prezzi ma le procedure. Per autorizzare la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sulla terraferma serve l’intesa della Regione interessata, cioè un assenso senza il quale il procedimento non si chiude. Rientrano in questo perimetro le perforazioni di pozzi e il rilascio, la proroga o la modifica di permessi e concessioni.
Fino a oggi non esisteva un meccanismo per reagire al silenzio regionale.
Ora il percorso è scandito da tempi precisi:
la Regione ha 45 giorni dalla ricezione della documentazione per esprimersi sull’intesa;
se non lo fa, il Presidente del Consiglio le assegna un termine ulteriore non superiore a 60 giorni, che si riduce a 30 giorni quando il procedimento rientra nel procedimento unico, la procedura che riunisce in un solo iter tutte le autorizzazioni necessarie per le infrastrutture energetiche;
durante l’attesa l’amministrazione statale deve comunque interloquire con la Regione, e questo confronto non sospende i termini.
Se l’inerzia prosegue anche oltre il termine supplementare e mette a rischio interessi considerati strategici per il Paese, il Consiglio dei ministri può nominare un commissario ad acta, cioè un soggetto incaricato di compiere al posto dell’ente inadempiente un atto specifico: in questo caso, dare l’intesa in sostituzione della Regione.
Qualora la regione non si esprima entro il termine assegnato […] e l’inerzia risulti idonea a compromettere il tempestivo svolgimento di attività di interesse strategico nazionale concernenti la sicurezza energetica, la continuità degli approvvigionamenti energetici o la tutela dell’unità economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri […] nomina un commissario ad acta al quale è attribuito il potere di rendere, in sostituzione della regione interessata, l’intesa […].
Art. 2, comma 2
Il decreto circonda il potere sostitutivo di alcune garanzie procedurali:
il Presidente della Regione partecipa alla riunione del Consiglio dei ministri in cui si decide la nomina;
valgono obblighi di pubblicità e di informazione verso i territori coinvolti;
la stessa Regione può chiedere in modo motivato che il commissario venga nominato.
Il decreto prevede anche un subcommissario, che opera a supporto e subentra in caso di assenza o impedimento.
Nessuno dei due incarichi è retribuito.
Al commissario ad acta e al subcommissario non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati […].
Art. 2, comma 5
Da dove arrivano i soldi
Il conto complessivo delle misure fiscali per il 2026 include:
86 milioni di euro per il taglio delle accise;
16 milioni per l’estensione del credito d’imposta;
0,9 milioni che ricadono sul 2028.
La copertura poggia sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, il serbatoio di bilancio a cui l’esecutivo attinge abitualmente per finanziare interventi di questo tipo.
Il meccanismo funziona in due tempi: il decreto riduce il Fondo per il 2026 e per il 2028 per pagare le misure immediate, mentre per il 2027 lo rifinanzia grazie a maggiori entrate attese.
Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica […] è incrementato di 18,6 milioni di euro per l’anno 2027.
Art. 3, comma 1
Cosa succede adesso
Trattandosi di un decreto-legge, le disposizioni sono già efficaci ma hanno vita provvisoria: il Parlamento deve convertirle in legge entro sessanta giorni, altrimenti perdono effetto fin dall’origine. Nel passaggio parlamentare il testo può essere modificato.
Per chi guida un mezzo a gasolio l’effetto pratico si esaurisce in una settimana di imposta più bassa alla pompa. Per le imprese di autotrasporto si traduce in un mese aggiuntivo di spese da portare a credito. Per le Regioni che ospitano attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi cambia invece qualcosa di più duraturo: il silenzio non blocca più il procedimento, ma apre la strada a una decisione presa a Roma.
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