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Il piano concorrenza 2026 punta su benzinai e RC auto

Il Governo propone nuove regole per benzinai e gestori, una riforma dell'RC auto e l'accesso con laurea alla mediazione. Il testo deve ancora iniziare l'esame.

ott 18, 2026

Il 16 ottobre 2026 la Camera dei deputati ha pubblicato il testo del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. È una proposta del Governo, non una legge in vigore: il Ministro delle imprese e del made in Italy l’aveva presentata il 28 settembre, insieme al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Riguarda soprattutto chi lavora nella distribuzione dei carburanti, un settore che conta oltre 22.000 impianti e circa 80.000 persone, ma toccherebbe anche automobilisti, mediatori immobiliari, consulenti del lavoro ed emittenti televisive locali.

Atto Camera 3120

Perché il punto di partenza è il distributore di benzina

Nei primi nove articoli si concentra il cuore del provvedimento, tutto dedicato alla rete dei carburanti. La diagnosi del Governo è quella di un settore frammentato, con migliaia di impianti vecchi e poco redditizi e con una capacità di controllo sempre più debole sulla qualità dei prodotti e sull’affidabilità degli operatori.

La risposta proposta si muove su tre fronti:

  • stringere le maglie di chi può aprire e tenere aperto un impianto;

  • riequilibrare i rapporti contrattuali tra chi possiede il distributore e chi lo gestisce;

  • finanziare la conversione degli impianti verso la ricarica elettrica e i biocarburanti.

Addio al silenzio-assenso per aprire un impianto

Oggi, nella disciplina che la proposta vuole modificare, il Comune rilascia l’autorizzazione a un distributore verificando esclusivamente la conformità urbanistica e il rispetto delle prescrizioni fiscali, sanitarie, ambientali e stradali. E se il Comune non risponde entro novanta giorni, la domanda si considera accolta per silenzio-assenso, cioè per effetto automatico dell’inerzia dell’amministrazione.

Il disegno di legge cancellerebbe entrambi i punti. L’autorizzazione dovrebbe arrivare in forma espressa entro novanta giorni e solo dopo una verifica positiva, estesa a requisiti nuovi che riguardano la persona o l’impresa che chiede il titolo:

  • capacità tecnico-organizzativa ed economica;

  • assenza delle cause di esclusione previste per chi partecipa agli appalti pubblici;

  • regolarità nel versamento dei contributi;

  • applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

  • controlli antimafia.

La parola «esclusivamente», che oggi limita il perimetro dei controlli comunali, verrebbe semplicemente eliminata.

al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da rilasciare in forma espressa entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza e all’esito della verifica positiva della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente articolo»

Art. 1, comma 1, lett. a)

Chi ha già un’autorizzazione non la perderebbe automaticamente: resterebbe valida, ma potrebbe decadere se mancassero i nuovi requisiti soggettivi. Prima di dichiarare la decadenza, l’amministrazione dovrebbe concedere novanta giorni per mettersi in regola.

L’amministrazione competente al rilascio del titolo assegna al titolare dell’autorizzazione, prima della pronuncia di decadenza, novanta giorni per l’eliminazione dei fattori ostativi e per l’adeguamento alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

Art. 1, comma 2

Cambierebbe anche il passaggio di mano di un impianto: cedere la titolarità richiederebbe di trasferire insieme le attrezzature e di ottenere una nuova autorizzazione comunale, da rilasciare anch’essa entro novanta giorni.

Dal 2028 nessun nuovo impianto solo a benzina e gasolio

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