Esiste una categoria di ragazzi che in Italia vive, studia e cresce, ma che sulla carta quasi non esiste: minori non cittadini italiani, affidati a famiglie o a servizi sociali, che non riescono a farsi rilasciare un passaporto dallo Stato di cui sono formalmente cittadini.
Un disegno di legge d’iniziativa dei senatori Manfredi Potenti e Giorgio Maria Bergesio, il cui testo è stato reso pubblico il 16 ottobre 2026, prova a sciogliere questo nodo creando due strumenti nuovi: un documento di viaggio italiano e un’attestazione standard dei poteri di chi si prende cura del minore. La proposta era stata comunicata alla Presidenza del Senato già il 9 giugno, ma fino ad allora il testo non era consultabile.
Il testo è ancora una proposta in attesa di assegnazione a una commissione: non è legge vigente, e quanto descritto qui è il contenuto presentato, non quello eventualmente approvato.
Atto Senato 1928
Il problema che la proposta vuole risolvere
Il punto di partenza è una situazione ricorrente. Un minore nato o cresciuto in Italia non risulta registrato presso lo Stato di cittadinanza dei genitori biologici, oppure il consolato competente non risponde alle richieste. Senza passaporto estero, il ragazzo non può uscire dal territorio nazionale, rischia intoppi nel rinnovo del permesso di soggiorno e, a cascata, nell’iscrizione scolastica o nell’assistenza sanitaria.
A questo si aggiunge un secondo ostacolo, di natura diversa: la famiglia affidataria o il servizio sociale che segue il minore spesso non riescono a dimostrare agli uffici pubblici di avere il potere di compiere atti ordinari per lui. Oggi quella legittimazione deriva solo dal provvedimento del giudice, che può essere più o meno analitico, e ogni ufficio lo interpreta a modo suo.
L’attestazione unica permette agli affidatari di parlare con gli uffici pubblici
Il cuore della proposta è l’Attestazione unica di collocamento e poteri, indicata con l’acronimo AUCP: un titolo amministrativo standard nazionale che il tribunale rilascerebbe insieme al provvedimento di affidamento o collocamento, oppure su richiesta nei procedimenti già in corso. L’attestazione elenca chi è il minore, chi se ne occupa, quali atti quella persona o quel servizio può compiere e per quanto tempo l’affidamento resta in vigore.
La forza del documento sta nell’obbligo che la proposta impone agli uffici.
Le pubbliche amministrazioni, gli uffici competenti, i soggetti esercenti pubbliche funzioni e i soggetti privati tenuti a verificarla accettano la AUCP quale titolo sufficiente a comprovare la legittimazione amministrativa e i poteri amministrativi del soggetto affidatario […] per gli atti ivi indicati.
Art. 4, comma 5
Alle amministrazioni sarebbe vietato chiedere autorizzazioni, deleghe o assensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal provvedimento giudiziario o dalla legge. L’attestazione, però, ha confini precisi: non fa decadere né sospende la responsabilità genitoriale dei genitori biologici, e non vale come lasciapassare per portare il minore all’estero.
La AUCP non costituisce autorizzazione generale all’espatrio del minore.
Art. 4, comma 9
Se l’affidamento cessa, viene revocato o modificato, la comunicazione agli uffici coinvolti e alla questura deve arrivare entro 72 ore.
Gli atti che si possono compiere senza attendere
La proposta modifica la legge sull’adozione e l’affidamento del 1983, inserendo un elenco minimo di atti che il servizio sociale affidatario, la famiglia affidataria o il soggetto collocatario possono compiere senza ritardo, a meno che il tribunale li escluda con una motivazione specifica legata all’interesse del minore. Rientrano in questo nucleo:
l’iscrizione anagrafica e l’ottenimento del codice fiscale;
gli atti di ordinaria amministrazione in ambito scolastico, sanitario, educativo, sportivo, formativo e relazionale;
il rilascio, il rinnovo o la sostituzione dei documenti di identità e di viaggio;
l’attivazione delle procedure per ottenere documentazione dall’estero;
la richiesta, il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.
Oggi quell’elenco non esiste nella legge: spetta al giudice indicare caso per caso quali atti ciascun soggetto può compiere.
Il documento individuale di viaggio
Per i minori stabilmente inseriti in una famiglia affidataria o collocataria, la proposta introduce un documento italiano che sostituisce il passaporto che lo Stato estero non rilascia. Lo rilascerebbe la questura competente per territorio, a chi è munito dell’attestazione unica.
[…] quando risulti impossibile o non utilmente praticabile ottenere in tempi compatibili con l’interesse del minore un passaporto o altro documento di viaggio dalle autorità dello Stato di cui il minore è cittadino, la questura competente per territorio […] rilascia […] un documento individuale di viaggio per il minore non cittadino italiano, non attestante la cittadinanza italiana, valido ai soli fini dell’uscita e del reingresso nel territorio nazionale e dell’attraversamento delle frontiere.
Art. 5, comma 1
Il rilascio è subordinato all’accertamento dell’identità, che può avvenire anche con rilievi fotodattiloscopici, cioè la raccolta di impronte e fotografie, e all’assenza di motivi ostativi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato. L’impossibilità di ottenere il documento estero va provata, e sono prove valide:
il diniego consolare;
la mancata registrazione alla nascita;
l’attestazione del servizio sociale;
il silenzio del consolato per 60 giorni, purché sia stato inviato almeno un sollecito tracciabile.
La durata massima del documento è di cinque anni, con possibilità di rinnovo finché le condizioni persistono. Non attribuisce la cittadinanza italiana, non autorizza l’espatrio in sé e non garantisce il diritto di entrare o soggiornare in altri Stati, che restano liberi di applicare le proprie regole.
Quando il minore ha già un passaporto estero valido, il problema è solo dimostrare chi può accompagnarlo. In quel caso l’attestazione unica, insieme al provvedimento dell’autorità competente, basta a comprovare la legittimazione dell’affidatario, e agli uffici sarebbe vietato bloccare l’atto di mobilità solo perché manca l’assenso dei genitori biologici, quando quell’assenso non è richiesto dal giudice o dalla legge.
Il permesso di soggiorno non decade per mancanza di passaporto
Un altro capitolo della proposta riguarda la continuità del soggiorno. La proposta scrive in modo esplicito un principio che oggi non è codificato: la mancanza del passaporto straniero, da sola, non può far cadere il permesso di soggiorno.
[…] l’assenza di tale documento non può costituire, da sola, motivo di rigetto, sospensione o mancato rinnovo del permesso di soggiorno, ove l’identità del minore sia comunque accertabile mediante provvedimento dell’autorità giudiziaria, atti anagrafici, attestazione del servizio sociale affidatario, AUCP, precedente titolo di soggiorno, rilievi identificativi o altra documentazione idonea.
Art. 7, comma 1
Nel frattempo, mentre la pratica è in corso, la scuola, l’assistenza sanitaria, l’iscrizione anagrafica e il codice fiscale non possono essere sospesi: la semplice ricevuta della richiesta, accompagnata dall’attestazione unica o da quella del servizio sociale, vale come titolo per tenere aperti i rapporti amministrativi essenziali. E una pratica di rinnovo pendente non impedisce di ottenere il documento di viaggio.
Il passaggio ai diciotto anni
Il compimento della maggiore età è il momento in cui una criticità amministrativa irrisolta può trasformarsi in irregolarità. La proposta impone alle amministrazioni un obbligo di continuità per chi arriva ai diciotto anni senza una posizione documentale definita, per cause che non dipendono da lui.
Per i minori che, alla data del compimento della maggiore età, risultino ancora privi di status documentale definito, di cittadinanza formalmente accertata, di riconoscimento dell’apolidia o di titolo di soggiorno stabile per cause non imputabili agli stessi, le amministrazioni competenti assicurano la continuità amministrativa e documentale necessaria a evitare interruzioni nella posizione di soggiorno, nell’accesso alla formazione, al lavoro, alla sanità e ai servizi essenziali.
Art. 8, comma 1
Gli uffici dovrebbero tenere conto del percorso di integrazione già svolto e costruire un’istruttoria coordinata con autorità consolari, giudiziarie, servizi sociali e tutori. Resta fermo che da queste norme non deriva automaticamente né la cittadinanza, né il riconoscimento dell’apolidia, cioè la condizione di chi non è cittadino di alcuno Stato, né la protezione internazionale.
Chi vive in comunità ha regole diverse
La proposta traccia una linea netta tra due situazioni. I minori stabilmente inseriti in un contesto familiare possono ottenere il documento di viaggio. Chi vive in comunità di tipo familiare, case famiglia, strutture residenziali o istituti, invece, no: per loro la proposta prevede solo un permesso temporaneo e specifico di viaggio, valido per una sola uscita dal territorio nazionale e il successivo rientro.
Per i minori inseriti presso comunità di tipo familiare, case famiglia, strutture residenziali o istituti […] resta escluso il rilascio del documento individuale di viaggio di cui all’articolo 5 quale titolo stabile o continuativo. In tali ipotesi può essere rilasciato esclusivamente un permesso temporaneo e specifico di viaggio […]
Art. 1, comma 4
Le ragioni ammesse sono tassative:
viaggi di istruzione, gite scolastiche e scambi culturali;
cure mediche all’estero;
attività sportive, educative o culturali di particolare rilievo;
casi eccezionali legati a esigenze sanitarie, scolastiche, formative, sportive o di protezione.
La richiesta la presenta il servizio sociale affidatario alla questura, indicando destinazione, date di uscita e rientro, motivo, organizzatore e accompagnatori. Il permesso non è rinnovabile automaticamente, non vale per viaggi diversi e cessa alla data di rientro indicata.
Fuori da questo perimetro il rilascio è escluso in modo esplicito.
È escluso il rilascio del permesso temporaneo e specifico di viaggio per finalità genericamente turistiche, ricreative, familiari, di visita o di ricongiungimento temporaneo non riconducibili alle casistiche di cui al comma 3.
Art. 9, comma 4
Uffici più coordinati e tempi più rapidi senza nuovi costi
La proposta cerca anche di ridurre il rimpallo tra amministrazioni:
le prefetture-uffici territoriali del Governo promuoverebbero il coordinamento tra questure, comuni, servizi sociali, giudici minorili e consolati;
questure e comuni dovrebbero trattare in via prioritaria le istanze riguardanti questi minori;
ogni amministrazione individuerebbe un referente del procedimento, con l’obbligo di comunicare lo stato dell’istruttoria entro 30 giorni.
Un’istanza non potrebbe essere respinta o sospesa per la sola mancanza di un documento, se è stata prodotta la documentazione prevista.
Chi ha già un affidamento in corso non resta fuori: l’attestazione unica può essere chiesta al tribunale, che la rilascia entro 30 giorni senza nuova udienza quando i poteri risultano già dagli atti, e nell’attesa gli uffici devono accettare come titolo provvisorio la copia conforme del provvedimento insieme all’attestazione del servizio sociale. Gli uffici adeguano senza bisogno di una nuova domanda le pratiche già avviate per documenti o permessi.
Sul fronte delle risorse, il testo non prevede stanziamenti. L’attuazione dovrebbe avvenire con il personale e i mezzi già disponibili, e gli eventuali diritti chiesti ai cittadini non potrebbero superare quelli già previsti per documenti analoghi.
Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14, comma 1
Cosa resta fuori dalla proposta
Il testo si chiude con una serie di confini espliciti, utili a capire cosa non cambierebbe. La proposta non tocca la disciplina sostanziale dell’affidamento, della tutela o della responsabilità genitoriale; non modifica le competenze del giudice minorile; non fa nascere un diritto generalizzato a uscire dal Paese. E soprattutto non cambia lo status del minore.
La presente legge non attribuisce la cittadinanza italiana al minore.
Art. 12, comma 1
Il percorso della proposta è appena cominciato. Il testo attende ancora l’assegnazione a una commissione del Senato e, anche se venisse approvato così com’è, non funzionerebbe da solo. Il Ministero dell’interno avrebbe trenta giorni per un modello provvisorio del documento di viaggio, valido al massimo dodici mesi, e sessanta per i decreti sui modelli definitivi e per le linee guida nazionali da concordare con Giustizia, Affari esteri e Lavoro.
Per i ragazzi che oggi aspettano un passaporto che non arriva, la differenza la farebbero proprio quei passaggi. Senza, l’attestazione e il documento resterebbero sulla carta.
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