Una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati chiede allo Stato di pagare direttamente alle famiglie gli strumenti che servono agli studenti con disturbi specifici di apprendimento, come dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, e di finanziare i progetti educativi delle associazioni che se ne occupano.
Riguarda gli studenti delle scuole e delle università, le loro famiglie, gli enti del Terzo settore, le regioni e i comuni. Non è una legge in vigore: il testo si trova all’inizio del percorso parlamentare e nessuna delle misure descritte produce effetti oggi.
Atto Camera 2677
Un buono digitale per comprare gli strumenti compensativi
Oggi la scuola deve garantire agli studenti con disturbi specifici di apprendimento gli strumenti compensativi, cioè gli ausili che permettono di aggirare la difficoltà senza ridurre gli obiettivi dell’apprendimento: sintesi vocale, libri digitali, calcolatrici, software di scrittura.
La legge del 2010 che riconosce questo diritto affida però il compito alle istituzioni scolastiche «a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente», senza prevedere alcun sostegno economico diretto a chi deve acquistare quegli strumenti.
La proposta cambia impostazione e mette i soldi in mano alle famiglie. Nascerebbero due fondi distinti: uno presso il Ministero dell’istruzione e del merito, con 40 milioni di euro all’anno per le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.
L’altro fondo avrebbe sede presso il Ministero dell’università e della ricerca, con 10 milioni di euro all’anno per gli iscritti alle università statali e non statali riconosciute. La platea è delimitata da una soglia di reddito.
Il Fondo […] è destinato al sostegno economico dei nuclei familiari di studenti con DSA iscritti alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro.
Art. 2, comma 2
Il contributo non arriverebbe come rimborso ma come buono spesa digitale annuale, spendibile soltanto per quegli strumenti e non per altro. I criteri di assegnazione e l’importo effettivo del buono resterebbero da definire con decreti dei ministeri competenti, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge: fino a quel momento nessuno saprebbe quanto vale il buono.
Una precisazione tecnica evita l’effetto perverso che spesso accompagna i sostegni pubblici, cioè l’aiuto che fa salire l’indicatore di reddito e quindi preclude altri aiuti.
Le somme assegnate […] non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE del nucleo familiare.
Art. 2, comma 4


