Il decreto legislativo n. 160 del 2026 adatta l’ordinamento italiano al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, il testo dell’Unione europea che dal 2024 fissa regole comuni per i sistemi automatici capaci di elaborare dati e produrre risultati senza intervento umano diretto.
Riguarda tre mondi diversi: le Forze di polizia che usano questi strumenti, chi progetta o impiega sistemi considerati pericolosi, e chiunque subisca un danno da un sistema di intelligenza artificiale e voglia essere risarcito. Il testo consultato indica il 30 settembre 2026 come data di vigenza.
Decreto Legislativo n. 160/26 del 9 settembre 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026
Tre blocchi in un solo decreto
Il provvedimento nasce da una delega contenuta nella legge sull’intelligenza artificiale approvata nel settembre 2025 e si divide in tre parti ben distinte.
Il primo blocco disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale nell’attività di polizia: principi, formazione degli operatori, dati biometrici, riconoscimento facciale.
Il secondo interviene sul codice penale, sul codice di procedura penale e sulla disciplina della responsabilità delle imprese, introducendo un nuovo reato e nuove procedure di indagine.
Il terzo riscrive le regole del risarcimento del danno quando la causa è un sistema di intelligenza artificiale.
Una scelta di fondo attraversa il primo blocco, quello dedicato alla polizia: per i sistemi di IA usati nelle attività di polizia, il decreto dichiara di non voler aggiungere obblighi rispetto a quelli che il regolamento europeo già impone.
Le Forze di polizia non si trovano quindi davanti a un secondo livello di adempimenti nazionali per questi sistemi, ma a una disciplina che traduce nel diritto italiano quello che l’Europa ha già deciso.
L’intelligenza artificiale aiuta senza mai decidere
Il principio cardine del blocco dedicato alla polizia è la funzione strumentale: i sistemi automatici servono a supportare il lavoro degli operatori, non a sostituirlo.
Per questo, prima che il risultato di un’elaborazione automatica finisca dentro un atto che incide sui diritti di una persona, sia un provvedimento, una segnalazione o un’identificazione, un operatore qualificato deve rivederlo. La revisione deve lasciare traccia.
L’utilizzo dei sistemi e dei modelli di IA nell’attività di polizia […] deve prevedere adeguate forme di revisione umana qualificata dei risultati delle elaborazioni automatiche prima del loro impiego in atti e provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati […]
Art. 3, comma 4
Quando si tratta di sistemi classificati ad alto rischio, cioè quelli che il regolamento europeo considera capaci di incidere su sicurezza e diritti fondamentali, serve inoltre una sorveglianza umana effettiva affidata a personale formato.
Su questo punto il decreto impone alle Forze di polizia di attivare corsi specifici, con obiettivi minimi precisi:
capire come funzionano i sistemi
riconoscere i bias, cioè le distorsioni sistematiche che un algoritmo eredita dai dati con cui è stato addestrato
leggere criticamente i risultati
conoscere le implicazioni giuridiche ed etiche e i rischi per la sicurezza informatica
Il decreto apre anche alla ricerca: polizia, carabinieri e guardia di finanza possono collaborare con università, enti di ricerca e soggetti privati per sviluppare e sperimentare nuovi sistemi. Sui dati, però, i paletti restano netti:
i dati operativi sensibili non si condividono
i partner non possono acquisire per sé i sistemi addestrati per l’attività di polizia
si lavora su dati sintetici, cioè generati artificialmente, oppure mascherati
i modelli addestrati su dati operativi sensibili restano di proprietà delle Forze di polizia, qualunque cosa preveda il contratto di ricerca
Chi autorizza il riconoscimento facciale in tempo reale e per quanto tempo
Qui sta il cuore politico e pratico del provvedimento. L’identificazione biometrica remota in tempo reale è la tecnologia che consente di riconoscere una persona a distanza, mentre si trova in mezzo agli altri, confrontando il suo volto o altri tratti fisici con una banca dati.
Il regolamento europeo la vieta negli spazi accessibili al pubblico, salvo eccezioni tassative. Il decreto italiano definisce ora quando quelle eccezioni valgono da noi e chi deve dare il via libera.
Fuori dal processo penale, per finalità di prevenzione, l’uso è possibile contro minacce concrete e per la ricerca di persone scomparse o di vittime di sequestro, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale.
L’autorizzazione non spetta alla polizia: la chiede il questore o il comandante provinciale e la concede il procuratore della Repubblica, che deve delimitare l’area geografica, indicare le persone ricercate e fissare la durata.
L’autorizzazione deve essere concessa con riguardo a uno specifico evento o per il tempo strettamente necessario, in ogni caso non superiore a quindici giorni […] con riferimento ad una area territoriale delimitata e alla indicazione delle persone specificamente interessate e ricercate.
Art. 8, comma 5
I quindici giorni si possono prorogare per periodi successivi della stessa durata, ma solo con un nuovo decreto motivato e solo se le condizioni iniziali permangono. Nei casi urgenti il sistema può partire subito, ma la richiesta di autorizzazione va trasmessa entro 24 ore e il procuratore deve decidere nelle 24 ore successive.
Se i termini non vengono rispettati, o se l’autorizzazione non arriva, l’uso si interrompe immediatamente: i dati raccolti si cancellano e i risultati già ottenuti non possono essere utilizzati.
Dentro le indagini penali vale uno schema parallelo, scritto direttamente nel codice di procedura penale. L’autorizzazione passa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero, e la durata resta di quindici giorni prorogabili. I presupposti, però, sono più stretti e riguardano solo:
reati puniti con almeno quattro anni nel massimo, tra quelli elencati dal regolamento europeo
ricerca di latitanti
ricerca di vittime di sottrazione, tratta o sfruttamento sessuale
Nei casi di massima urgenza la polizia giudiziaria ha 12 ore per trasmettere la richiesta al pubblico ministero e il giudice ha 48 ore per convalidare.
La videosorveglianza che riconosce i volti a posteriori
Il secondo scenario è diverso e riguarda le telecamere già installate nelle città, negli stadi, nei luoghi affollati. Il decreto consente di integrarle con componenti di intelligenza artificiale capaci di riconoscere i volti, ma solo dopo che le immagini sono state acquisite: nessuna elaborazione biometrica avviene durante la ripresa.
L’attivazione richiede l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, che il pubblico ministero deve chiedere entro 48 ore e che va decisa nelle 48 ore seguenti. Fa eccezione l’identificazione immediatamente successiva alla commissione di un reato, che avviene sotto la responsabilità dell’ufficiale designato.
Le immagini finiscono in una banca dati di riferimento con un tempo di vita molto breve.
I dati personali trattati con i sistemi integrati ai sensi del comma 1 sono conservati nella base di dati di riferimento individuata ai sensi del comma 12, lettera b), per sette giorni dalla raccolta e sono cancellati automaticamente decorso tale termine.
Art. 10, comma 7
Sette giorni per le immagini, ma cinque anni per i file di log, cioè i registri che tracciano chi ha acceduto al sistema e quali operazioni ha compiuto: una sproporzione voluta, perché serve a rendere verificabile a posteriori l’operato di chi ha usato lo strumento. Il titolare del trattamento è il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.
Nessuna decisione che produca effetti negativi su una persona può fondarsi esclusivamente sull’elaborazione automatica, e su questo il decreto formula un divieto senza attenuanti.
I sistemi di cui al comma 1 non possono essere in alcun caso utilizzati con l’attivazione delle tecnologie di riconoscimento facciale in modo non mirato, senza alcun collegamento con un reato o con un procedimento penale, ovvero a fini di controllo e di identificazione biometrica generalizzati o indiscriminati delle persone.
Art. 10, comma 11
Un aspetto pratico interessa gli enti locali e chi organizza eventi: possono installare a proprie spese questi sistemi, senza oneri per la finanza pubblica, e concederli poi in comodato gratuito alla questura. Il decreto non prevede nuove risorse pubbliche per la sua attuazione.
Le banche dati e il ruolo del Garante
Un divieto specifico colpisce l’origine dei dati usati per il confronto biometrico.
È in ogni caso vietato l’uso di banche dati biometriche alimentate, in tutto o in parte, mediante tecniche di scraping non mirato ovvero costituite in violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Art. 8, comma 3
Lo scraping non mirato è la raccolta automatica e massiva di immagini da internet o da videosorveglianza senza un criterio selettivo: la pratica su cui si sono costruiti alcuni dei più contestati archivi facciali internazionali. Il decreto la esclude alla radice.
Prima di usare i sistemi di identificazione biometrica in tempo reale servono due valutazioni preventive: una sull’impatto verso i diritti fondamentali e una sulla protezione dei dati personali.
Dopo l’utilizzo scatta la notifica al Garante per la protezione dei dati personali, che l’autorità giudiziaria può differire fino a tre mesi, rinnovabili una sola volta, se ci sono esigenze di segretezza delle indagini.
I dettagli tecnici, come i requisiti dei sistemi, le misure di sicurezza e le modalità di monitoraggio, sono rinviati a decreti del Ministro dell’interno ancora da adottare.
Un nuovo reato per chi non mette in sicurezza i sistemi
Il decreto inserisce nel codice penale una fattispecie che prima non esisteva e che colpisce l’omissione, non l’azione: non aver adottato le misure tecniche di sicurezza o la sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio.
Chiunque omette di adottare le misure tecniche di sicurezza […] idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi ovvero omette di adottare misure di sorveglianza umana è punito con la reclusione da uno a cinque anni, quando da tali omissioni derivi pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale.
Art. 12, comma 1
Se dal fatto deriva un pericolo per la sicurezza dello Stato la pena sale da due a otto anni. La norma non riguarda solo chi progetta e immette sul mercato: colpisce anche l’utilizzatore professionale che omette intenzionalmente la sorveglianza umana, punito con le stesse pene quando ne derivi uno di quei pericoli.
Sul piano delle imprese, il nuovo reato entra nell’elenco di quelli che fanno scattare la responsabilità dell’ente, il meccanismo per cui una società risponde in proprio, con sanzioni pecuniarie e interdittive, dei reati commessi nel suo interesse.
La sanzione prevista va da seicento a mille quote, l’unità di misura con cui il sistema calcola le multe alle aziende: una fascia alta nel sistema italiano, che si accompagna a misure capaci di arrivare a limitare l’attività dell’impresa.
Cambia anche uno strumento di indagine già esistente: il sequestro preventivo dei contenuti online, che si ottiene ordinando la rimozione a chi ospita il servizio, alle piattaforme o ai motori di ricerca.
Prima la misura si agganciava ai dati «del profilo personale»; ora la formula diventa «generati anche con sistemi di intelligenza artificiale», estendendo la portata ai contenuti prodotti o alterati artificialmente, i deepfake, a prescindere dal fatto che siano riconducibili a un profilo.
Il risarcimento per i danni da intelligenza artificiale diventa più accessibile
L’ultimo blocco riguarda chiunque, persona o impresa, subisca un danno causato da un sistema di intelligenza artificiale.
Fino a ora chi voleva essere risarcito doveva dimostrare, con le regole ordinarie del codice civile, che il danno derivava proprio dal funzionamento del sistema: una prova quasi impossibile, perché la documentazione tecnica sta tutta in mano a chi il sistema lo ha costruito o lo usa.
Il decreto interviene su tre fronti. Il primo è l’accesso alle prove: il giudice può ordinare l’esibizione di:
i registri
la documentazione sul sistema di gestione dei rischi
la documentazione tecnica
le informazioni sulla supervisione umana
L’ordine è bilanciato da limiti di proporzionalità e dalla tutela dei segreti commerciali, ma chi non ottempera paga un prezzo processuale pesante: l’onere della prova, cioè il compito di dimostrare i fatti in causa, si rovescia, oppure i fatti allegati dal danneggiato si danno per dimostrati. A un terzo estraneo alla causa che non esibisce si applica una pena pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro.
Il secondo fronte è il nesso di causalità, cioè il legame tra il comportamento contestato e il danno subito.
Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689, il nesso di causalità tra la violazione e il danno è presunto, salvo prova contraria.
Art. 18
È una presunzione relativa: il convenuto, cioè chi viene citato in giudizio e deve difendersi, può sempre dimostrare il contrario, ma non è più il danneggiato a dover ricostruire la catena tecnica che ha portato all’evento.
Nella stessa direzione va la regola per cui essere in regola non basta a mettersi al riparo: la conformità del sistema agli obblighi europei, anche se certificata, non esclude di per sé la responsabilità.
Il terzo fronte è l’assicurazione. Il danneggiato può chiedere se esiste una copertura di responsabilità civile, ottenendo risposta entro trenta giorni, e poi agire direttamente contro la compagnia, entro il massimale, cioè il tetto massimo di risarcimento previsto dalla polizza, senza passare prima per una causa contro il responsabile.
Restano fermi alcuni limiti:
le eccezioni contrattuali anteriori al sinistro restano opponibili
l’assicuratore conserva la rivalsa
il responsabile va comunque chiamato in causa
Per chi agisce come persona fisica, fuori dall’attività professionale, si aggiunge un foro facoltativo: può fare causa davanti al giudice del luogo dove risiede o è domiciliato, invece di doversi spostare dove ha sede l’impresa.
Le date da segnare
Dal 30 settembre 2026, data di entrata in vigore del decreto, decorre l’unico termine di adeguamento previsto, che riguarda i sistemi già operativi.
I sistemi di IA che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, formano oggetto di rapporti contrattuali o sono in fase di sviluppo o di sperimentazione per finalità di polizia ovvero sono già in uso nell’attività di polizia, sono resi compatibili con le disposizioni […] entro un anno dalla predetta data.
Art. 21, comma 1
Ogni Forza di polizia provvede per quanto di propria competenza. Per le previsioni la cui applicazione dipende dal regolamento europeo valgono invece i tempi del regolamento stesso, che si dispiegano in modo scaglionato.
Per una parte consistente delle regole operative il quadro resterà incompleto finché non arriveranno i decreti attuativi, cioè i provvedimenti che il Ministro dell’interno e la Presidenza del Consiglio devono ancora emanare per rendere applicabili nel dettaglio le norme più tecniche, tra cui:
i requisiti tecnici dei sistemi
i criteri di attuazione del riconoscimento facciale
il coordinamento degli spazi di sperimentazione
Le regole sulla polizia sono dunque già vincolanti nella sostanza dal 30 settembre 2026, ma diversi strumenti tecnici restano da costruire prima che l’intero impianto sia pienamente operativo.
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