
La legge n. 180 del 2026 riscrive il modo in cui si eleggono la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Riguarda tutti gli elettori italiani, in Italia e all’estero, i partiti che presentano le liste, i candidati e i comuni che tengono le liste elettorali.
Il testo è in vigore dal 24 ottobre 2026 e si applicherà alle prime elezioni politiche successive a quella data.
Dal sistema misto al proporzionale con le preferenze
Fino a oggi gli italiani votavano con il sistema introdotto nel 2017: una parte dei seggi, tre ottavi del totale, veniva assegnata nei collegi uninominali, cioè territori piccoli in cui vinceva il candidato più votato, e i restanti cinque ottavi venivano distribuiti in proporzione ai voti tra i collegi plurinominali, aree più ampie che eleggono più parlamentari.
L’elettore non poteva scegliere i nomi: votava un simbolo e i candidati entravano in Parlamento nell’ordine deciso dai partiti nelle liste bloccate.
La nuova legge smonta questo impianto. Tutti i seggi sono ora attribuiti in proporzione ai voti ottenuti dalle liste, anche quando si presentano alleate tra loro in coalizione, e l’elettore riprende in mano la scelta delle persone.
al comma 1, le parole: «in un unico turno elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di liste, anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del capolista, l’elettore può esprimere fino a tre preferenze»
Art. 1, comma 1, lettera a)
Le preferenze possono essere fino a tre, il capolista escluso perché la sua posizione resta fissata dal partito.
Se se ne esprimono almeno due, la seconda e la terza devono riguardare candidati di genere diverso, altrimenti il voto di preferenza viene annullato. La stessa trasformazione vale per il Senato.
La geografia elettorale, invece, non cambia: la legge continua a usare le 28 circoscrizioni della Camera e le 20 circoscrizioni regionali del Senato disegnate nel 2020 dopo il taglio del numero dei parlamentari.
Cambia la loro funzione, perché il conteggio proporzionale avviene ora direttamente nei collegi plurinominali, mentre i collegi uninominali, pur restando tracciati sulle mappe, perdono ogni ruolo nell’elezione sul resto del territorio nazionale.
Il premio di governabilità e la doppia soglia del 42 per cento
Finora nessun meccanismo garantiva seggi aggiuntivi a chi vinceva le elezioni.
La nuova legge introduce un premio di governabilità, cioè un pacchetto di seggi in più riservato alla lista singola o alla coalizione più votata, ma solo a una condizione stringente: superare il 42 per cento dei voti validi in entrambe le Camere, non in una sola.
[…] con l’eventuale attribuzione di un premio di governabilità da assegnare […] alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna di esse […] per un totale di settanta seggi complessivi.
Art. 1, comma 1, lettera d)
Alla Camera il premio vale 70 seggi e chi lo ottiene non può comunque superare il tetto di 220 seggi complessivi, esclusi quelli conquistati all’estero.
Al Senato il meccanismo è identico nella struttura: il premio è di 35 seggi e il tetto è di 113 seggi.
Questi seggi non si pescano dalle liste ordinarie, ma da liste circoscrizionali presentate appositamente per il premio, che i partiti devono collegare tra Camera e Senato. Nella scheda compare quindi un secondo spazio dedicato a questi candidati.
Se le elezioni riguardano una sola delle due Camere, le liste per il premio non si presentano affatto e nessuno ottiene il premio: in quel caso, come in ogni ipotesi in cui nessuno raggiunge il 42 per cento, scatta un riparto interamente proporzionale.
Le liste che si coalizzano sono obbligate a indicare, già nella dichiarazione di collegamento, cioè il documento con cui formalizzano l’alleanza, il nome che propongono per la Presidenza del Consiglio dei ministri, e quel nome deve essere identico per tutte le liste alleate.
Quante firme servono per presentare una lista
Presentare una lista diventa molto più oneroso per chi non è già in Parlamento. La raccolta delle sottoscrizioni, cioè le firme di elettori necessarie a validare una candidatura, passa da una forbice di 1.500-2.000 a una di 6.000-7.000 firme per ogni collegio plurinominale.
le parole: «almeno 1.500 e da non più di 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 6.000 e da non più di 7.000»
Art. 1, comma 8, lettera a)
La soglia più bassa resta però per i partiti che hanno già un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, i quali continuano a raccogliere 1.500-2.000 firme.
Per tutte le liste vale poi un nuovo obbligo: presentare candidature in almeno metà delle circoscrizioni, con l’unica eccezione delle liste delle minoranze linguistiche riconosciute presentate solo in una regione a statuto speciale.
L’esenzione totale dalla raccolta, prima riservata a chi aveva un gruppo in entrambe le Camere, si allarga a chi ne ha uno in una sola.
Cambiano anche le soglie di sbarramento, cioè la percentuale minima di voti sotto la quale una lista resta fuori dalla distribuzione dei seggi.
L’ammissione dipende ora solo da percentuali: 3 per cento su scala nazionale per le liste in coalizione e 20 per cento su scala regionale per le liste che rappresentano minoranze linguistiche riconosciute.
Spariscono i criteri legati al numero di collegi uninominali vinti, che nel vecchio sistema potevano aprire la porta a liste territorialmente molto concentrate.
Liste di sette candidati e alternanza obbligatoria di genere
Prima il numero di candidati variava con la dimensione del collegio, comunque tra due e quattro. Ora la lista ha una forma rigida e uguale in tutta Italia.
Il numero dei candidati è, in ogni caso, pari a sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilità, i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere.
Art. 1, comma 8, lettera g)
Sette nomi, quindi, con uomini e donne alternati: se l’ordine non è rispettato la lista non viene nemmeno ammessa. Si riduce inoltre lo spazio per le candidature multiple, che permettevano a un dirigente di partito di presentarsi in molti collegi per assicurarsi l’elezione.
Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullità.
Art. 1, comma 10, lettera b)
Chi risulta eletto in più collegi, o insieme nella lista ordinaria e in quella del premio, viene proclamato secondo criteri fissati dalla legge, così da liberare gli altri seggi per i candidati successivi in graduatoria. E la graduatoria, adesso, segue le preferenze ricevute.
Al Senato si vota dai diciotto anni
Per decenni il Senato aveva un corpo elettorale più ristretto di quello della Camera: potevano votare soltanto i cittadini che avessero compiuto venticinque anni. La riforma costituzionale aveva già eliminato quella distinzione, e la legge ora allinea anche il testo ordinario.
le parole: «il venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età»
Art. 2, comma 6
Il voto degli italiani residenti all’estero
La circoscrizione Estero, che raccoglie i cittadini iscritti nell’elenco costruito unendo l’anagrafe degli italiani residenti all’estero e gli schedari consolari, più chi si trova temporaneamente fuori dai confini per lavoro, studio o cure per almeno tre mesi, era divisa in quattro aree geografiche. Diventano due: Europa, comprese le parti asiatiche di Russia e Turchia, da un lato, Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide dall’altro.
Per il Senato la circoscrizione viene unificata e non elegge più un senatore per ciascuna area.
Il pacchetto di norme sul voto per corrispondenza comprende tre misure principali:
le schede possono essere stampate e imbustate in Italia;
nel plico viene inserito un tagliando con un codice alfanumerico a lettura ottica che identifica l’elettore e serve a impedire che qualcuno voti al posto suo;
i dati sui plichi spediti e ricevuti devono essere pubblicati online.
Le pene per chi commette irregolarità nel voto all’estero salgono dalla forbice di uno-tre anni a quella di due-cinque anni.
Per il 2027 i plichi dovranno viaggiare con il sistema postale più affidabile e, salvo impossibilità dimostrata, con raccomandata: per questo la legge stanzia 21 milioni di euro, a cui si aggiungono 3 milioni per il tagliando anti-frode e mezzo milione all’anno dal 2028.
Studenti, lavoratori e malati potranno votare dove vivono
Chi vive stabilmente lontano dal comune in cui è residente non aveva alcuno strumento per votare sul posto: doveva tornare a casa, a proprie spese, o rinunciare.
La legge istituisce presso ogni comune un elenco degli elettori fuori sede, valido per le elezioni di Camera e Senato, per le europee e per i referendum.
È istituito, presso l’ufficio elettorale di ciascun comune, l’elenco degli elettori fuori sede che […] sono ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Art. 8, comma 1
Possono iscriversi gli elettori domiciliati temporaneamente in un’altra regione per motivi di studio o di lavoro per almeno nove mesi, presentando domanda, anche per via telematica, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Chi matura la condizione più tardi ha trenta giorni di tempo dal momento in cui si verifica e comunque deve muoversi entro il quarantacinquesimo giorno prima del voto.
Lo stesso termine vale per chi riceve cure sanitarie fuori regione per almeno tre mesi, per i familiari che li assistono come caregiver e per i genitori di minori in cura.
Dieci giorni prima della consultazione il comune di temporaneo domicilio rilascia l’attestazione che consente di votare; chi non ha i requisiti riceve una comunicazione e torna a votare nel comune di residenza.
L’elettore fuori sede vota però per le liste e i candidati del territorio in cui si trova, non per quelli di casa.
i comuni li distribuiscono nelle sezioni ordinarie, di norma in numero non superiore al 10 per cento rispetto al numero degli elettori iscritti nella sezione e secondo un criterio di prossimità territoriale.
Art. 8, comma 10
Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige/Südtirol restano un caso a parte
Le due circoscrizioni a statuto particolare conservano il voto nei collegi uninominali, dove si elegge il candidato più votato.
La Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste resta un collegio unico; il Trentino-Alto Adige/Südtirol continua a votare nei propri collegi uninominali, e i seggi che restano da assegnare vengono distribuiti in proporzione ai voti in un unico collegio plurinominale regionale.
Cambiano però le regole di collegamento con le liste nazionali.
Su questo territorio la legge interviene anche sulla cartografia, l’unico caso in tutta Italia: i confini dei collegi di Bolzano, Merano e Bressanone vengono ridisegnati, sia per la Camera sia per il Senato, con le nuove delimitazioni allegate al testo.
le sezioni relative ai collegi uninominali «Trentino-Alto Adige/Südtirol - U04 (Bolzano/Bozen)», «Trentino-Alto Adige/Südtirol - U05 (Merano/Meran)» e «Trentino-Alto Adige/Südtirol - U06 (Bressanone/Brixen)» sono sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all’allegato 5 alla presente legge.
Art. 3, comma 2
Cosa aspettarsi adesso
La legge è già diritto vigente, ma i suoi effetti si vedranno tutti insieme soltanto davanti alla prossima scheda elettorale.
Nel frattempo tocca alla macchina amministrativa, su tre fronti aperti in parallelo:
i comuni devono costruire gli elenchi degli elettori fuori sede;
il Ministero dell’interno e gli uffici elettorali devono riscrivere le procedure di calcolo delle cifre elettorali, cioè il meccanismo con cui i voti si trasformano in seggi, e di verifica delle soglie del premio;
i partiti devono decidere se e con chi coalizzarsi, sapendo che il nome del candidato alla guida del governo va dichiarato prima del voto.
Due date meritano un promemoria per chi fa politica organizzata. I requisiti che permettono di evitare la raccolta delle firme, in sede di prima applicazione, si misurano al 31 dicembre 2025, una fotografia già scattata che non si può più modificare.
Il testo completo della legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale senza le note per ragioni di urgenza, viene ripubblicato con tutti i riferimenti il 23 ottobre 2026: è quella la versione da consultare per ricostruire articolo per articolo come era il vecchio sistema e come funziona il nuovo.
Per chi andrà a votare, però, il cambiamento resterà invisibile fino a quel giorno: la differenza si vedrà solo in cabina, quando sulla scheda compariranno i nomi dei candidati da scegliere e non più un semplice simbolo di partito.
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