La legge amplia le vie d’uscita dal carcere per chi ha una condanna legata a una dipendenza da droghe o alcol. Introduce una nuova misura alternativa, la detenzione domiciliare terapeutica, e un rito processuale che consente di chiudere in anticipo il processo entrando subito in un programma di cura. Le regole si applicano dal 21 agosto 2026 e riguardano condannati, imputati, uffici giudiziari, servizi sanitari e strutture di accoglienza.
Come funziona la nuova detenzione domiciliare terapeutica
Il cuore della riforma è l’articolo 94-ter, che si inserisce nel Testo Unico sulle sostanze stupefacenti del 1990. La misura è pensata per chi ha una dipendenza documentata e una condanna, anche residua, non superiore a otto anni.
Per i reati più gravi elencati dall’ordinamento penitenziario il limite scende a quattro anni, con l’eccezione della rapina aggravata e dell’estorsione aggravata, per le quali la soglia torna agli otto anni.
Rispetto al vecchio affidamento in prova, cioè la misura già prevista dall’articolo 94 dello stesso Testo Unico per i tossicodipendenti, la soglia di pena passa da sei a otto anni e la natura dell’intervento cambia: non più semplice affidamento ai servizi sociali, ma detenzione presso una struttura terapeutica accreditata o, in alcuni casi, in un luogo idoneo diverso.
Quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova di cui all’articolo 94, se deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale per le quali resta fermo il limite di otto anni, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso le strutture di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale.
Art. 94-ter, comma 1
Per accedere alla misura serve una domanda corredata, a pena di inammissibilità, di tre elementi:
la dimostrazione del legame tra dipendenza e reato
un programma di cura firmato da una struttura pubblica del Servizio sanitario o privata accreditata
una valutazione tecnica che certifichi la dipendenza in corso e l’idoneità del percorso proposto
Il patteggiamento pensato per chi ha una dipendenza
L’articolo 94-quater apre una seconda porta, che opera prima ancora della condanna definitiva. L’imputato con una dipendenza può chiedere il patteggiamento, cioè l’applicazione della pena su accordo con il pubblico ministero, e allo stesso tempo entrare nel programma terapeutico previsto dal 94-ter.
Le soglie di pena sono le stesse della misura per i condannati: otto anni in via generale, quattro per i reati più gravi. Se l’imputato è agli arresti in carcere o a casa, il giudice trasforma direttamente la custodia in arresti domiciliari terapeutici.
Il rito non è aperto a tutti. Restano fuori:
chi risponde dei reati più gravi già esclusi dal patteggiamento ordinario
chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, cioè chi ha commesso reati con sistematicità tale da far ritenere costante la sua inclinazione a delinquere
chi è recidivo reiterato, cioè già condannato più volte per reati simili, quando la pena concordata supera i due anni
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano se si procede per uno dei reati indicati dall’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale ovvero nei confronti di coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
Art. 94-quater, comma 1
Una volta ammessa la richiesta, l’imputato ha sessanta giorni per presentare la documentazione tecnica. Durante questo periodo si sospendono i termini della custodia cautelare, la detenzione preventiva applicata prima della sentenza definitiva.
Il pubblico ministero trasmette poi gli atti al magistrato di sorveglianza, il giudice specializzato nel controllo dell’esecuzione delle pene, che ha quarantacinque giorni per applicare la misura salvo ragioni sopravvenute. Contro l’ordinanza si può proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro dieci giorni, e contro la decisione del tribunale è ammesso il ricorso in cassazione.
Le norme transitorie estendono questo canale anche ai processi già iniziati alla data del 21 agosto 2026, purché non sia ancora stata pronunciata la sentenza di primo grado. L’imputato che porta prove della propria dipendenza può ottenere la sospensione del dibattimento per almeno quarantacinque giorni, durante i quali si fermano anche la prescrizione e i termini di custodia cautelare.
Chi valuta la dipendenza e chi controlla il programma
Le valutazioni cliniche sui candidati alla misura restano ai SerDP, i servizi pubblici territoriali per le dipendenze, ma la loro composizione cambia. Alle unità sanitarie si aggiunge un componente designato dall’ufficio di esecuzione penale esterna, il servizio del Ministero della giustizia che segue chi sconta la pena fuori dal carcere, e all’occorrenza un ulteriore rappresentante del provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria.
Per garantire che i criteri di accertamento della dipendenza siano gli stessi in tutta Italia, la legge istituisce una commissione centrale presso la Presidenza del Consiglio, incaricata di elaborare le linee guida.
La composizione e il funzionamento saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio adottato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore, quindi indicativamente entro il 19 dicembre 2026. I componenti non ricevono compensi, gettoni o rimborsi.
Durante il percorso terapeutico, il responsabile della struttura invia una relazione semestrale al SerDP e all’ufficio di esecuzione penale esterna e segnala in ogni momento all’autorità giudiziaria le eventuali violazioni. Al termine del programma è l’ufficio di esecuzione penale esterna a trasmettere una relazione finale al giudice.
Gli esiti del percorso terapeutico e le loro conseguenze
Gli esiti del percorso terapeutico determinano due scenari opposti, entrambi disciplinati in modo netto.
Se il programma è concluso positivamente, il magistrato di sorveglianza può disporre l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare anche quando la pena residua supera i limiti ordinari, purché non superi le soglie della nuova misura aumentate della metà per i reati comuni, o di un quarto per i reati più gravi.
La soglia passa così, di fatto, da otto a dodici anni di pena residua gestibile fuori dal carcere quando il percorso ha funzionato.
Se il programma terapeutico risulta positivamente concluso, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, ai fini del reinserimento sociale, può disporre l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare anche quando la pena residua, pur se determinata ai sensi dell’articolo 663 del codice di procedura penale, supera quelle previste, rispettivamente, dagli articoli 47 e 47-ter della legge n. 354 del 1975, sempre che non siano superati i limiti di pena indicati nel comma 1 del presente articolo, aumentati della metà, ovvero di un quarto ove si tratti di titolo esecutivo comprendente un reato di cui all’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.
Art. 94-ter, comma 7
Quando invece emergono violazioni delle prescrizioni, la revoca deve arrivare entro cinque giorni dalla segnalazione o dall’accertamento dell’esito negativo. La pena che resta da scontare non può essere sostituita con nessun’altra misura alternativa, e si torna alla detenzione ordinaria.
L’autorità giudiziaria provvede alla revoca con immediatezza e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla segnalazione delle violazioni o dall’accertamento che il programma terapeutico si è concluso non positivamente, salvo quanto indicato al primo periodo. Nel caso di revoca disposta ai sensi del terzo periodo, la pena residua non può essere sostituita con altra misura.
Art. 94-ter, comma 6
Esiste una via di mezzo: se il programma non si è concluso positivamente ma la relazione finale esclude violazioni, il condannato può chiedere il trasferimento in un’altra struttura, per un massimo di due volte, senza che la durata complessiva della cura si allunghi.
Le risorse economiche e i tempi di attuazione
L’attuazione poggia su un fondo istituito presso il Ministero della salute con una dotazione annuale di 19.436.250 euro a partire dal 2026.
Per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a euro 19.436.250 annui a decorrere dall’anno 2026.
Art. 6, comma 1
La copertura arriva da due canali. Cinque milioni provengono dall’abrogazione di una precedente destinazione di spesa contenuta nel decreto legge sulle carceri del luglio 2024, che allocava fondi alle strutture residenziali penitenziarie. I restanti 14.436.250 euro vengono sottratti al Fondo per esigenze indifferibili previsto dalla legge di bilancio del 2014.
Il Ministero della salute monitora l’impiego delle risorse per garantire il rispetto del tetto di spesa. Tutte le altre amministrazioni coinvolte, compresa la magistratura di sorveglianza rafforzata dall’ufficio per il processo, devono attuare la legge senza nuovi oneri e con il personale già in servizio.
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