Il decreto legislativo n. 176 del 2026 porta in Italia le regole europee sulla riparazione dei beni e riscrive una parte del Codice del Consumo, il testo che raccoglie i diritti di chi compra. Riguarda chiunque acquisti elettrodomestici ed elettronica di consumo, i negozi che li vendono, le aziende che li producono e le officine che li riparano. È in vigore dal 22 ottobre 2026, ma alcune delle nuove tutele contrattuali valgono già per gli acquisti fatti a partire dal 31 luglio 2026.
Decreto Legislativo n. 176/26 del 25 settembre 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026
Un obbligo di riparare che non dipende più dalla garanzia
Fino a oggi il Codice del Consumo conosceva un solo meccanismo: se il prodotto appena comprato non era conforme a quanto promesso, il venditore doveva rimediare entro il periodo di garanzia legale. Oltre quel confine, il consumatore restava solo con il proprio oggetto guasto e nessuno era tenuto a rimetterlo in funzione.
Il decreto apre una strada parallela. Nasce nel Codice del Consumo un titolo interamente dedicato alla riparazione dei beni, che impone al fabbricante, cioè a chi produce l’oggetto e non a chi lo ha venduto, di riparare su richiesta del consumatore, indipendentemente dal fatto che la garanzia sia ancora aperta.
Su richiesta del consumatore, il fabbricante ripara i beni per i quali […] gli atti giuridici dell’Unione europea di cui all’allegato II-decies al presente codice prevedono specifiche di riparabilità. Il fabbricante non è obbligato a riparare i beni se la riparazione è impossibile.
Art. 1, comma 1, lettera a)
L’obbligo non copre qualunque oggetto, ma le undici categorie di prodotti per le quali l’Unione europea ha già fissato requisiti di riparabilità attraverso i regolamenti sulla progettazione ecocompatibile, cioè le regole che impongono ai produttori di progettare apparecchi durevoli e smontabili:
lavatrici e lavasciuga biancheria
lavastoviglie
apparecchi di refrigerazione, come frigoriferi e congelatori
display elettronici, quindi televisori e monitor
apparecchiature di saldatura
aspirapolvere
server e prodotti di archiviazione dati
telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet
asciugabiancheria
beni con batterie per mezzi di trasporto leggeri, come le biciclette elettriche
apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico
La riparazione deve avvenire gratuitamente o a un prezzo ragionevole, entro un tempo ragionevole, e il fabbricante può offrire un apparecchio sostitutivo, anche ricondizionato, cioè rimesso a nuovo, per il periodo dell’intervento.
Se il produttore ha sede fuori dall’Unione europea, all’obbligo adempie il suo rappresentante autorizzato nell’Unione. Se un rappresentante non c’è, tocca all’importatore e, in mancanza anche di questo, al distributore.
Il produttore deve anche rendere disponibili parti di ricambio e strumenti a un prezzo ragionevole e pubblicare online i prezzi indicativi degli interventi più comuni. E non può più costruire barriere tecniche o contrattuali intorno ai propri apparecchi.
I fabbricanti non adottano alcuna clausola contrattuale o tecnologia hardware o software che impedisce la riparazione dei beni […], salvo ove giustificato da fattori legittimi e oggettivi, tra cui la protezione dei diritti di proprietà intellettuale […].
Art. 1, comma 1, lettera a)
Cade anche la prassi di negare assistenza a un oggetto già passato per le mani di un’officina esterna: il rifiuto motivato soltanto da riparazioni precedenti eseguite da terzi diventa illegittimo. E la scelta di chi effettua l’intervento resta del consumatore, che può rivolgersi a un riparatore indipendente senza perdere i propri diritti.
Dodici mesi di tutela in più per chi sceglie di riparare
Nel perimetro della garanzia legale il decreto introduce un incentivo diretto a non buttare. Quando il prodotto risulta difettoso, il consumatore può scegliere tra farlo riparare e farlo sostituire: se opta per la riparazione, il periodo in cui il venditore risponde dei difetti si allunga.


