Il decreto-legge interviene sui costi del carburante di tre settori che vivono di mezzi in movimento: autotrasporto merci, agricoltura, pesca e acquacoltura.
Accanto agli aiuti economici cambia anche il modo in cui il costo del gasolio entra nei contratti di trasporto, arriva la lettera di vettura in formato digitale e si allenta per due esercizi l’obbligo di rendicontare la sostenibilità.
Le misure valgono dal 24 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e il testo dovrà essere convertito in legge dal Parlamento.
Decreto-Legge n. 193/26 del 23 ottobre 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2026
Il credito d’imposta sul gasolio cambia perimetro
Le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi già potevano contare su un credito d’imposta, cioè uno sconto da scalare dalle imposte dovute, per il gasolio acquistato nei mesi da marzo a settembre 2026. Il decreto accorcia quella finestra, che ora si chiude ad agosto, e aggiunge 66,4 milioni di euro alle risorse destinate a coprirla.
le parole: «da marzo a settembre» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo ad agosto». […] l’autorizzazione di spesa […] è ulteriormente incrementata di 66,4 milioni di euro.
Art. 1, comma 1
Il periodo scorporato non resta scoperto: per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 nasce un credito d’imposta autonomo, con un tetto di 60 milioni di euro per il 2026.
Qui però la modalità di utilizzo è una sola, la compensazione, cioè l’uso del credito per pagare altre imposte e contributi anziché riceverlo come rimborso; il termine ultimo per utilizzarlo è il 31 dicembre 2027.
In considerazione dei tempi necessari per l’istruttoria delle relative istanze, il credito d’imposta […] è utilizzabile esclusivamente in compensazione […] entro il 31 dicembre 2027.
Art. 1, comma 2
Rinviato di tre mesi il contributo sulle spedizioni di modico valore
Il contributo sulle spedizioni di modico valore, quelle dei pacchi di piccolo importo che arrivano in gran parte dall’e-commerce extraeuropeo, doveva applicarsi dal 1° ottobre 2026. Il decreto sposta quella data al 1° gennaio 2027, concedendo alla filiera logistica tre mesi in più prima di gestirlo.
Il costo del carburante entra nei contratti di trasporto
Quanto pesa il gasolio sul prezzo di un trasporto è storicamente materia di trattativa tra vettore e committente. Ora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà pubblicare sul proprio sito, aggiornandoli ogni tre mesi, i valori percentuali minimi e massimi di incidenza del costo del carburante, distinti per classe di peso dei veicoli.
Il peso di quei valori dipende dalla forma del contratto. Per i contratti stipulati senza un documento scritto, i valori minimi diventano la base obbligatoria con cui calcolare la fattura, che deve indicare separatamente la quota di corrispettivo che ne deriva.
Per i contratti di trasporto per conto di terzi stipulati in forma non scritta, i valori minimi […] sono assunti obbligatoriamente come parametro di calcolo per l’emissione delle fatture […] le quali indicano distintamente la quota del corrispettivo risultante […].
Art. 2, comma 1
Per i contratti scritti, invece, i valori restano un riferimento e le parti continuano a decidere liberamente il prezzo. Chi firma un contratto scritto deve però indicare il costo del carburante al momento della stipula e quanto incide sulle prestazioni concordate.
Canoni di leasing sospendibili fino a marzo
Le imprese di autotrasporto merci conto terzi iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori possono chiedere alla società di leasing di sospendere i canoni che scadono tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027 sui veicoli usati nell’attività. La sospensione può riguardare l’intero canone oppure solo la quota capitale, cioè la parte che rimborsa il valore del mezzo, lasciando in pagamento gli interessi.
Chiedere la sospensione non espone l’impresa a conseguenze contrattuali: il contratto non può essere risolto né revocato, e non può scattare la decadenza dal beneficio del termine, cioè la richiesta immediata di tutto il debito residuo.
A decorrere dalla presentazione della richiesta e fino al 31 marzo 2027, le operazioni di locazione finanziaria interessate dalla sospensione non possono essere risolte, revocate né dichiarate decadute dal beneficio del termine […].
Art. 3, comma 2
Il piano di rimborso slitta automaticamente, senza formalità, e la scadenza finale del contratto si allunga di un periodo pari a quello della sospensione.
I servizi di logistica seguono le regole del trasporto
Quando un’azienda affida a un operatore un pacchetto completo di servizi logistici, le attività che lo compongono comprendono:
la ricezione della merce;
la trasformazione;
il deposito;
la custodia;
la spedizione;
il trasferimento;
la distribuzione.
Il decreto riscrive la norma del Codice civile sull’appalto di questi servizi e stabilisce che alle attività di spostamento fisico delle cose si applicano in ogni caso le regole del contratto di trasporto, con la responsabilità del vettore che ne deriva.
Se l’appalto ha per oggetto la prestazione di servizi di logistica […] alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano in ogni caso le norme relative al contratto di trasporto.
Art. 4, comma 1
La lettera di vettura diventa elettronica
Nasce la Lettera di Vettura elettronica nazionale, abbreviata in LVe: un insieme digitale delle informazioni che oggi viaggiano su carta con la merce e che servono a stabilire chi risponde di eventuali danni e a verificare la regolarità del trasporto. Vi confluiscono:
le indicazioni che il Codice civile già richiede per la lettera di vettura;
gli elementi della lettera di vettura internazionale CMR, il documento usato nei trasporti stradali tra Paesi diversi;
la documentazione sul trasporto combinato, quello che unisce strada e altre modalità come ferrovia o nave;
la documentazione sul trasporto di merci pericolose.
Le informazioni si gestiscono attraverso le piattaforme eFTI, i sistemi previsti dalla normativa europea per lo scambio digitale dei dati sul trasporto merci, o attraverso piattaforme che con quelle dialogano. Dal 9 luglio 2027 le autorità che eseguono i controlli su strada non potranno più pretendere la carta.
A decorrere dal 9 luglio 2027, le autorità e gli organi […] accettano le informazioni di cui al comma 1 rese disponibili in formato digitale mediante piattaforme eFTI ovvero mediante piattaforme interoperabili.
Art. 5, comma 3
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia, dovrà adottare entro sessanta giorni i decreti con le regole tecniche.
Contributi a fondo perduto per agricoltura e pesca
Per agricoltura e pesca lo strumento scelto non è il credito d’imposta ma il contributo a fondo perduto, cioè una somma versata direttamente all’impresa che non va restituita. Il periodo di riferimento è lo stesso per entrambi i settori, dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, ma importi e tetti cambiano:
le imprese agricole ricevono il 20% dei costi sostenuti per il carburante, fino a un massimo di 45 centesimi per litro, entro un limite complessivo di 60 milioni di euro;
le imprese di pesca e acquacoltura ricevono fino al 10% della spesa sostenuta, entro un limite complessivo di 10 milioni di euro.
[…] è riconosciuto un contributo a fondo perduto calcolato sul 20% dei costi sostenuti per l’acquisto di carburante nel predetto periodo, fino a 45 centesimi di euro per ciascun litro […].
Art. 6, comma 1
I tempi sono stretti. Entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 29 ottobre 2026, l’AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura che gestisce i pagamenti del settore, e la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero dell’agricoltura devono pubblicare i rispettivi provvedimenti con modalità e termini per inviare i documenti di acquisto.
Il pagamento arriva entro i trenta giorni successivi; per le imprese agricole arriva direttamente sul conto collegato al fascicolo aziendale, l’archivio digitale che raccoglie i dati di ogni azienda agricola. Il contributo alle imprese agricole rientra nel quadro temporaneo europeo per gli aiuti di Stato legati alla crisi in Medio Oriente; entrambi i contributi non sono soggetti a imposte.
Il contributo […] non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Art. 6, comma 3
All’AGEA vanno anche 14,4 milioni di euro per rafforzare le proprie infrastrutture informatiche.
Cinquanta milioni per gli straordinari delle Forze di polizia
Una misura estranea al tema carburante trova spazio nello stesso decreto. Il Governo autorizza 50 milioni di euro per il 2026 per pagare lavoro straordinario già svolto dalle Forze di polizia, superando per l’occasione il tetto di spesa che normalmente limita le risorse per il trattamento accessorio, cioè i compensi aggiuntivi allo stipendio base, del personale pubblico. La cifra si divide così:
Polizia di Stato: 24 milioni di euro;
Arma dei carabinieri: 15 milioni di euro;
Guardia di finanza: 9 milioni di euro;
Polizia penitenziaria: 2 milioni di euro.
è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per l’anno 2026 destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia […] in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Art. 8, comma 1
Rendicontazione di sostenibilità congelata per le imprese sotto soglia
Dal 2024 un gruppo crescente di imprese italiane deve pubblicare la rendicontazione di sostenibilità, il documento che misura e rende pubblici gli impatti ambientali e sociali dell’attività secondo le regole europee.
Il decreto introduce una pausa: per gli esercizi finanziari che iniziano tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, l’obbligo non si applica alle imprese che restano sotto almeno una delle due soglie, 450 milioni di euro di ricavi netti o mille dipendenti in media nell’anno.
[…] il presente decreto non si applica in ogni caso alle imprese che […] presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a euro 450.000.000 ovvero un numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio non superiore a 1.000.
Art. 10, comma 1
Fuori dalla pausa restano le imprese di paesi terzi, per cui la disciplina resta quella già prevista.
Dove il Governo trova i 322 milioni
Il conto complessivo delle misure è di 322,050 milioni di euro per il 2026, più altri 60 milioni di euro di esigenza di cassa, cioè la liquidità che servirà effettivamente nel 2027. Le risorse non arrivano da nuovo debito ma da tagli e riallocazioni, distribuiti su otto voci diverse:
il fondo per la riassicurazione dei rischi;
i fondi speciali in conto capitale del Ministero dell’economia e del Ministero dell’agricoltura;
la riduzione di diverse autorizzazioni di spesa e di fondi settoriali.
Parte della copertura nasce da misure appena approvate e subito ridimensionate. Un decreto-legge del settembre 2026 perde due commi e un intero articolo, e gli stanziamenti collegati scendono da 611,8 a 549,8 milioni di euro e da 125,9 a 63,9 milioni di euro.
Un altro decreto della primavera 2026 vede abrogati quattro commi e un importo ridotto da 300 a 260 milioni di euro.
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