La legge n. 137 del 28 luglio 2026 è una legge delega: non riforma direttamente l’ordinamento forense, ma incarica il Governo di farlo entro sei mesi dall’entrata in vigore, ossia dal 16 agosto 2026.
Sono coinvolti tutti gli avvocati iscritti all’albo, i praticanti e le società tra professionisti; per gli effetti indiretti sulla riserva di consulenza, la riforma tocca anche imprese, enti e cittadini che si affidano a professionisti legali. L’impianto di riferimento, che risale ai regi decreti del 1933-1934 e alla legge 247/2012, viene consegnato a un riordino organico da attuare con uno o più decreti legislativi.
Una delega, non una riforma già in vigore
Il primo punto da tenere a mente è che dalla pubblicazione in Gazzetta non discende alcuna nuova regola operativa per gli avvocati. La legge fissa un mandato al Governo, che dovrà scrivere e adottare i decreti legislativi di attuazione entro un termine breve. Il Consiglio nazionale forense (CNF), organo di rappresentanza dell’avvocatura, viene consultato sia sulla proposta iniziale sia lungo l’iter parlamentare degli schemi di decreto.
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense.
Art. 1, comma 1
Le Commissioni parlamentari hanno trenta giorni per esprimere il parere sugli schemi; se il tempo scade a ridosso della scadenza semestrale, quest’ultima slitta di trenta giorni. Il Governo può poi intervenire con decreti correttivi entro dodici mesi dall’ultimo decreto delegato. La delega aggiunge una clausola di invarianza finanziaria: il riordino non deve comportare nuovi oneri per il bilancio pubblico.
Una nuova riserva di competenza sulla consulenza legale
Il cambiamento più visibile per il mercato dei servizi legali riguarda l’ampliamento delle attività riservate agli avvocati. Fino a oggi la riserva copriva in modo netto solo la difesa in giudizio; la consulenza stragiudiziale, cioè l’attività di parere e assistenza al di fuori dei tribunali, era in larga parte libera. La delega estende la riserva alla consulenza e all’assistenza legale stragiudiziale ogni volta che sia connessa all’attività giurisdizionale e venga svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, salvo le competenze già attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate.
La stessa norma prevede una sanzione civile: sono nulli gli accordi che prevedono compensi per chi svolge queste attività senza essere iscritto all’albo.
[…] disponga la nullità di ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivi, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all’albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza legale e assistenza legale, ove connesse all’attività giurisdizionale […]
Art. 2, comma 1
Restano fuori dal perimetro le prestazioni rese in regime di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, con estensione ai casi delle società controllanti, controllate o collegate quando il datore è una società.
Tirocinio di diciotto mesi con scuole forensi
Chi vuole diventare avvocato oggi affronta una pratica basata soprattutto sulla presenza in studio. La delega ridisegna il percorso: diciotto mesi continuativi, di cui dodici da dedicare, obbligatoriamente e con profitto, a corsi organizzati dalle scuole forensi, anche in collaborazione con le università. È possibile seguire fino al 40 per cento dei corsi in modalità telematica sincrona, cioè a distanza in diretta; per i praticanti con ISEE (l’indicatore della situazione economica familiare) sotto una soglia aggiornata ogni due anni dal CNF, la frequenza è gratuita.
Il tirocinio può essere svolto contestualmente a un lavoro subordinato, purché senza conflitti di interesse; è possibile compiere fino a sei mesi all’estero in un Paese dell’Unione europea o presso l’Avvocatura dello Stato e gli uffici legali degli enti pubblici. Al praticante è dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio.
Decisivo è il collegamento con l’esame di Stato: senza superare la prova finale dei corsi di formazione, non si accede al concorso.
che il superamento della prova finale dei corsi di formazione obbligatori sia condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l’accesso all’esame di Stato
Art. 2, comma 1
L’esame di abilitazione riduce le prove scritte e amplia l’orale
L’esame di abilitazione cambia struttura. Le prove scritte scendono da tre a due: un parere motivato e un atto giudiziario. Si svolgono in presenza e mediante videoscrittura, cioè al computer, con il solo aiuto dei codici commentati con la giurisprudenza.
La prova orale si allarga e comprende:
un caso pratico su materia scelta dal candidato
un quesito di diritto processuale
un quesito di diritto sostanziale
un quesito su una materia tra sette, dal diritto commerciale a quello tributario, passando per costituzionale, del lavoro, dell’Unione europea, ecclesiastico e internazionale
un quesito su ordinamento, deontologia e previdenza forensi
Le commissioni sono composte da avvocati, magistrati e docenti universitari, con maggioranza di avvocati e regole di incompatibilità pensate per evitare conflitti tra ruolo in commissione e cariche successive.
Formazione continua e sospensione automatica
La delega interviene sulle conseguenze del mancato aggiornamento professionale. La verifica avviene su base annuale e chi non recupera i crediti entro il primo quadrimestre dell’anno successivo viene sospeso.
l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento su base annuale e che all’omesso assolvimento dell’obbligo stesso consegua la sospensione amministrativa dall’albo con effetto immediato in mancanza di comprovato recupero entro il primo quadrimestre dell’anno successivo
Art. 2, comma 1
L’obbligo non vale per chi ricopre alte cariche istituzionali (dal Presidente della Repubblica ai sindaci di grandi città, dai giudici costituzionali ai componenti del Consiglio superiore della magistratura) e per i professori universitari e i ricercatori in materie giuridiche, che restano però tenuti alla formazione su deontologia e ordinamento forense.
Le società tra avvocati ammettono soci non professionisti fino al 33 per cento
La delega riscrive le norme sull’esercizio in forma collettiva della professione. Sono ammesse:
associazioni professionali
reti tra avvocati o multidisciplinari, con almeno due avvocati iscritti all’albo
società di persone, di capitali o cooperative
Tutte devono essere iscritte in una sezione speciale dell’albo territoriale.
Il punto più delicato riguarda la partecipazione dei soci non professionisti, cioè chi apporta capitale o servizi tecnici senza essere iscritto ad alcun albo. La delega stabilisce che almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto restino in mano ad avvocati, eventualmente insieme ad altri professionisti iscritti in albi, e che la maggioranza dell’organo di gestione sia composta da soci avvocati.
Gli utili distribuiti ai non professionisti non possono superare il 33 per cento di quelli spettanti ai soci professionisti per le attività non rese a favore del socio non professionista o di soggetti a esso collegati.
[…] la quota di partecipazione agli utili sia determinata secondo criteri di proporzionalità con riferimento agli utili generati da attività prestate a favore del socio non professionista o dei soggetti da esso controllati o collegati […] facendo salva, per le altre attività, la possibilità di assegnare ai soci non professionisti una maggiore quota di partecipazione agli utili, non superiore al 33 per cento di quella spettante ai soci professionisti
Art. 2, comma 1
A tutela del cliente resta ferma la regola per cui l’incarico è sempre personale dell’avvocato, anche quando affidato alla struttura, e la designazione del professionista che eseguirà il mandato spetta sempre al cliente.
che l’incarico professionale sia sempre conferito personalmente all’avvocato e che la partecipazione di questo ad associazioni, a reti professionali o a società tra avvocati si svolga, a pena di nullità di qualsivoglia patto contrario, con salvaguardia dell’autonomia, della libertà e dell’indipendenza intellettuale e di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli è conferito
Art. 2, comma 1
Compensi, polizza obbligatoria, giuramento
Sul compenso la delega conferma la libera pattuizione tra avvocato e cliente, salvo le tutele dell’equo compenso, e affida a un decreto del Ministro della giustizia, aggiornato ogni due anni su proposta del CNF, la fissazione dei parametri di calcolo applicabili in mancanza di accordo o in sede di liquidazione giudiziale. La delega garantisce anche il diritto al rimborso delle spese sostenute e la corresponsione di spese forfetarie stabilite per decreto.
La delega conferma e rafforza l’obbligo di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, già previsto dalla legge del 2012. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, aggiorna ogni cinque anni le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali, così che la copertura resti adeguata ai rischi e agli importi dei contenziosi.
Tra le scelte di indirizzo compare anche il ripristino del giuramento dell’avvocato, istituto storico che era stato eliminato dalla riforma del 2012.
Il nuovo sistema disciplinare affida i casi ai consigli distrettuali con prescrizione a sei anni
La responsabilità disciplinare esce dalle mani dei consigli dell’ordine locali per essere affidata a consigli distrettuali di disciplina forense con sede nel capoluogo di distretto di corte d’appello. Il procedimento si sdoppia in una fase istruttoria, nella quale un consigliere istruttore propone l’archiviazione o formula l’incolpazione entro sei mesi dalla nomina, e in una fase giudicante affidata a una sezione di tre membri. Per gli illeciti minori, il rito semplificato si chiude in adunanza plenaria, cioè con tutti i componenti del consiglio riuniti, con un semplice richiamo verbale, opponibile ma non impugnabile.
Alla struttura si aggiunge l’istituto della riabilitazione, disponibile una sola volta per chi ha subito sanzioni diverse dalla radiazione, e una nuova disciplina della prescrizione dell’azione disciplinare.
prescrizione dell’azione disciplinare nel termine di sei anni dal fatto, termine che in nessun caso può essere prolungato di oltre un quarto senza computare il tempo in cui il procedimento disciplinare è sospeso
Art. 2, comma 1
Il procedimento disciplinare è autonomo dal processo penale ma ammette una sospensione per esigenze istruttorie fino alla sentenza penale di primo grado. Scatta la sospensione cautelare automatica, che blocca in via preventiva l’esercizio della professione, in presenza di misure detentive o interdittive, di condanne per reati propri del difensore o di condanne definitive non inferiori a tre anni.
Gli ordini circondariali e il CNF rinnovano le cariche e introducono il voto ponderato
Gli ordini circondariali restano l’ossatura territoriale della professione. Il consiglio dura tre anni e ha da cinque a venticinque componenti in base al numero di iscritti; le elezioni adottano criteri pensati per la tutela delle minoranze e per l’equilibrio tra i sessi, con ineleggibilità dopo tre mandati consecutivi. Ogni ordine deve inoltre attivare un comitato per le pari opportunità e uno sportello per il cittadino, dedicato a informare e supportare chi cerca assistenza legale o vuole capire come accedere alla giustizia.
Il Consiglio nazionale forense passa da un modello di nomina governativa storicamente radicato a un’elezione da parte dei consigli dell’ordine con voto ponderato per fasce di iscritti: da un voto ogni cento iscritti nelle piccole realtà fino a un voto ogni tremila oltre i diecimila iscritti. Sono garantiti almeno un componente per ciascun distretto di corte d’appello, più consiglieri aggiuntivi in ragione della dimensione dell’avvocatura locale. Il mandato è triennale e non rinnovabile per più di tre volte consecutive.
Al CNF resta la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura e il potere regolamentare su materie chiave: codice deontologico, albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, parametri del compenso, elenchi delle associazioni forensi. Il congresso nazionale forense torna a essere convocato almeno ogni tre anni.
Iscrizione all’albo e previdenza
L’iscrizione all’albo comporta automaticamente l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, l’ente che gestisce contributi e pensioni degli avvocati.
che l’iscrizione all’albo comporti la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
Art. 2, comma 1
La delega riscrive anche il quadro delle incompatibilità, aggiornando l’elenco storico del 1933. Restano incompatibili con la professione:
qualsiasi altra attività continuativa di lavoro subordinato o autonomo
l’attività notarile
l’impresa in nome proprio o altrui
la posizione di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone
Diventano invece compatibili, tra le altre:
la carica di amministratore o consigliere delegato in società di capitali, anche pubbliche e cooperative
gli incarichi nelle procedure concorsuali come fallimenti e ristrutturazioni aziendali
l’attività di agente sportivo
l’insegnamento per i professionisti della montagna
Cosa aspettarsi ora
Il calendario è ravvicinato. Il Governo ha tempo fino al 16 febbraio 2027, con una possibile proroga di trenta giorni legata ai tempi parlamentari, per emanare i decreti legislativi che daranno vita concreta alla riforma. Solo con quei decreti scatteranno le nuove regole su tirocinio, esame di Stato, società, disciplina e riserva di consulenza. La legge n. 137/2026 traccia la rotta; il percorso operativo si scriverà nei prossimi mesi.
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