Alla Camera dei Deputati è stata presentata una proposta di legge che punta a cambiare il modo in cui i comuni costruiscono e rimettono a nuovo parchi pubblici e aree di gioco: non più solo eliminando le barriere architettoniche, ma rendendoli anche vivibili durante le ondate di calore. Riguarda in primo luogo i comuni, che dovrebbero applicare i nuovi criteri e verificare lo stato dei propri parchi, e i cittadini più esposti al caldo e alle barriere fisiche.
La proposta è stata presentata il 22 luglio 2026, ma il testo è stato pubblicato solo il 14 ottobre 2026. Non è ancora legge: al momento non è stato nemmeno assegnato a una commissione, quindi l’esame parlamentare deve ancora cominciare.
Che cosa sono per la legge i parchi pubblici
Il primo passaggio della proposta è una qualificazione giuridica: parchi e aree di gioco smettono di essere semplici spazi di arredo urbano e diventano infrastrutture, cioè dotazioni di interesse pubblico con funzioni precise riconosciute dalla legge.
La Repubblica riconosce i parchi pubblici e le aree di gioco quali infrastrutture verdi e blu di interesse pubblico, destinate a favorire il benessere delle persone, la socializzazione, la tutela della biodiversità urbana, la mitigazione delle isole di calore e la resilienza climatica dei territori.
Art. 1, comma 2
L’espressione «infrastrutture verdi e blu» indica le dotazioni naturali di una città che lavorano insieme: il verde sono alberi, prati e siepi, il blu sono fontane, specchi d’acqua e sistemi che raccolgono la pioggia.
Le isole di calore sono invece quelle porzioni di città dove asfalto e cemento accumulano calore e la temperatura resta molto più alta che nelle zone alberate.
La proposta si aggancia a due convenzioni internazionali già recepite dall’Italia, quella sui diritti dell’infanzia e quella sui diritti delle persone con disabilità, oltre che a una serie di principi costituzionali.
La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32 e 117 della Costituzione […] promuove la progettazione, la realizzazione e la riqualificazione dei parchi pubblici e delle aree di gioco secondo criteri di accessibilità universale, inclusione sociale, adattamento ai cambiamenti climatici e tutela della salute.
Art. 1, comma 1
Il concetto nuovo del rifugio climatico
Il testo introduce un concetto nuovo, il «rifugio climatico diffuso». Finora l’attenzione del legislatore si era concentrata soprattutto sui parchi gioco inclusivi, cioè privi di barriere architettoniche, guardando quindi all’accessibilità fisica. Qui si aggiunge il comfort termico: un parco deve anche proteggere chi lo frequenta quando le temperature diventano pericolose.
”rifugio climatico diffuso”: l’insieme degli elementi naturali, vegetazionali e infrastrutturali presenti nei parchi pubblici che, attraverso ombreggiamento, ventilazione naturale, disponibilità di acqua potabile e aree di sosta, contribuiscono a ridurre gli effetti delle ondate di calore.
Art. 2, comma 1, lett. c
La proposta definisce anche i «percorsi verdi e blu inclusivi» e il «parco pubblico inclusivo e climaticamente resiliente», la categoria che tiene insieme le due dimensioni: accessibile a tutti e capace di reggere il clima che cambia.
Che cosa dovrebbero fare i comuni nei cantieri
Nella progettazione di nuovi parchi e nella riqualificazione di quelli esistenti, le amministrazioni dovrebbero privilegiare soluzioni che aumentano accessibilità e tenuta climatica. L’elenco delle misure da promuovere è concreto:
percorsi verdi e blu inclusivi, percorribili da tutti;
piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone a basso fabbisogno idrico, cioè piante del posto che consumano poca acqua;
aree ombreggiate e fontanelle di acqua potabile accessibili;
pavimentazioni drenanti o che assorbono meno calore;
sistemi di raccolta e riutilizzo dell’acqua piovana;
interventi per la biodiversità urbana e soluzioni per la ventilazione naturale.
La priorità va alle cosiddette soluzioni basate sulla natura, cioè interventi che usano la vegetazione e i processi naturali al posto di opere artificiali per raffrescare e drenare.
L’obbligo di promuovere queste misure è però temperato da una doppia clausola di salvaguardia, che ne attenua la forza vincolante.
[…] le amministrazioni competenti favoriscono, compatibilmente con le caratteristiche dei luoghi e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’adozione di soluzioni progettuali volte ad incrementarne l’accessibilità, l’inclusività e la resilienza climatica.
Art. 3, comma 1
Le singole misure dell’elenco, inoltre, vanno promosse solo «ove tecnicamente possibile». Il margine di discrezionalità lasciato ai comuni resta quindi ampio.
Le linee guida nazionali e il termine per il Governo
Se la proposta diventasse legge, toccherebbe al Governo tradurre i principi in criteri operativi, attraverso un decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica concordato con i ministri per le disabilità, della salute e delle infrastrutture. Prima serve l’intesa in Conferenza unificata, la sede in cui Stato, Regioni ed enti locali trovano un accordo sulle materie che li riguardano entrambi.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge […] sono adottate le linee guida nazionali per la progettazione, la realizzazione e la riqualificazione dei parchi pubblici e delle aree di gioco.
Art. 4, comma 1
Le linee guida dovrebbero definire:
i criteri di progettazione universale;
le misure di tutela delle persone vulnerabili durante le ondate di calore;
i criteri per i percorsi inclusivi;
gli indirizzi sulla gestione dell’acqua;
i criteri di scelta delle specie vegetali;
le buone pratiche per i rifugi climatici.
Il monitoraggio affidato ai municipi
Ai comuni spetterebbe anche un compito di verifica periodica sul patrimonio esistente, che oggi, dove previsto, guarda soprattutto all’assenza di barriere.
I comuni […] provvedono al monitoraggio delle condizioni di accessibilità, inclusione e resilienza climatica degli stessi.
Art. 5, comma 1
Gli elementi da controllare sono sei:
l’accessibilità;
la presenza di aree d’ombra;
la disponibilità di fontanelle;
la continuità dei percorsi inclusivi;
lo stato degli alberi;
l’efficacia delle misure contro il calore.
Questa verifica potrebbe confluire negli strumenti di pianificazione già usati dai comuni per adattamento climatico, protezione civile, salute pubblica e verde urbano, evitando di costruire una procedura separata.
Il nodo delle risorse
Tutta l’impalcatura poggia su una scelta esplicita: nessuno stanziamento dedicato.
Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6, comma 1
Linee guida, progettazione e monitoraggio dovrebbero essere realizzati con il personale, gli strumenti e i fondi già disponibili.
A che punto è il percorso parlamentare
Il testo porta la firma della deputata Patty L’Abbate, del Movimento 5 Stelle, ed è una proposta di iniziativa parlamentare: nasce cioè in Parlamento e non dal Governo. L’iter è iniziato in estate, con la presentazione alla Camera, e il testo è stato reso pubblico solo il 14 ottobre. L’atto è fermo allo stadio iniziale, quello che precede l’individuazione della commissione chiamata a esaminarlo.
Nessuno degli obblighi descritti è oggi in vigore, e il termine dei centottanta giorni per le linee guida comincerebbe a decorrere soltanto dall’eventuale entrata in vigore della legge. Per i comuni e per chi progetta spazi verdi, il documento vale oggi come indicazione di direzione più che come vincolo.
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