Il Governo è intervenuto con urgenza su due fronti che il testo tratta insieme: la violenza di gruppo durante le manifestazioni pubbliche e la criminalità commessa da ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni. Il provvedimento riscrive pezzi del codice penale, del codice di procedura penale e delle regole sul processo ai minorenni, affida nuovi poteri a questori e prefetti e manda cinquecento militari in più a Milano.
Le nuove disposizioni valgono dal 23 ottobre 2026, il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e il Parlamento ha ora il compito di convertirle in legge.
Decreto-Legge n. 190/26 del 22 ottobre 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2026
Chi deve dimostrare che un quattordicenne capiva quello che faceva
Fino a ieri un ragazzo tra i quattordici e i diciotto anni rispondeva penalmente solo se risultava provato che, nel momento del fatto, aveva la capacità di intendere e di volere, cioè la maturità sufficiente a comprendere il significato della propria condotta e a controllarla.
La prova spettava all’accusa: senza quell’accertamento positivo, il minorenne non era imputabile.
Il decreto capovolge il punto di partenza.
All’articolo 98, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Nei casi di cui al primo periodo la capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria.».
Art. 1, comma 1
In concreto cambia chi ha l’onere di dimostrare qualcosa, cioè il compito di portare le prove in giudizio: ora la maturità del ragazzo si dà per esistente, e tocca alla difesa fornire gli elementi che la escludono.
Di conseguenza il decreto riordina anche gli accertamenti sulla personalità del minorenne: la verifica della maturità non è più uno degli obiettivi generali di quelle indagini, ma diventa un accertamento a sé, che pubblico ministero e giudice attivano in modo specifico quando c’è da superare la nuova presunzione.
Il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni
Il decreto introduce anche un reato che prima non esisteva, il più severo dal punto di vista penale tra quelli previsti dal testo: una fattispecie autonoma per chi agisce in gruppo durante un corteo o un raduno pubblico, usando o lanciando oggetti capaci di ferire.
Art. 420-bis (Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche). - […] chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipando ad un gruppo composto da almeno cinque persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente, utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti […] è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
Art. 1, comma 4
Tre elementi definiscono la soglia:
il gruppo di almeno cinque persone;
l’organizzazione anche solo improvvisata sul momento;
il doppio effetto di un pericolo concreto per l’incolumità delle persone insieme a un danno alle cose.
Rientrano nell’elenco degli strumenti non solo bastoni e mazze, ma anche razzi, fuochi d’artificio, petardi e nebulizzatori di gas urticanti. La norma si applica solo se il fatto non costituisce un reato più grave.
Accanto al nuovo reato il decreto irrigidisce le pene già previste per altre condotte:
la devastazione e il saccheggio hanno una pena aumentata da un terzo alla metà quando colpiscono beni che si trovano in un luogo di vendita o di deposito nel corso di una manifestazione pubblica;
l’attentato a impianti di pubblica utilità, come acquedotti, reti energetiche e servizi essenziali, acquista per la prima volta un’aggravante legata al contesto della manifestazione;
il danneggiamento commesso da un gruppo organizzato, anche occasionale, di almeno cinque persone comporta un aumento di pena da un terzo alla metà.
Arresto sulla base dei video, anche per i minorenni
Da anni l’ordinamento conosce la flagranza differita: la possibilità di arrestare una persona entro quarantotto ore dal fatto quando la sua identificazione arriva da filmati o fotografie, anche se nessuno l’ha fermata sul posto.
Era uno strumento riservato a un elenco chiuso di reati, dai maltrattamenti in famiglia agli atti persecutori, dai reati ambientali a quelli di terrorismo.
Ora quell’elenco si allarga a tutti e quattro i reati toccati dal decreto: devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità, violenza organizzata nelle manifestazioni e danneggiamento di gruppo. Ed è una estensione che vale anche per i ragazzi: il decreto rende la flagranza differita applicabile espressamente ai minorenni, cosa che prima non era prevista nelle regole del processo minorile.
Cresce in parallelo anche la possibilità di tenere un minorenne in custodia cautelare, cioè in carcere prima della sentenza definitiva. Esisteva già una lista di delitti per i quali la misura è possibile anche quando la pena prevista non raggiunge la soglia generale richiesta: a resistenza e violenza a pubblico ufficiale si aggiungono adesso la violenza organizzata nelle manifestazioni e il danneggiamento di gruppo.
La tutela dei percorsi educativi si ferma a sedici anni
Nel processo minorile il giudice che decide una misura cautelare deve valutare, oltre ai criteri comuni a tutti gli imputati, l’esigenza di non spezzare i percorsi di scuola, formazione o recupero che il ragazzo ha in corso. Il decreto introduce un confine di età a questa garanzia.
all’articolo 19, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, salvo che l’imputato abbia compiuto sedici anni».
Art. 3, comma 1, lett. c)
Per chi ha compiuto sedici anni, quindi, la continuità educativa non è più un elemento che il giudice deve obbligatoriamente mettere sul piatto quando sceglie la misura. Resta in vigore, invece, per i quattordicenni e i quindicenni.
Multe ai genitori e conto dei danni da pagare
È la parte del decreto con l’impatto economico più diretto sulle famiglie. Quando un ragazzo partecipa a uno dei reati indicati, anche se non è imputabile, chi esercita la responsabilità genitoriale riceve una sanzione amministrativa.
Quando il minore, anche non imputabile, partecipa alla commissione di fatti costituenti uno o più reati […] all’esercente la responsabilità genitoriale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Art. 5, comma 1
L’importo sale da 1.000 a 2.000 euro se la condotta del ragazzo si ripete. Anche qui la prova è rovesciata a carico del destinatario: la sanzione scatta a meno che il genitore dimostri di non aver potuto impedire il fatto. Per il resto si applicano le regole generali delle sanzioni amministrative, comprese le modalità di contestazione e pagamento.
Il prefetto, che è l’autorità competente, può fare due cose in più:
ingiungere il risarcimento dei danni causati a beni pubblici dello Stato, delle Regioni o degli enti locali, con lo stesso provvedimento che applica la multa. Contro questa richiesta è possibile proporre opposizione davanti al tribunale entro quaranta giorni dalla notifica;
segnalare il caso al tribunale per i minorenni, suggerendo l’attivazione di progetti di sostegno alla funzione educativa della famiglia.
C’è poi un effetto che riguarda negozianti, aziende e privati cittadini danneggiati: l’ordinanza del prefetto vale come prova scritta e permette loro di chiedere un decreto ingiuntivo, cioè un ordine di pagamento rapido emesso dal giudice senza un processo ordinario, provvisoriamente eseguibile.
Il divieto di radunarsi e i fermi preventivi fuori dai cortei
Tra le misure di prevenzione, i provvedimenti che l’autorità di polizia adotta per evitare reati futuri e non per punire fatti già avvenuti, entra una figura nuova.
quando cinque o più persone, anche in forma di gruppo, […] tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose, il questore, per motivi di sicurezza, può disporre l’avviso orale con il divieto di radunarsi con una o più delle medesime persone, in luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente individuati […]
Art. 6, comma 1, lett. a), n. 1
Il divieto può durare fino a un anno, può essere limitato a determinate fasce orarie e colpisce chi negli ultimi cinque anni ha già ricevuto provvedimenti analoghi o è stato condannato per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico. Si applica anche ai ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni, e la sua violazione è punita penalmente.
Cambia anche il perimetro dell’accompagnamento in ufficio di polizia, la misura che consente agli agenti di trattenere una persona fino a dodici ore per identificarla e scongiurare un pericolo immediato. Prima era legata ai servizi di ordine pubblico disposti per una manifestazione; ora si estende alle operazioni di prevenzione in luoghi con un consistente afflusso di persone, anche senza alcun corteo in corso, e tiene conto di nuovi indici di pericolosità, tra cui le condanne per violenza organizzata nelle manifestazioni e per il porto di armi od oggetti atti a offendere.
Milano, 500 militari in più fino a fine anno
Il decreto dedica una misura specifica al capoluogo lombardo.
Fino al 31 dicembre 2026, al fine di rafforzare il controllo del territorio nella città di Milano, il contingente di personale delle Forze armate di cui all’articolo 1, comma 625, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 500 unità.
Art. 8, comma 1
Ai militari così impiegati spettano le funzioni di agente di pubblica sicurezza già previste per le operazioni di controllo del territorio: possono identificare le persone, procedere a perquisizioni sul posto e accompagnare in ufficio chi rifiuta di farsi identificare.
Per l’equipaggiamento e la logistica il Ministero della difesa può usare le procedure di somma urgenza, che consentono di affidare lavori e forniture senza i tempi ordinari di gara. Il costo autorizzato per il 2026 è di 4.933.831 euro, coperto sul fondo speciale di parte corrente del Ministero della difesa. È l’unica spesa prevista: per tutto il resto il decreto impone alle amministrazioni di operare con le risorse che hanno già.
I tempi e cosa succede adesso
Il Consiglio dei ministri ha deliberato il provvedimento il 20 ottobre 2026, il Presidente della Repubblica lo ha emanato il 22 ottobre e lo stesso giorno il testo è apparso in Gazzetta Ufficiale. Le nuove norme sono operative dal 23 ottobre 2026.
Essendo un decreto-legge, il testo è già vincolante ma ha una vita a termine: il Parlamento deve convertirlo in legge, e nel farlo può modificarlo.
Nel frattempo i tribunali devono già applicarlo, e per gestire i picchi di lavoro il decreto introduce una corsia veloce negli uffici giudiziari: quando un evento di ordine pubblico produce un numero rilevante di arresti in flagranza, gli uffici giudiziari devono disporre l’assegnazione temporanea di magistrati entro ventiquattro ore dalla richiesta, senza aspettare il parere del consiglio giudiziario, l’organo che di norma esprime una valutazione su questi spostamenti.
Disclaimer: Questo contenuto è esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Sebbene lavoriamo per garantire la massima precisione, potrebbero essere presenti errori o omissioni. Segnala eventuali inesattezze a redazione@gazzettacivica.it.



