La Legge 145/2026 converte con modifiche il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, un provvedimento omnibus che riorganizza settori molto distanti tra loro. Da un lato riforma l’esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato, il pagamento delle intercettazioni telefoniche, la responsabilità professionale dei notai e i tempi di permanenza dei magistrati negli uffici. Dall’altro dà attuazione italiana al Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo firmato il 14 maggio 2024, ridisegnando in profondità il modo in cui si presenta e si esamina una domanda di protezione internazionale.
Il nuovo esame di Stato per avvocato
L’accesso alla professione forense cambia struttura. Le prove scritte scendono da tre a due, un parere motivato e un atto giudiziario, e la materia non è più assegnata dalla commissione ma scelta dal candidato tra diritto privato, penale o amministrativo. Le prove si svolgono in presenza con il solo aiuto dei codici annotati con giurisprudenza, senza altri testi né dispositivi elettronici. La regola vale anche se il materiale arriva dall’esterno all’insaputa del candidato.
I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né strumenti elettronici o di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame […]. Qualora siano fatti pervenire nell’aula […] scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall’esame.
Art. 1, comma 2, D.L. 100/2026
Anche la prova orale è ridisegnata, con tre componenti:
un caso pratico
tre quesiti su materie a scelta
una domanda su deontologia forense
Il sistema di punteggio è nuovo, con soglie separate: per accedere all’orale occorre un minimo di 18 punti per ciascuna prova scritta; per l’idoneità finale servono almeno 90 punti complessivi all’orale e non meno di 18 su ogni singola componente. La sessione è unica ogni anno, il certificato di superamento vale a tempo indeterminato ai fini dell’iscrizione all’albo, e per la prima volta il candidato versa un contributo economico.
Le spese per la sessione d’esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. […] il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Art. 1, comma 18, D.L. 100/2026
I candidati con disturbi specifici di apprendimento, i cosiddetti DSA, possono utilizzare strumenti compensativi e ottenere un prolungamento dei tempi definito dal decreto ministeriale che indice la sessione. Le vecchie regole sull’esame, contenute negli articoli 46, 47 e 49 della legge 247 del 2012, sono contestualmente abrogate.
Nel periodo transitorio, fino all’istituzione della Commissione nazionale per la banca dati dei quesiti, cambia anche il regime dei praticanti: spariscono le verifiche intermedie del tirocinio e l’accesso alla prova finale richiede aver frequentato almeno l’80% delle lezioni di ciascun semestre.
Un tetto di quindici anni sulla responsabilità del notaio
Sul fronte civilistico, arriva un termine massimo assoluto per chi vuole agire contro un notaio per danni derivanti dalla sua attività professionale. Fino ad oggi valeva soltanto la prescrizione ordinaria decennale, che decorre dal momento in cui il danno diventa conoscibile: un termine potenzialmente molto elastico, perché l’errore notarile può emergere anche a distanza di decenni. Ora si aggiunge un tetto anagrafico che chiude comunque la partita.
Fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilità del danno, l’azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio non può comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione.
Art. 9, comma 1, D.L. 100/2026
La regola vale anche per contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto, a condizione che la prestazione professionale sia stata compiuta successivamente.
Il pagamento delle spese di intercettazione diventa scandito
Le società che forniscono alle Procure gli apparati per intercettazioni telefoniche e telematiche vedono per la prima volta scadenze certe. Fino ad oggi il pubblico ministero doveva pagare «senza ritardo».
Ora il meccanismo è cronometrato: il PM ha 30 giorni dalla richiesta per liquidare, il beneficiario emette fattura solo dopo che il decreto è esecutivo, e il pagamento arriva entro ulteriori 30 giorni dalla fattura. Il ritardo attiva un indennizzo automatico a scaglioni oltre agli interessi legali di mora.
Se il pagamento è eseguito successivamente al termine […], al creditore spetta, oltre agli interessi nella misura degli interessi legali di mora, un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato per scaglioni commisurati al ritardo: a) nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per cento; b) […] superiore a sei mesi e inferiore a un anno: 1,5 per cento; c) […] superiore a un anno e inferiore a due anni: 2 per cento; d) […] superiore a due anni: 2,5 per cento.
Art. 168-bis, comma 3.02, DPR 115/2002
Al meccanismo si applicano, in quanto compatibili, le regole generali sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Per finanziare il nuovo sistema, il decreto stanzia poco più di un milione di euro l’anno dal 2027.
Misure cautelari in proprietà industriale e diritto d’autore
Cambia anche il destino dei provvedimenti d’urgenza in materia di marchi, brevetti e diritto d’autore quando il giudizio di merito non prende poi avvio. Fino ad oggi la misura cautelare, se il processo non partiva o si estingueva, perdeva efficacia automaticamente. Adesso la perdita di efficacia richiede un passo attivo: la parte destinataria deve depositare istanza entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il merito o dall’estinzione del giudizio. In caso contrario, il provvedimento resta in piedi.
i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o dall’estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.
Art. 2, comma 1, D.L. 100/2026
Chi già subisce una misura cautelare alla data di entrata in vigore ha una finestra transitoria di 60 giorni per presentare ricorso, e in quel contesto il giudice può concedere la rimessione in termini per iniziare il giudizio di merito.
La Legge Pinto riapre la finestra per i creditori del 2022
La cosiddetta legge Pinto riconosce un indennizzo a chi ha subito un processo di durata irragionevole. Chi ha ottenuto la liquidazione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, ma non ha ancora presentato la dichiarazione necessaria per incassare, aveva un termine di decadenza che sarebbe scattato nell’agosto 2026. Il decreto lo riapre e lo posticipa.
I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, se non hanno provveduto, presentano la dichiarazione […] entro il 30 ottobre 2026 a pena di decadenza.
Art. 7, comma 1, lettera a), D.L. 100/2026
Chi non presenterà la dichiarazione entro quella data perderà definitivamente il diritto all’incasso. La decadenza dal diritto per chi ha ottenuto la liquidazione dal 1° gennaio 2023 in poi resta disciplinata dai termini ordinari.
Proroghe interne al sistema giustizia
Diverse riforme di sistema slittano in avanti. Il giudice per le indagini preliminari collegiale, previsto dalla legge 114 del 2024 per le indagini più delicate in composizione a tre magistrati, non entra a regime nell’estate 2026 ma dal 28 febbraio 2027. Le sale server destinate a ospitare l’infrastruttura digitale della giustizia hanno tempo fino al 31 dicembre 2027 anziché al 31 dicembre 2026.
Il periodo transitorio del Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia, il nuovo tribunale unificato che assorbe competenze prima frammentate, passa da quattro a cinque anni.
La legge proroga fino al 31 ottobre 2027 le competenze estese degli uffici del giudice di pace. Il presidente del tribunale acquisisce un potere esplicito di adottare provvedimenti per assicurare il regolare funzionamento di quegli uffici, incluso lo spostamento temporaneo di personale amministrativo tra tribunale e giudice di pace nello stesso circondario.
Sulla permanenza dei magistrati giudicanti nello stesso ufficio, chi arriva alla scadenza prima del 31 dicembre 2026 gode di una proroga automatica; e quando la riassegnazione toccherebbe più di un terzo dei componenti di una sezione, le uscite eccedenti possono essere differite di 12 mesi partendo dai magistrati con minore anzianità. Il termine per il cambio di incarico nell’organico del tribunale scende da sei a tre mesi.
Il finanziamento della digitalizzazione della giustizia è consistente:
6,5 milioni per il 2026
17,5 milioni annui dal 2027 al 2034 per connettività e sicurezza
12,5 milioni annui dal 2027 per manutenzione e assistenza specialistica
Il nuovo sistema documentale per i richiedenti asilo
La seconda anima della norma dà attuazione al Patto europeo del maggio 2024. Cambia innanzitutto il modo in cui le autorità identificano e documentano chi chiede protezione internazionale. La domanda passa attraverso tre fasi: manifestazione di volontà, registrazione e formalizzazione, a ciascuna delle quali corrisponde un documento diverso.
Alla registrazione la questura o l’ufficio di frontiera rilascia un documento nominativo con codice unico d’identità, fotografia e generalità; la formalizzazione ordinaria produce un documento validato dalla prefettura; chi è trattenuto o detenuto riceve un attestato specifico rilasciato dalla questura. Il vecchio permesso di soggiorno per richiesta d’asilo cede il posto a questo documento prefettizio, con termine di rilascio esteso da 60 a 90 giorni dalla formalizzazione.
Debutta poi un istituto nuovo: l’autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, che il prefetto può ordinare per motivi di ordine pubblico o per prevenire il rischio che il richiedente si renda irreperibile.
Il richiedente può essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, con esclusione delle strutture destinate all’applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga.
Art. 5-ter, comma 1, D.Lgs. 142/2015
L’autorizzazione è obbligatoria quando la domanda è esaminata con procedura di frontiera e le prestazioni materiali di accoglienza sono subordinate all’effettiva residenza nel luogo designato. Contro il provvedimento il richiedente può presentare ricorso al giudice del luogo entro sette giorni, con decisione entro venti.
Il rischio di fuga, concetto chiave dell’intero impianto, si articola in undici indici presuntivi: dalla mancanza di passaporto valido alle false dichiarazioni di generalità, dal rifiuto del rilevamento delle impronte alla violazione di misure alternative, fino a comportamenti che indicano la volontà di raggiungere altri Stati membri dell’Unione.
Il trattenimento in procedura di frontiera non supera le dodici settimane
Per i richiedenti che rientrano nella procedura di frontiera, un binario accelerato, il decreto introduce un limite temporale rigido al trattenimento amministrativo.
La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda.
Art. 6-bis, comma 3, D.Lgs. 142/2015
Alle dodici settimane, se le autorità non hanno ancora adottato una decisione, il richiedente può entrare nel territorio nazionale. La Commissione territoriale che esamina la domanda deve concludere entro quattro settimane. Chi impugna la decisione ha una finestra molto stretta.
Contro la decisione della Commissione territoriale adottata nel caso previsto dall’articolo 68, paragrafo 3, lettera a), ii), del regolamento (UE) 2024/1348, è ammesso ricorso entro cinque giorni decorrenti dalla notificazione. La proposizione del ricorso non sospende l’efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato.
Art. 35-ter, comma 1, D.Lgs. 25/2008
Per i procedimenti in via ordinaria, quelli non di frontiera, il tribunale decide entro otto mesi dalla presentazione del ricorso, quattro mesi in casi specifici, e il decreto non può essere impugnato con reclamo. Il trattenimento non può essere disposto solo in base alla nazionalità del richiedente.
Le misure alternative al trattenimento, disposte dal questore per chi ha collaborato all’identificazione, includono:
la consegna del passaporto
una garanzia finanziaria
l’obbligo di dimora con possibile monitoraggio elettronico
l’obbligo di presentarsi periodicamente alla forza pubblica
Fermo per identificazione alle frontiere esterne
Chi arriva irregolarmente o viene soccorso in mare finisce nei punti di crisi, strutture dedicate agli accertamenti preliminari di identità, sicurezza, salute e vulnerabilità previsti dal Regolamento (UE) 2024/1356. L’accesso al punto di crisi non equivale a un’autorizzazione a entrare nel territorio. Le operazioni devono chiudersi entro 72 ore.
Gli accertamenti […] sono compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera. […] Le operazioni di accertamento […] si concludono comunque entro il termine massimo di settantadue ore […]. Ultimati gli accertamenti e comunque decorso il termine […], lo straniero è rimesso in libertà, fermo quanto previsto dal comma 3.
Art. 10-ter, comma 2-quinquies, D.Lgs. 286/1998
Contestualmente l’autorità procede al fermo, comunicato immediatamente al pubblico ministero e sottoposto a convalida del giudice di pace entro 48 ore. Per i minori valgono garanzie rafforzate:
presenza obbligatoria di un familiare adulto o di un rappresentante
comunicazioni alla procura per i minorenni
fermo mai superiore a 48 ore
Chi rifiuta reiteratamente il rilevamento delle impronte digitali oltre le 72 ore può essere trattenuto dal questore fino a 28 giorni. Contro i decreti di convalida, proroga o riesame del trattenimento si può ora ricorrere per cassazione entro dieci giorni dalla pronuncia, con decisione della Corte entro trenta giorni dal deposito.
Il sistema Eurodac, la banca dati europea delle impronte digitali dei richiedenti asilo e degli irregolari, si aggiorna: il decreto colloca il punto di accesso nazionale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e ogni rinvio normativo al vecchio regolamento del 2013 si intende ora fatto al Regolamento (UE) 2024/1358. I decreti attuativi che designano le autorità di contrasto abilitate a interrogare Eurodac vanno adottati entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Sezioni immigrazione e ufficio per il processo stralcio
Per smaltire l’arretrato, la legge istituisce presso ciascuna sezione specializzata in materia di immigrazione un ufficio per il processo stralcio dedicato ai procedimenti già pendenti all’11 giugno 2026.
Questi procedimenti sono definiti in composizione monocratica, con un solo giudice invece del collegio, con l’assegnazione di almeno tre giudici onorari di pace per unità, destinati in via esclusiva a queste materie per almeno 12 mesi e soggetti a formazione obbligatoria. La delega ai giudici onorari può arrivare fino al 31 ottobre 2029, salvo che tutti i procedimenti siano definiti prima.
Le sezioni specializzate acquisiscono nuove competenze:
la convalida dei trattenimenti dei richiedenti protezione
la convalida delle misure alternative
i reclami contro le autorizzazioni prefettizie a risiedere in un luogo specifico
Le Commissioni territoriali che esaminano le domande possono attivare fino a 24 sezioni aggiuntive per gestire le procedure accelerate.
Il Ministero dell’interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato 240 funzionari e 77 assistenti per gli anni 2027 e 2028, con una spesa di quasi 20 milioni di euro per ciascuno dei due anni. Una proroga di tre mesi spetta al personale amministrativo del Ministero della giustizia con contratti in scadenza a fine giugno 2026, se al 30 settembre 2026 avrà maturato meno di 36 mesi di servizio.
Sul fronte più propriamente civile, l’ufficio per il processo, la struttura di supporto ai magistrati istituita negli ultimi anni, si estende ai tribunali per i minorenni, con specifica indicazione dei compiti per gli uffici e i tribunali di sorveglianza e per le corti d’appello.
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