
Un decreto-legge entrato in vigore il 29 settembre 2026 sposta di dodici mesi la data da cui le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna avrebbero dovuto inserire nei propri piani per l’aria il divieto permanente di circolazione per le autovetture e i veicoli commerciali diesel Euro 5.
Riguarda chi possiede o utilizza questi mezzi in quelle quattro regioni, e in particolare chi vive o lavora nelle città sopra i 100.000 abitanti. Il nuovo termine è il 1° ottobre 2027.
Un decreto di due righe che sposta una sola data
Il provvedimento è tra i più brevi che si possano incontrare in Gazzetta Ufficiale: due articoli, di cui uno dedicato soltanto all’entrata in vigore.
L’intero contenuto normativo consiste nella sostituzione di una data all’interno di una legge del 2023, quella che aveva disegnato il calendario delle limitazioni alla circolazione nelle regioni del bacino padano.
All’articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 […] le parole: «a decorrere dal 1° ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2027».
Art. 1, comma 1, D.L. 167/2026
Il decreto non tocca nulla altro del quadro del 2023:
non ci sono abrogazioni
non ci sono nuove regole sui veicoli
non cambiano le categorie di mezzi coinvolti
non cambiano le aree geografiche interessate
Cambia soltanto il momento in cui il meccanismo diventa inevitabile.
Che cosa era previsto per il 1° ottobre 2026
La legge del 2023 funzionava così: dal 1° ottobre 2026, salvo che le regioni avessero già agito per conto proprio, la limitazione strutturale, cioè un divieto permanente di circolazione non legato alle stagioni o ai picchi di smog, sarebbe entrata automaticamente nei piani regionali di qualità dell’aria per le autovetture e i veicoli commerciali diesel Euro 5.
I veicoli commerciali in questione sono quelli delle categorie N1, N2 e N3, ossia furgoni e camion dai più leggeri ai più pesanti.
Con la nuova data, il testo coordinato della norma del 2023 recita:
Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo, a decorrere dal 1° ottobre 2027, la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5” è inserita nei piani di qualità dell’aria delle Regioni di cui al comma 1 […]
Art. 1, comma 2
Le aree dove questo divieto, quando arriverà, si applica in via prioritaria sono i comuni con più di 100.000 abitanti dotati di un servizio di trasporto pubblico locale adeguato.
Si tratta delle zone dove i valori limite di PM10, le polveri sottili, o di biossido di azoto risultano superati.
Cosa resta in vigore nel frattempo
Il rinvio riguarda solo il blocco permanente. Restano in piedi tutti gli altri strumenti già previsti dalla disciplina del 2023.
Questo è il punto che più facilmente sfugge: nessun automobilista deve dedurre dalla proroga di avere un anno di libertà di circolazione garantita.
In particolare, le regioni conservano la possibilità di limitare la circolazione degli stessi veicoli nei mesi freddi, da ottobre a marzo, facoltà già operativa dal 2024.
Nelle more dell’aggiornamento di cui al comma 1, le regioni possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell’anno successivo […] esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024.
Art. 1, comma 2, primo periodo, D.L. 121/2023
Le quattro regioni mantengono inoltre alcune facoltà aggiuntive sul blocco permanente:
anticipare il blocco rispetto al 2027, aggiornando autonomamente i propri piani
sostituirlo con misure compensative di effetto equivalente
esentare dalle limitazioni i veicoli alimentati con carburanti alternativi, anche a partire dalla categoria Euro 3, più vecchia e in linea di principio più inquinante
Le regioni di cui al comma 1 possono esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria “Euro 3” monofuel o bifuel alimentati con i carburanti alternativi […]
Art. 1, comma 2-bis, D.L. 121/2023
La conseguenza pratica è che il quadro delle regole concretamente applicabili in ciascuna città continua a dipendere dalle scelte della singola regione e delle amministrazioni locali, non dal solo calendario nazionale.
La motivazione dichiarata dal Governo
Un decreto-legge richiede, per Costituzione, un caso di necessità e urgenza: il Governo è tenuto a dichiararne le ragioni nelle premesse dell’atto.
Qui la motivazione tiene insieme due esigenze: non disorganizzare la mobilità e l’attività economica di un’area densamente popolata, e dare alle amministrazioni regionali il tempo di completare gli interventi sulla qualità dell’aria richiesti dalle regole nazionali ed europee.
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare, a decorrere dal 1° ottobre 2026, rilevanti ripercussioni sulla mobilità dei cittadini, sulla continuità dei servizi di trasporto e sul sistema economico e produttivo delle aree interessate […]
Premessa (ritenuta), D.L. 167/2026
La scelta del decreto-legge si spiega anche con il margine temporale ristretto, appena due giorni prima della scadenza che si voleva evitare:
24 settembre 2026: delibera del Consiglio dei ministri
28 settembre 2026: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
29 settembre 2026: entrata in vigore del decreto
Quanto è definitivo questo rinvio
Un decreto-legge produce effetti immediati, ma è una norma a termine: deve essere convertito in legge dal Parlamento, che nel farlo può modificarlo. La proroga al 2027 è quindi già operativa, ma la sua forma definitiva dipende dall’esame parlamentare che il decreto stesso annuncia.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Art. 2, comma 1
Per chi possiede un’auto o un furgone diesel Euro 5 nel bacino padano, il messaggio operativo è quindi duplice: il blocco permanente non è stato cancellato, ma soltanto spostato di un anno, e nel frattempo le limitazioni stagionali e le iniziative regionali anticipate restano possibili.
Il 2027 diventa così la nuova data di riferimento per valutare la sostituzione o la riconversione del veicolo, tenendo presente che la decisione finale sulla portata del rinvio spetta ancora al Parlamento.
Decreto-Legge n. 167/26 del 28 settembre 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28 settembre 2026
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