Dal 21 luglio 2026 le imprese e i professionisti che promuovono la vendita di un prodotto lasciando intendere che una parte del prezzo finirà a un ente benefico devono rispettare regole precise di trasparenza.
La legge riguarda produttori, venditori e anche gli influencer, e affida i controlli e le sanzioni all’AGCM, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nota anche come antitrust italiana. Le sanzioni possono arrivare a 50.000 euro per violazione.
Cosa disciplina la legge
Il fenomeno che la legge intende regolare è quello che nel linguaggio del marketing è noto come cause marketing, cioè la vendita di beni di consumo abbinata alla promessa di destinare una quota del ricavato a un ente non profit, a un’organizzazione religiosa, a una fondazione culturale o a un istituto di ricerca.
Fino ad oggi queste pratiche erano sottoposte solo alle regole generali contro la pubblicità ingannevole contenute nel Codice del consumo, senza obblighi specifici sull’informazione al cliente.
L’ambito di applicazione è delimitato attraverso il rinvio a un insieme di articoli del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e del Codice del Terzo settore. Questi articoli individuano l’elenco dei soggetti “meritevoli” già riconosciuti dal fisco:
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dette ONLUS
enti del Terzo settore
università
enti di ricerca
istituti scolastici
organizzazioni umanitarie
fondazioni per il patrimonio culturale
enti di culto
cooperative sociali
enti stranieri con finalità analoghe
Le tre indicazioni obbligatorie
Il cuore della legge sta in tre informazioni che dovranno comparire sulla confezione del prodotto o, in alternativa, su targhette applicate all’imballaggio o su materiali esposti nel punto vendita.
L’acquirente deve poter sapere chi riceverà la donazione, per quale scopo i soldi saranno usati e quanto, espresso in percentuale sul prezzo o come cifra assoluta per pezzo venduto, sia effettivamente destinato all’ente beneficiario.
Ai fini di cui al comma 1, i produttori o i professionisti riportano sulle confezioni dei prodotti […] le seguenti indicazioni: a) il soggetto destinatario di parte dei proventi […]; b) le finalità per cui sarà impiegata la parte dei proventi […]; c) la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati […] per ogni unità di prodotto.
Art. 2, comma 2
La legge chiede espressamente che queste informazioni siano fornite «assicurando chiarezza, semplicità e adeguata evidenza grafica», per evitare che vengano nascoste in caratteri minuscoli o in aree marginali della confezione.
La stretta sugli influencer
Uno degli aspetti della legge è l’estensione dell’obbligo di trasparenza a chi promuove il prodotto attraverso i canali digitali. La legge equipara la pubblicità tradizionale al cosiddetto influencer marketing, cioè la promozione svolta su piattaforme social da creatori di contenuti che sponsorizzano prodotti presso il proprio pubblico.
Chi realizza post, video o storie promozionali su un prodotto “solidale” deve indicare le stesse informazioni previste per la confezione: destinatario, finalità e quota devoluta.
I produttori e i professionisti forniscono le indicazioni di cui al comma 2 anche nell’ambito delle pratiche commerciali […]. Al medesimo obbligo sono tenuti i soggetti che svolgono attività di pubblicità del prodotto nella forma tradizionale ovvero in quella di influencer marketing.
Art. 2, comma 4
La stessa definizione di “professionista” è ampliata per abbracciare non solo chi vende, ma anche chi si limita a promuovere l’acquisto. Un influencer che collabora a una campagna di cause marketing è quindi direttamente responsabile della correttezza delle informazioni comunicate al proprio pubblico.
I due appuntamenti con l’AGCM
Accanto agli obblighi verso il consumatore, la legge introduce due passaggi burocratici verso l’Autorità antitrust che prima non esistevano.
Il primo è una comunicazione preventiva: almeno quindici giorni prima di mettere in vendita il prodotto, il produttore o il professionista deve trasmettere all’AGCM tutte le informazioni promesse al pubblico e indicare entro quale data verserà i soldi all’ente beneficiario.
Almeno quindici giorni prima di porre in vendita i prodotti […], il produttore o il professionista comunica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato: a) le informazioni […]; b) il termine entro cui sarà effettuato il versamento […].
Art. 3, comma 1
Il secondo appuntamento è una comunicazione consuntiva, che serve a dimostrare che la promessa è stata effettivamente mantenuta. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di versamento, l’impresa deve inviare all’AGCM la conferma dell’avvenuto trasferimento dei fondi.
Le sanzioni e la destinazione dei proventi
Chi non rispetta gli obblighi di informazione o di comunicazione rischia una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 50.000 euro. L’importo viene calibrato sul prezzo di listino del prodotto e sul numero di unità immesse sul mercato.
La sanzione si applica salvo che il comportamento non integri già un reato o una pratica commerciale scorretta secondo il Codice del consumo, casi nei quali intervengono le più severe sanzioni previste da quelle discipline.
Salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta […], la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 […] comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
Art. 4, comma 2
L’AGCM pubblica i provvedimenti nel proprio bollettino settimanale e può imporre all’azienda sanzionata di rendere pubblica la decisione anche sui propri canali digitali, sulle pagine social e sui quotidiani. Non ottemperare a questo obbligo di pubblicazione fa scattare un’ulteriore sanzione dello stesso importo.
Il gettito delle multe non resta nelle casse generali dello Stato. La metà viene riassegnata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinata a iniziative solidaristiche.
I proventi derivanti dalle sanzioni […] sono […] riassegnati, nella misura del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinati a iniziative solidaristiche […].
Art. 4, comma 6
I criteri per l’utilizzo di queste risorse saranno stabiliti con un decreto del Ministero del lavoro, adottato di concerto con i dicasteri delle Imprese e del made in Italy, dell’Economia, dell’Istruzione e dell’Università.
Chi resta fuori dalla nuova disciplina
La legge non tocca la raccolta fondi realizzata direttamente dagli enti non commerciali, purché non siano partecipati, direttamente o indirettamente, da produttori o professionisti soggetti agli obblighi.
Restano quindi ferme le regole del Codice del Terzo settore sulla raccolta fondi degli enti non profit e le discipline proprie delle confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato.
Il confine è sottile ma decisivo: la nuova legge disciplina il rapporto tra impresa e consumatore quando l’acquisto di un bene commerciale è presentato come veicolo di beneficenza, non le donazioni raccolte direttamente da un ente benefico presso il proprio pubblico.
Quando entra in vigore
Le nuove regole si applicano da martedì 21 luglio 2026, quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le campagne promozionali già avviate a quella data restano escluse.
Per ogni nuova iniziativa scattano da subito gli obblighi di etichettatura, la comunicazione preventiva all’AGCM almeno quindici giorni prima dell’immissione in commercio e, a chiusura del ciclo, l’attestazione entro tre mesi del versamento effettivamente eseguito a favore dell’ente beneficiario.
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