La legge n. 166 del 25 settembre 2026 trasforma in legge, con modifiche, il decreto-legge sui prezzi petroliferi del 27 luglio 2026, in vigore da quella data. Riguarda direttamente:
i grandi gruppi energetici
le due procedure di amministrazione straordinaria di ILVA e Acciaierie d’Italia
gli operatori del gioco legale
gli impianti industriali sottoposti ad autorizzazione ambientale statale
Riguarda inoltre, indirettamente, gli automobilisti destinatari delle misure originarie sui carburanti. Le modifiche introdotte in Parlamento sono efficaci dal 26 settembre 2026, il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Legge n. 166/26 del 25 settembre 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2026
Tre decreti, una sola legge
Durante l’estate 2026 il Governo è intervenuto tre volte sullo stesso tema. Al decreto di luglio sui prezzi petroliferi sono seguiti un decreto del 5 agosto e un altro del 26 agosto, entrambi dedicati al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Il risultato era una sovrapposizione di tre testi paralleli.
Il Parlamento ha sciolto il nodo con una soluzione ricorrente: converte in legge soltanto il primo decreto, assorbendone il contenuto aggiornato, e cancella i due successivi. L’abrogazione, però, non cancella il passato: tutto ciò che è già stato fatto sulla base dei decreti eliminati, cioè atti, provvedimenti, effetti, rapporti giuridici già nati, resta valido. È la cosiddetta clausola di salvezza, che evita di travolgere pagamenti, autorizzazioni e posizioni già consolidate.
Sul piano pratico, chi ha già ottenuto un beneficio o subito un obbligo in forza di quei due decreti non deve rifare nulla.
La misura sui carburanti si allunga e costa quattro volte tanto
La versione di luglio copriva la crisi dei prezzi fino al 6 agosto 2026. La legge di conversione riscrive quell’arco temporale in due tronconi: fino al 24 agosto e poi dal 27 agosto al 5 settembre 2026. In sostanza, la misura viene estesa per accompagnare il perdurare della crisi anche nelle settimane successive alla scadenza originaria.
L’allungamento ha un prezzo, e la legge lo dichiara: la spesa autorizzata passa da 83,8 milioni di euro per il 2026 a 379,6 milioni, mentre la quota per il 2028 sale da 0,9 a 4,1 milioni. Si tratta di oneri più che quadruplicati rispetto alla stima iniziale.
al comma 3, le parole: «valutati in 83,8 milioni di euro per l’anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 379,6 milioni di euro per l’anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l’anno 2028»
Allegato, modificazioni all’articolo 1
La copertura viene riscritta e articolata su sei fonti diverse:
somme già stanziate e non riassegnate
tagli a stanziamenti di spesa elencati in una tabella allegata
la riduzione del fondo speciale di conto capitale, la riserva di bilancio che finanzia le leggi future in arrivo, con un elenco analitico dei ministeri incisi
l’utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese previste dall’articolo 1
la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
le maggiori entrate attese dal nuovo prelievo sui gruppi energetici
Tra i dicasteri che vedono ridurre i propri accantonamenti figurano:
economia
imprese e made in Italy
lavoro
giustizia
esteri
interno
ambiente
infrastrutture
università
agricoltura
cultura
salute
turismo
Il Ministero dell’economia potrà poi spostare i tagli da un programma di spesa all’altro con un proprio decreto, su proposta dei ministri competenti.
Un versamento anticipato per i grandi gruppi energetici
Questa misura è stata introdotta in Parlamento e non compariva nel decreto di luglio. Riguarda le società controllanti residenti in Italia che redigono il bilancio consolidato, con ricavi complessivi superiori a 20 miliardi di euro e attive nella filiera dell’energia, tra cui:
estrazione e produzione
importazione o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati membri dell’Unione europea
raffinazione e trasformazione
stoccaggio e trasporto
distribuzione, commercializzazione e vendita di petrolio, gas naturale, altri prodotti energetici o energia elettrica
Dovranno anticipare allo Stato una parte delle imposte legate ai dividendi già deliberati ma non ancora pagati ai soci.
Il meccanismo interviene su due prelievi tecnici: la ritenuta, cioè l’imposta che la società trattiene direttamente quando paga l’utile al socio e versa al Fisco per suo conto, e l’imposta sostitutiva, che sostituisce la tassazione ordinaria con un’aliquota fissa applicata alla fonte.
L’importo da anticipare è pari al 39 per cento di quanto sarebbe dovuto se gli utili deliberati venissero pagati nello stesso esercizio.
L’importo da versare […] è pari al 39 per cento dell’ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute […] qualora gli utili, la cui distribuzione è stata deliberata, fossero corrisposti nel medesimo esercizio […]
Allegato — Art. 2-bis, comma 4 (decreto-legge)
Il termine ordinario è il 30 novembre di ogni anno. Per la prima applicazione, che riguarda il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l’obbligo scatta solo per gli utili la cui distribuzione sia stata deliberata prima del 27 agosto 2026 e il cui pagamento sia previsto dopo il 31 dicembre 2026.
Due precisazioni contano per i soci. La prima: si tratta di un’anticipazione, non di una nuova tassa sui dividendi. A fronte del versamento la società matura un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione o a rimborso, e gli utili restano tassati con le regole ordinarie nel momento in cui vengono effettivamente incassati.
La seconda: aliquote e presupposti d’imposta non cambiano, così come non cambia la posizione fiscale del socio. Nei flussi informativi e nell’applicazione del meccanismo sono coinvolti gli intermediari finanziari e la società di gestione accentrata dei titoli. Un decreto del Ministero dell’economia definirà le modalità operative.
La disciplina è costruita anche per sopravvivere alla riforma fiscale in corso: la stessa regola viene replicata nel testo unico su versamenti e riscossione del 2025, così da restare operativa quando i nuovi testi unici delle imposte sui redditi entreranno a regime. Una disposizione di coordinamento delimita l’efficacia nel tempo delle due versioni, per evitare che si applichino contemporaneamente.
Per ILVA e Acciaierie d’Italia i soldi pubblici tornano per primi
La legge estende al Gruppo Acciaierie d’Italia una regola che finora valeva solo per il Gruppo ILVA. Entrambi sono in amministrazione straordinaria, la procedura che affida a commissari nominati dal Governo la gestione delle grandi imprese in crisi con l’obiettivo di salvarne l’attività.
Quando si tratta di restituire i finanziamenti pubblici ricevuti, i commissari delle due procedure devono farlo in prededuzione e con priorità su quasi tutti gli altri creditori. La prededuzione è la corsia preferenziale che consente di pagare alcuni debiti prima della distribuzione ordinaria: qui viene rafforzata, perché lo Stato si colloca davanti anche a chi è garantito da pegno o ipoteca, in deroga all’ordine di pagamento previsto dal codice della crisi d’impresa.
L’unica categoria che resta davanti è quella dei crediti di lavoro tutelati dal codice civile.
Alla restituzione dei finanziamenti pubblici […] gli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria provvedono in prededuzione, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti […]
Allegato — nuovo primo periodo dell’articolo 1, comma 6, D.L. 191/2015
Per i fornitori e i creditori delle due procedure il risultato è concreto: le somme disponibili vanno prima al rimborso dello Stato.
Quali impianti restano sotto le autorizzazioni ambientali dello Stato
La legge riscrive la norma del Codice dell’ambiente che individua chi rilascia l’Autorizzazione Integrata Ambientale, l’AIA: il provvedimento unico che riunisce in un solo titolo tutti i permessi ambientali necessari a far funzionare un impianto industriale.
La competenza può essere statale o regionale, e da questa scelta dipendono tempi e interlocutori dell’azienda.
Il nuovo testo indica due sole categorie di competenza statale, in forma diretta e senza rinvii a catena: le attività elencate nell’apposito allegato del Codice, comprese le loro modifiche sostanziali, e gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale.
Sono sottoposti ad AIA in sede statale: a) i progetti relativi alle attività di cui all’allegato XII al presente decreto e le relative modifiche sostanziali; b) gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale […]
Allegato — nuovo comma 4-bis dell’articolo 7, D.Lgs. 152/2006
Nel gioco legale le sponsorizzazioni non sono più deducibili
L’ultima misura introdotta in conversione tocca la fiscalità del settore del gioco e lavora su due fronti opposti.
Per i concessionari del gioco pubblico, alcuni investimenti previsti dalla normativa di settore vengono qualificati come spese di rappresentanza e restano quindi deducibili secondo le regole ordinarie, che ammettono la deduzione entro limiti prefissati.
Per i soggetti collegati, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale, le spese di sponsorizzazione verso chi fornisce informazioni sul gioco o servizi di comparazione di quote e offerte diventano integralmente indeducibili, sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive che le imprese pagano sul valore della produzione.
Le spese […] sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Allegato — Art. 2-ter, comma 2 (decreto-legge)
Chi spende in sponsorizzazioni di questo tipo non potrà più abbattere il proprio reddito imponibile con quei costi, che restano interamente a proprio carico. La regola si applica alle spese sostenute dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e viene replicata, come per l’anticipo sui dividendi, nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi del 2026.
Ogni anno un decreto del Ministero dell’economia accerterà le maggiori entrate ottenute, che finiranno nel Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Cosa è già operativo e cosa deve ancora arrivare
Il decreto originario è in vigore dal 27 luglio 2026 e le modifiche approvate in Parlamento si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione della legge, quindi dal 26 settembre 2026.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 1, comma 3
Le imprese energetiche e le due procedure di amministrazione straordinaria devono già misurarsi con le nuove regole. La scadenza del 27 agosto 2026 stabilisce quali delibere di distribuzione utili rientrano nella prima applicazione dell’anticipo fiscale, mentre il 31 dicembre 2026 è la data oltre la quale deve cadere il pagamento di quegli utili; il 30 novembre di ogni anno resta il termine ordinario di versamento.
Alcuni tasselli restano ancora da completare. Il Ministero dell’economia deve ancora emanare il decreto che definirà le modalità operative dell’anticipo sui dividendi, così come il decreto annuale che accerterà le maggiori entrate legate al nuovo divieto di deducibilità delle sponsorizzazioni nel gioco legale, una regola già in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, cioè dall’esercizio 2026 per la maggior parte delle imprese. Fino all’arrivo di quei decreti, le imprese coinvolte conoscono già l’obbligo ma non ancora tutti i dettagli per adempiere correttamente.
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