<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"><channel><title><![CDATA[Gazzetta Civica]]></title><description><![CDATA[Oltre i titoli dei giornali e le urla della politica: analizziamo i fatti nudi e crudi delle Camere per dirti cosa sta cambiando.]]></description><link>https://www.gazzettacivica.it</link><image><url>https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!ZxGH!,w_256,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F0c946ce3-a248-46d8-85ba-4dec58891c7b_500x500.png</url><title>Gazzetta Civica</title><link>https://www.gazzettacivica.it</link></image><generator>Substack</generator><lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 00:54:23 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://www.gazzettacivica.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/><copyright><![CDATA[Gazzetta Civica]]></copyright><language><![CDATA[it]]></language><webMaster><![CDATA[gazzettacivica@substack.com]]></webMaster><itunes:owner><itunes:email><![CDATA[gazzettacivica@substack.com]]></itunes:email><itunes:name><![CDATA[Gazzetta Civica]]></itunes:name></itunes:owner><itunes:author><![CDATA[Gazzetta Civica]]></itunes:author><googleplay:owner><![CDATA[gazzettacivica@substack.com]]></googleplay:owner><googleplay:email><![CDATA[gazzettacivica@substack.com]]></googleplay:email><googleplay:author><![CDATA[Gazzetta Civica]]></googleplay:author><itunes:block><![CDATA[Yes]]></itunes:block><item><title><![CDATA[La polizia ha nuove regole per il riconoscimento facciale e l'intelligenza artificiale]]></title><description><![CDATA[L'Italia fissa quando la polizia pu&#242; usare il riconoscimento facciale, chi deve autorizzarlo, per quanto si conservano i dati e come ottenere un risarcimento se un sistema automatico sbaglia]]></description><link>https://www.gazzettacivica.it/p/riconoscimento-facciale-ia-nuove-regole-polizia</link><guid isPermaLink="false">https://www.gazzettacivica.it/p/riconoscimento-facciale-ia-nuove-regole-polizia</guid><dc:creator><![CDATA[Gazzetta Civica]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2026 09:23:42 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/56157c61-5d72-4f21-8df4-62fcb9d2e0b9_1200x630.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto legislativo n. 160 del 2026 adatta l&#8217;ordinamento italiano al regolamento europeo sull&#8217;intelligenza artificiale, il testo dell&#8217;Unione europea che dal 2024 fissa regole comuni per i sistemi automatici capaci di elaborare dati e produrre risultati senza intervento umano diretto.</p><p>Riguarda tre mondi diversi: le Forze di polizia che usano questi strumenti, chi progetta o impiega sistemi considerati pericolosi, e chiunque subisca un danno da un sistema di intelligenza artificiale e voglia essere risarcito. Il testo consultato indica il <strong>30 settembre 2026</strong> come data di vigenza.</p><div class="callout-block" data-callout="true"><p style="text-align: center;"><em>Decreto Legislativo <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-09-15&amp;atto.codiceRedazionale=26G00179&amp;tipoDettaglio=singolavigenza&amp;dataVigenza=30/09/2026">n. 160/26</a> del 9 settembre 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/09/15/214/sg/pdf">n. 214</a> del 15 settembre 2026</em></p></div><h3>Tre blocchi in un solo decreto</h3><p>Il provvedimento nasce da una delega contenuta nella legge sull&#8217;intelligenza artificiale approvata nel settembre 2025 e si divide in tre parti ben distinte.</p><ul><li><p>Il primo blocco disciplina l&#8217;uso dell&#8217;intelligenza artificiale nell&#8217;attivit&#224; di polizia: principi, formazione degli operatori, dati biometrici, riconoscimento facciale.</p></li><li><p>Il secondo interviene sul codice penale, sul codice di procedura penale e sulla disciplina della responsabilit&#224; delle imprese, introducendo un nuovo reato e nuove procedure di indagine.</p></li><li><p>Il terzo riscrive le regole del risarcimento del danno quando la causa &#232; un sistema di intelligenza artificiale.</p></li></ul><p>Una scelta di fondo attraversa il primo blocco, quello dedicato alla polizia: per i sistemi di IA usati nelle attivit&#224; di polizia, il decreto dichiara di non voler aggiungere obblighi rispetto a quelli che il regolamento europeo gi&#224; impone.</p><p>Le Forze di polizia non si trovano quindi davanti a un secondo livello di adempimenti nazionali per questi sistemi, ma a una disciplina che traduce nel diritto italiano quello che l&#8217;Europa ha gi&#224; deciso.</p><h3>L&#8217;intelligenza artificiale aiuta senza mai decidere</h3><p>Il principio cardine del blocco dedicato alla polizia &#232; la funzione strumentale: i sistemi automatici servono a supportare il lavoro degli operatori, non a sostituirlo.</p><p>Per questo, prima che il risultato di un&#8217;elaborazione automatica finisca dentro un atto che incide sui diritti di una persona, sia un provvedimento, una segnalazione o un&#8217;identificazione, un operatore qualificato deve rivederlo. La revisione deve lasciare traccia.</p><blockquote><p><em>L&#8217;utilizzo dei sistemi e dei modelli di IA nell&#8217;attivit&#224; di polizia [&#8230;] deve prevedere adeguate forme di revisione umana qualificata dei risultati delle elaborazioni automatiche prima del loro impiego in atti e provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati [&#8230;]</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 3, comma 4</strong></p></blockquote><p>Quando si tratta di sistemi classificati ad alto rischio, cio&#232; quelli che il regolamento europeo considera capaci di incidere su sicurezza e diritti fondamentali, serve inoltre una sorveglianza umana effettiva affidata a personale formato.</p><p>Su questo punto il decreto impone alle Forze di polizia di attivare corsi specifici, con obiettivi minimi precisi:</p><ul><li><p>capire come funzionano i sistemi</p></li><li><p>riconoscere i bias, cio&#232; le distorsioni sistematiche che un algoritmo eredita dai dati con cui &#232; stato addestrato</p></li><li><p>leggere criticamente i risultati</p></li><li><p>conoscere le implicazioni giuridiche ed etiche e i rischi per la sicurezza informatica</p></li></ul><p>Il decreto apre anche alla ricerca: polizia, carabinieri e guardia di finanza possono collaborare con universit&#224;, enti di ricerca e soggetti privati per sviluppare e sperimentare nuovi sistemi. Sui dati, per&#242;, i paletti restano netti:</p><ul><li><p>i dati operativi sensibili non si condividono</p></li><li><p>i partner non possono acquisire per s&#233; i sistemi addestrati per l&#8217;attivit&#224; di polizia</p></li><li><p>si lavora su dati sintetici, cio&#232; generati artificialmente, oppure mascherati</p></li><li><p>i modelli addestrati su dati operativi sensibili restano di propriet&#224; delle Forze di polizia, qualunque cosa preveda il contratto di ricerca</p></li></ul><h3>Chi autorizza il riconoscimento facciale in tempo reale e per quanto tempo</h3><p>Qui sta il cuore politico e pratico del provvedimento. L&#8217;identificazione biometrica remota in tempo reale &#232; la tecnologia che consente di riconoscere una persona a distanza, mentre si trova in mezzo agli altri, confrontando il suo volto o altri tratti fisici con una banca dati.</p><p>Il regolamento europeo la vieta negli spazi accessibili al pubblico, salvo eccezioni tassative. Il decreto italiano definisce ora quando quelle eccezioni valgono da noi e chi deve dare il via libera.</p><p>Fuori dal processo penale, per finalit&#224; di prevenzione, l&#8217;uso &#232; possibile contro minacce concrete e per la ricerca di persone scomparse o di vittime di sequestro, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale.</p><p>L&#8217;autorizzazione non spetta alla polizia: la chiede il questore o il comandante provinciale e la concede il procuratore della Repubblica, che deve delimitare l&#8217;area geografica, indicare le persone ricercate e fissare la durata.</p><blockquote><p><em>L&#8217;autorizzazione deve essere concessa con riguardo a uno specifico evento o per il tempo strettamente necessario, in ogni caso non superiore a quindici giorni [&#8230;] con riferimento ad una area territoriale delimitata e alla indicazione delle persone specificamente interessate e ricercate.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 8, comma 5</strong></p></blockquote><p>I quindici giorni si possono prorogare per periodi successivi della stessa durata, ma solo con un nuovo decreto motivato e solo se le condizioni iniziali permangono. Nei casi urgenti il sistema pu&#242; partire subito, ma la richiesta di autorizzazione va trasmessa entro <strong>24 ore</strong> e il procuratore deve decidere nelle <strong>24 ore</strong> successive.</p><p>Se i termini non vengono rispettati, o se l&#8217;autorizzazione non arriva, l&#8217;uso si interrompe immediatamente: i dati raccolti si cancellano e i risultati gi&#224; ottenuti non possono essere utilizzati.</p><p>Dentro le indagini penali vale uno schema parallelo, scritto direttamente nel codice di procedura penale. L&#8217;autorizzazione passa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero, e la durata resta di quindici giorni prorogabili. I presupposti, per&#242;, sono pi&#249; stretti e riguardano solo:</p><ul><li><p>reati puniti con almeno quattro anni nel massimo, tra quelli elencati dal regolamento europeo</p></li><li><p>ricerca di latitanti</p></li><li><p>ricerca di vittime di sottrazione, tratta o sfruttamento sessuale</p></li></ul><p>Nei casi di massima urgenza la polizia giudiziaria ha 12 ore per trasmettere la richiesta al pubblico ministero e il giudice ha 48 ore per convalidare.</p><h3>La videosorveglianza che riconosce i volti a posteriori</h3><p>Il secondo scenario &#232; diverso e riguarda le telecamere gi&#224; installate nelle citt&#224;, negli stadi, nei luoghi affollati. Il decreto consente di integrarle con componenti di intelligenza artificiale capaci di riconoscere i volti, ma solo <strong>dopo</strong> che le immagini sono state acquisite: nessuna elaborazione biometrica avviene durante la ripresa.</p><p>L&#8217;attivazione richiede l&#8217;autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, che il pubblico ministero deve chiedere entro 48 ore e che va decisa nelle 48 ore seguenti. Fa eccezione l&#8217;identificazione immediatamente successiva alla commissione di un reato, che avviene sotto la responsabilit&#224; dell&#8217;ufficiale designato.</p><p>Le immagini finiscono in una banca dati di riferimento con un tempo di vita molto breve.</p><blockquote><p><em>I dati personali trattati con i sistemi integrati ai sensi del comma 1 sono conservati nella base di dati di riferimento individuata ai sensi del comma 12, lettera b), per sette giorni dalla raccolta e sono cancellati automaticamente decorso tale termine.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 10, comma 7</strong></p></blockquote><p>Sette giorni per le immagini, ma <strong>cinque anni</strong> per i file di log, cio&#232; i registri che tracciano chi ha acceduto al sistema e quali operazioni ha compiuto: una sproporzione voluta, perch&#233; serve a rendere verificabile a posteriori l&#8217;operato di chi ha usato lo strumento. Il titolare del trattamento &#232; il Ministero dell&#8217;interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.</p><p>Nessuna decisione che produca effetti negativi su una persona pu&#242; fondarsi esclusivamente sull&#8217;elaborazione automatica, e su questo il decreto formula un divieto senza attenuanti.</p><blockquote><p><em>I sistemi di cui al comma 1 non possono essere in alcun caso utilizzati con l&#8217;attivazione delle tecnologie di riconoscimento facciale in modo non mirato, senza alcun collegamento con un reato o con un procedimento penale, ovvero a fini di controllo e di identificazione biometrica generalizzati o indiscriminati delle persone.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 10, comma 11</strong></p></blockquote><p>Un aspetto pratico interessa gli enti locali e chi organizza eventi: possono installare a proprie spese questi sistemi, senza oneri per la finanza pubblica, e concederli poi in comodato gratuito alla questura. Il decreto non prevede nuove risorse pubbliche per la sua attuazione.</p><h3>Le banche dati e il ruolo del Garante</h3><p>Un divieto specifico colpisce l&#8217;origine dei dati usati per il confronto biometrico.</p><blockquote><p><em>&#200; in ogni caso vietato l&#8217;uso di banche dati biometriche alimentate, in tutto o in parte, mediante tecniche di scraping non mirato ovvero costituite in violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 8, comma 3</strong></p></blockquote><p>Lo scraping non mirato &#232; la raccolta automatica e massiva di immagini da internet o da videosorveglianza senza un criterio selettivo: la pratica su cui si sono costruiti alcuni dei pi&#249; contestati archivi facciali internazionali. Il decreto la esclude alla radice.</p><p>Prima di usare i sistemi di identificazione biometrica in tempo reale servono due valutazioni preventive: una sull&#8217;impatto verso i diritti fondamentali e una sulla protezione dei dati personali.</p><p>Dopo l&#8217;utilizzo scatta la notifica al Garante per la protezione dei dati personali, che l&#8217;autorit&#224; giudiziaria pu&#242; differire fino a tre mesi, rinnovabili una sola volta, se ci sono esigenze di segretezza delle indagini.</p><p>I dettagli tecnici, come i requisiti dei sistemi, le misure di sicurezza e le modalit&#224; di monitoraggio, sono rinviati a decreti del Ministro dell&#8217;interno ancora da adottare.</p><h3>Un nuovo reato per chi non mette in sicurezza i sistemi</h3><p>Il decreto inserisce nel codice penale una fattispecie che prima non esisteva e che colpisce l&#8217;omissione, non l&#8217;azione: non aver adottato le misure tecniche di sicurezza o la sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio.</p><blockquote><p><em>Chiunque omette di adottare le misure tecniche di sicurezza [&#8230;] idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi ovvero omette di adottare misure di sorveglianza umana &#232; punito con la reclusione da uno a cinque anni, quando da tali omissioni derivi pericolo per la vita o l&#8217;incolumit&#224; pubblica o individuale.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 12, comma 1</strong></p></blockquote><p>Se dal fatto deriva un pericolo per la sicurezza dello Stato la pena sale da due a otto anni. La norma non riguarda solo chi progetta e immette sul mercato: colpisce anche l&#8217;utilizzatore professionale che omette intenzionalmente la sorveglianza umana, punito con le stesse pene quando ne derivi uno di quei pericoli.</p><p>Sul piano delle imprese, il nuovo reato entra nell&#8217;elenco di quelli che fanno scattare la responsabilit&#224; dell&#8217;ente, il meccanismo per cui una societ&#224; risponde in proprio, con sanzioni pecuniarie e interdittive, dei reati commessi nel suo interesse.</p><p>La sanzione prevista va da seicento a mille quote, l&#8217;unit&#224; di misura con cui il sistema calcola le multe alle aziende: una fascia alta nel sistema italiano, che si accompagna a misure capaci di arrivare a limitare l&#8217;attivit&#224; dell&#8217;impresa.</p><p>Cambia anche uno strumento di indagine gi&#224; esistente: il sequestro preventivo dei contenuti online, che si ottiene ordinando la rimozione a chi ospita il servizio, alle piattaforme o ai motori di ricerca.</p><p>Prima la misura si agganciava ai dati &#171;del profilo personale&#187;; ora la formula diventa &#171;generati anche con sistemi di intelligenza artificiale&#187;, estendendo la portata ai contenuti prodotti o alterati artificialmente, i deepfake, a prescindere dal fatto che siano riconducibili a un profilo.</p><h3>Il risarcimento per i danni da intelligenza artificiale diventa pi&#249; accessibile</h3><p>L&#8217;ultimo blocco riguarda chiunque, persona o impresa, subisca un danno causato da un sistema di intelligenza artificiale.</p><p>Fino a ora chi voleva essere risarcito doveva dimostrare, con le regole ordinarie del codice civile, che il danno derivava proprio dal funzionamento del sistema: una prova quasi impossibile, perch&#233; la documentazione tecnica sta tutta in mano a chi il sistema lo ha costruito o lo usa.</p><p>Il decreto interviene su tre fronti. Il primo &#232; l&#8217;accesso alle prove: il giudice pu&#242; ordinare l&#8217;esibizione di:</p><ul><li><p>i registri</p></li><li><p>la documentazione sul sistema di gestione dei rischi</p></li><li><p>la documentazione tecnica</p></li><li><p>le informazioni sulla supervisione umana</p></li></ul><p>L&#8217;ordine &#232; bilanciato da limiti di proporzionalit&#224; e dalla tutela dei segreti commerciali, ma chi non ottempera paga un prezzo processuale pesante: l&#8217;onere della prova, cio&#232; il compito di dimostrare i fatti in causa, si rovescia, oppure i fatti allegati dal danneggiato si danno per dimostrati. A un terzo estraneo alla causa che non esibisce si applica una pena pecuniaria <strong>da 1.500 a 10.000 euro</strong>.</p><p>Il secondo fronte &#232; il nesso di causalit&#224;, cio&#232; il legame tra il comportamento contestato e il danno subito.</p><blockquote><p><em>Quando il danno deriva dalla violazione di uno o pi&#249; obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689, il nesso di causalit&#224; tra la violazione e il danno &#232; presunto, salvo prova contraria.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 18</strong></p></blockquote><p>&#200; una presunzione relativa: il convenuto, cio&#232; chi viene citato in giudizio e deve difendersi, pu&#242; sempre dimostrare il contrario, ma non &#232; pi&#249; il danneggiato a dover ricostruire la catena tecnica che ha portato all&#8217;evento.</p><p>Nella stessa direzione va la regola per cui essere in regola non basta a mettersi al riparo: la conformit&#224; del sistema agli obblighi europei, anche se certificata, non esclude di per s&#233; la responsabilit&#224;.</p><p>Il terzo fronte &#232; l&#8217;assicurazione. Il danneggiato pu&#242; chiedere se esiste una copertura di responsabilit&#224; civile, ottenendo risposta entro trenta giorni, e poi agire direttamente contro la compagnia, entro il massimale, cio&#232; il tetto massimo di risarcimento previsto dalla polizza, senza passare prima per una causa contro il responsabile.</p><p>Restano fermi alcuni limiti:</p><ul><li><p>le eccezioni contrattuali anteriori al sinistro restano opponibili</p></li><li><p>l&#8217;assicuratore conserva la rivalsa</p></li><li><p>il responsabile va comunque chiamato in causa</p></li></ul><p>Per chi agisce come persona fisica, fuori dall&#8217;attivit&#224; professionale, si aggiunge un foro facoltativo: pu&#242; fare causa davanti al giudice del luogo dove risiede o &#232; domiciliato, invece di doversi spostare dove ha sede l&#8217;impresa.</p><h3>Le date da segnare</h3><p>Dal 30 settembre 2026, data di entrata in vigore del decreto, decorre l&#8217;unico termine di adeguamento previsto, che riguarda i sistemi gi&#224; operativi.</p><blockquote><p><em>I sistemi di IA che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, formano oggetto di rapporti contrattuali o sono in fase di sviluppo o di sperimentazione per finalit&#224; di polizia ovvero sono gi&#224; in uso nell&#8217;attivit&#224; di polizia, sono resi compatibili con le disposizioni [&#8230;] entro un anno dalla predetta data.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 21, comma 1</strong></p></blockquote><p>Ogni Forza di polizia provvede per quanto di propria competenza. Per le previsioni la cui applicazione dipende dal regolamento europeo valgono invece i tempi del regolamento stesso, che si dispiegano in modo scaglionato.</p><p>Per una parte consistente delle regole operative il quadro rester&#224; incompleto finch&#233; non arriveranno i decreti attuativi, cio&#232; i provvedimenti che il Ministro dell&#8217;interno e la Presidenza del Consiglio devono ancora emanare per rendere applicabili nel dettaglio le norme pi&#249; tecniche, tra cui:</p><ul><li><p>i requisiti tecnici dei sistemi</p></li><li><p>i criteri di attuazione del riconoscimento facciale</p></li><li><p>il coordinamento degli spazi di sperimentazione</p></li></ul><p>Le regole sulla polizia sono dunque gi&#224; vincolanti nella sostanza dal 30 settembre 2026, ma diversi strumenti tecnici restano da costruire prima che l&#8217;intero impianto sia pienamente operativo.</p><div><hr></div><p class="button-wrapper" data-attrs="{&quot;url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it/about&quot;,&quot;text&quot;:&quot;Scopri di pi&#249;&quot;,&quot;action&quot;:null,&quot;class&quot;:null}" data-component-name="ButtonCreateButton"><a class="button primary" href="https://www.gazzettacivica.it/about"><span>Scopri di pi&#249;</span></a></p><p style="text-align: center;"><strong>Disclaimer</strong>: Questo contenuto &#232; esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Sebbene lavoriamo per garantire la massima precisione, potrebbero essere presenti errori o omissioni. Segnala eventuali inesattezze a <a href="http://redazione@gazzettacivica.it">redazione@gazzettacivica.it</a>.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Smartphone, il cavo di ricarica non è più obbligatorio]]></title><description><![CDATA[Un decreto del Ministero delle imprese cancella l'obbligo di inserire il cavo nella scatola di smartphone e tablet e lascia la scelta a chi produce e vende]]></description><link>https://www.gazzettacivica.it/p/smartphone-cavo-ricarica-non-piu-obbligatorio</link><guid isPermaLink="false">https://www.gazzettacivica.it/p/smartphone-cavo-ricarica-non-piu-obbligatorio</guid><dc:creator><![CDATA[Gazzetta Civica]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 10:41:45 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/c7dad4a9-eb6d-46cc-a645-17b197d0e241_1200x630.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto n. 161 del 21 luglio 2026 modifica in un solo punto il regolamento che disciplina i controlli sulle apparecchiature radio, cio&#232; i dispositivi che comunicano via onde radio come smartphone, tablet, cuffie e console portatili. Fino a oggi chi immetteva sul mercato questi prodotti doveva inserire sempre il cavo di ricarica nella confezione; da adesso pu&#242; decidere liberamente se farlo.</p><p>La nuova regola vale dal <strong>1&#176; ottobre 2026</strong> e riguarda fabbricanti, importatori e distributori, con un effetto immediato su chi acquista.</p><div class="callout-block" data-callout="true"><p style="text-align: center;"><em>Decreto <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-09-16&amp;atto.codiceRedazionale=26G00177&amp;tipoDettaglio=singolavigenza&amp;dataVigenza=01/10/2026">n. 161/26</a> del 21 luglio 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/09/16/215/sg/pdf">n. 215</a> del 16 settembre 2026</em></p></div><h3><strong>Il cavo di ricarica passa da obbligo a facolt&#224;</strong></h3><p>Fino all&#8217;entrata in vigore di questo decreto la regola era netta.</p><p>Il cavo di ricarica doveva trovarsi nella confezione in ogni caso: sia quando la scatola conteneva anche il dispositivo di ricarica, cio&#232; l&#8217;alimentatore da collegare alla presa elettrica, sia quando l&#8217;alimentatore non c&#8217;era e restava solo il cavo.</p><blockquote><p><em>Il cavo di ricarica, conforme all&#8217;Allegato I-bis, parte I, punto 2, del decreto, deve essere sempre incluso nelle confezioni siano esse con dispositivo di ricarica che senza.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Premesse (Visto), D.M. 161/2026</strong></p></blockquote><p>Il nuovo testo ribalta l&#8217;impostazione e trasferisce la decisione all&#8217;<strong>operatore economico</strong>, cio&#232; il soggetto che a vario titolo porta il prodotto sul mercato:</p><ul><li><p>il fabbricante</p></li><li><p>il suo rappresentante autorizzato</p></li><li><p>l&#8217;importatore</p></li><li><p>il distributore</p></li></ul><p>Nessuno di loro &#232; pi&#249; tenuto a inserire il cavo, in nessuna delle due versioni di confezione.</p><blockquote><p><em>&#200; lasciata facolt&#224; all&#8217;operatore economico se includere il cavo di ricarica conforme al paragrafo 2 della Parte I dell&#8217;Allegato I-bis al decreto, nelle confezioni con o senza il dispositivo di ricarica;</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 1, comma 1, D.M. 161/2026</strong></p></blockquote><p>L&#8217;intervento &#232; chirurgico: il decreto &#232; composto da un solo articolo con un solo comma e sostituisce l&#8217;ultima frase di una disposizione gi&#224; esistente. Tutto il resto del regolamento sui controlli rimane esattamente come prima.</p><h3>Perch&#233; l&#8217;Italia ha cambiato rotta</h3><p>L&#8217;obbligo cancellato era nato appena un anno prima, con il decreto ministeriale del 6 giugno 2025, che aveva introdotto per la prima volta controlli specifici sulle capacit&#224; di ricarica delle apparecchiature radio.</p><p>Quella disposizione attuava sul piano nazionale la disciplina europea del caricabatteria comune, l&#8217;insieme di regole che impone uno standard unico di ricarica per ridurre i rifiuti elettronici e liberare i consumatori dalla moltiplicazione di alimentatori diversi.</p><p>Nel frattempo la Commissione europea ha pubblicato i propri orientamenti interpretativi sulla direttiva relativa al caricabatteria standardizzato e ha chiarito un punto decisivo: i requisiti europei non si estendono al cavo staccabile.</p><blockquote><p><em>afferma che i requisiti di cui all&#8217;articolo 3-bis della Direttiva (UE) 2014/53 [&#8230;] non si applicano anche al cavo di ricarica staccabile.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Premesse (Vista la Comunicazione della Commissione europea), D.M. 161/2026</strong></p></blockquote><p>La regola italiana risultava quindi pi&#249; severa di quella richiesta dall&#8217;Unione europea.</p><p>Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha scelto di riportarla nel perimetro comunitario, indicando fra le ragioni dell&#8217;intervento anche la necessit&#224; di rendere pi&#249; nitidi gli obblighi a carico delle imprese.</p><blockquote><p><em>Ritenuto necessario allineare il decreto [&#8230;] alle disposizioni della Comunicazione della Commissione europea (C/2024/2997) e, nello specifico, alla risposta alla domanda n. 34), cos&#236; da soddisfare al contempo l&#8217;esigenza di maggior chiarezza in merito agli obblighi in capo agli operatori economici.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Premesse (Ritenuto), D.M. 161/2026</strong></p></blockquote><h3>Cosa resta invece obbligatorio</h3><p>Il decreto non tocca il cuore della disciplina sul caricabatteria comune. Resta in piedi, in particolare, l&#8217;obbligo di offrire il prodotto in due versioni, cos&#236; che chi possiede gi&#224; un alimentatore compatibile non sia costretto ad acquistarne un altro.</p><p>Questo &#232; il punto che il personale ispettivo continua a verificare, con l&#8217;aggiunta della nuova facolt&#224; sul cavo.</p><blockquote><p><em>1. della disponibilit&#224; di entrambe le confezioni dell&#8217;apparecchiatura radio, con e senza dispositivo di ricarica. [&#8230;]</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Nota all&#8217;art. 1, D.M. 161/2026</strong></p></blockquote><p>Restano fermi anche gli altri controlli previsti dal regolamento del 2017:</p><ul><li><p>la marcatura CE</p></li><li><p>le dichiarazioni di conformit&#224;</p></li><li><p>i pittogrammi e le etichette che informano l&#8217;acquirente sulle caratteristiche di ricarica del dispositivo</p></li></ul><p>La modifica riguarda un solo elemento della catena, non l&#8217;impianto complessivo delle verifiche.</p><h3>Chi deve tenerne conto</h3><p>Gli effetti pratici si distribuiscono su quattro fronti:</p><ul><li><p><strong>Fabbricanti</strong> di smartphone, tablet e dispositivi assimilati rientranti nelle categorie soggette al caricabatteria comune: possono progettare le confezioni senza cavo, oppure continuare a includerlo, senza che la scelta abbia rilievo sanzionatorio.</p></li><li><p><strong>Importatori e distributori</strong>: restano soggetti agli stessi controlli, ora aggiornati alla nuova formulazione.</p></li><li><p><strong>Ispettorati territoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy</strong>: devono adeguare le verifiche, perch&#233; l&#8217;assenza del cavo nella scatola non &#232; pi&#249; una violazione contestabile.</p></li><li><p><strong>Consumatori</strong>: &#232; il fronte su cui l&#8217;effetto si sente di pi&#249;. La confezione acquistata dopo l&#8217;entrata in vigore potrebbe non contenere il cavo, e spetter&#224; a chi compra verificarlo prima dell&#8217;acquisto, soprattutto quando si passa a un dispositivo con standard di ricarica diverso da quello gi&#224; in uso.</p></li></ul><h3>Da quando si applica</h3><p>Il decreto &#232; stato firmato il <strong>21 luglio 2026</strong>, al termine di un percorso che ha attraversato pi&#249; passaggi istituzionali:</p><ul><li><p>il parere del Consiglio di Stato, reso il 27 gennaio 2026</p></li><li><p>la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2026, con presa d&#8217;atto il 19 giugno 2026</p></li><li><p>la registrazione alla Corte dei conti il 26 agosto 2026</p></li></ul><p>La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale &#232; del <strong>16 settembre 2026</strong> e la nuova disciplina &#232; in vigore dal <strong>1&#176; ottobre 2026</strong>, secondo il consueto termine di quindici giorni dalla pubblicazione.</p><p>Non ci sono scadenze n&#233; adempimenti a carico delle imprese: nessuna domanda da presentare, comunicazione da inviare o periodo transitorio da rispettare. Dalla data di efficacia, la facolt&#224; sul cavo di ricarica vale semplicemente al posto dell&#8217;obbligo precedente: il decreto &#232; gi&#224; firmato e pubblicato, ma fino al 30 settembre resta in vigore la vecchia regola, e solo dal 1&#176; ottobre chi acquista uno smartphone o un tablet dovr&#224; controllare da s&#233; se il cavo &#232; incluso nella scatola.</p><div><hr></div><p class="button-wrapper" data-attrs="{&quot;url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it/about&quot;,&quot;text&quot;:&quot;Scopri di pi&#249;&quot;,&quot;action&quot;:null,&quot;class&quot;:null}" data-component-name="ButtonCreateButton"><a class="button primary" href="https://www.gazzettacivica.it/about"><span>Scopri di pi&#249;</span></a></p><p style="text-align: center;"><strong>Disclaimer</strong>: Questo contenuto &#232; esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Sebbene lavoriamo per garantire la massima precisione, potrebbero essere presenti errori o omissioni. Segnala eventuali inesattezze a <a href="http://redazione@gazzettacivica.it">redazione@gazzettacivica.it</a>.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Gasolio più caro e bollo auto esente nel 2027]]></title><description><![CDATA[L'accisa sul gasolio risale in due tappe entro il 5 ottobre, e nel 2027 arriva un anno senza bollo auto per chi possiede un veicolo di piccola potenza.]]></description><link>https://www.gazzettacivica.it/p/gasolio-piu-caro-bollo-auto-esente-2027</link><guid isPermaLink="false">https://www.gazzettacivica.it/p/gasolio-piu-caro-bollo-auto-esente-2027</guid><dc:creator><![CDATA[Gazzetta Civica]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Sep 2026 19:12:20 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/45d452ab-6a10-4ad4-bd88-51dd35b983b5_1200x630.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>&#200; un decreto-legge, quindi gi&#224; in vigore dal <strong>18 settembre 2026</strong>, anche se dovr&#224; essere convertito in legge dal Parlamento per restare valido. Il provvedimento alza temporaneamente l&#8217;accisa sul gasolio, introduce per il 2027 un&#8217;esenzione dal bollo auto su un solo veicolo, aumenta i fondi per le borse di studio universitarie, rinvia di due mesi il contributo sulle spedizioni importate dall&#8217;estero e stanzia risorse per chiudere i conti della Fondazione Milano-Cortina. A essere toccati sono chi fa rifornimento di gasolio, chi possiede un&#8217;auto o un motorino, le imprese di autotrasporto, gli studenti universitari e i lavoratori frontalieri che ogni giorno attraversano il confine con la Svizzera.</p><div class="callout-block" data-callout="true"><p style="text-align: center;"><em>Decreto-Legge <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-09-17&amp;atto.codiceRedazionale=26G00181&amp;tipoDettaglio=singolavigenza&amp;dataVigenza=18/09/2026">n. 162/26</a> del 17 settembre 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/09/17/216/sg/pdf">n. 216</a> del 17 settembre 2026</em></p></div><h3>L&#8217;accisa sul gasolio risale in due scaglioni fino al 5 ottobre</h3><p>L&#8217;accisa &#232; l&#8217;imposta fissa che lo Stato preleva su ogni mille litri di carburante e che si scarica direttamente sul prezzo esposto alla pompa. Da mesi il governo la ritocca a colpi di decreti successivi per attenuare il rincaro dei prodotti energetici: la settimana precedente a questo provvedimento era scesa a <strong>532,90 euro</strong> ogni mille litri. Ora il decreto la fa risalire, e lo fa in due tappe ravvicinate.</p><blockquote><p><em>l&#8217;aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante [...] &#232; rideterminata: a) dal 18 settembre 2026 e fino al 25 settembre 2026, nella misura di 572,90 euro per mille litri; b) dal 26 settembre 2026 e fino al 5 ottobre 2026, nella misura di 622,90 euro per mille litri.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 1, comma 1</strong></p></blockquote><p>Il movimento &#232; quindi doppio: <strong>+40 euro</strong> ogni mille litri nella prima settimana, altri <strong>+50 euro</strong> nella seconda fase. Va detto per&#242; che entrambi i valori restano sotto l&#8217;aliquota ordinaria di <strong>632,40 euro</strong> ogni mille litri, quella che si applicherebbe in assenza di interventi: le rideterminazioni continuano a funzionare come sconti temporanei, solo via via meno generosi.</p><p>Per le casse pubbliche, l&#8217;alleggerimento costa <strong>111,8 milioni di euro</strong> nel 2026.</p><p>Il medesimo sconto di 572,90 euro vale, ma solo per la prima finestra fino al 25 settembre, anche per i biocarburanti immessi in consumo puri: il biodiesel e i gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento, indicati con la sigla <strong>HVO</strong>. Per la seconda finestra, quella dal 26 settembre al 5 ottobre, il decreto non prevede alcuna aliquota agevolata dedicata a questi prodotti.</p><h3>Il credito d&#8217;imposta per l&#8217;autotrasporto copre anche ottobre</h3><p>Le imprese di autotrasporto e quelle di noleggio autobus con conducente hanno un credito d&#8217;imposta, cio&#232; uno sconto che possono usare per pagare altre imposte o contributi, calcolato sulla maggiore spesa sostenuta per il gasolio. Finora il calcolo si fermava a settembre; il decreto sposta in avanti il traguardo di un mese, portando il periodo di riferimento da marzo a <strong>ottobre 2026</strong> e stanziando <strong>21,2 milioni di euro</strong> aggiuntivi per il 2026.</p><h3>L&#8217;esenzione dal bollo auto dura un anno ma vale su un solo veicolo</h3><p>&#200; la misura pi&#249; visibile per le famiglie e nasce da zero, senza precedenti analoghi. Per tutto il <strong>2027</strong> chi possiede un&#8217;auto di piccola potenza non paga la tassa automobilistica, quella che tutti chiamano bollo.</p><blockquote><p><em>Per l&#8217;anno 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 2, comma 1</strong></p></blockquote><p>I paletti sono tre e vanno letti insieme:</p><ul><li><p>l&#8217;esenzione spetta solo alle persone fisiche, quindi non a societ&#224; e partite IVA intestatarie di flotte</p></li><li><p>vale per <strong>un solo veicolo</strong>, che deve essere regolarmente assicurato</p></li><li><p>copre i pagamenti la cui scadenza ordinaria cade tra il <strong>1&#176; gennaio e il 31 dicembre 2027</strong></p></li></ul><blockquote><p><em>Per le autovetture l&#8217;esenzione spetta alle persone fisiche che, nell&#8217;anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o pi&#249; autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 2, comma 2</strong></p></blockquote><p>La soglia di <strong>80 kW</strong>, cio&#232; 80 kilowatt di potenza del motore, delimita il perimetro del beneficio: restano dentro le utilitarie e le compatte a benzina o gasolio, comprese le ibride, mentre restano fuori le vetture pi&#249; potenti. Chi possiede pi&#249; auto agevolabili non sceglie: lo sconto si applica a quella di potenza minore e, a parit&#224; di potenza, a quella con il bollo pi&#249; basso.</p><p>Chi invece non ha nessuna autovettura che rientra nei requisiti pu&#242; portare il beneficio su un motociclo o un ciclomotore alimentato a benzina. Anche qui il criterio &#232; automatico: tra pi&#249; moto vince quella di potenza minore, tra pi&#249; ciclomotori quello immatricolato per primo.</p><p>Il bollo &#232; per&#242; un&#8217;entrata delle Regioni, non dello Stato. Per evitare che l&#8217;esenzione svuoti i bilanci regionali, il decreto mette sul piatto <strong>2.293,5 milioni di euro</strong> per il 2027 come compensazione, con la ripartizione tra i singoli enti che il Ministero dell&#8217;economia definir&#224; entro il <strong>31 marzo 2027</strong>, sentita la Conferenza Stato-Regioni.</p><p>Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, che gestiscono il tributo in autonomia, la misura si applica solo dopo un accordo con ciascuna amministrazione.</p><h3>I frontalieri italo-svizzeri ricevono risorse ripartite a testa</h3><p>Chi lavora in Svizzera e risiede nei comuni di confine beneficia di un fondo statale destinato a sostenere le remunerazioni nette, il cosiddetto premio di frontiera. Finora la distribuzione delle risorse doveva passare da un decreto ministeriale che ne definisse finalit&#224; e criteri.</p><p>Per il <strong>2026 e il 2027</strong> il decreto salta quel passaggio e assegna direttamente i fondi a Lombardia, Piemonte, Valle d&#8217;Aosta e Provincia autonoma di Bolzano, in proporzione al numero di frontalieri residenti in ciascun territorio.</p><p>Il provvedimento chiarisce anche, con una norma di interpretazione autentica, la percentuale che identifica i comuni di frontiera ammessi. Si tratta di una disposizione che non cambia la regola, ma fissa in modo vincolante e retroattivo il significato che quella regola ha sempre avuto.</p><blockquote><p><em>L&#8217;articolo 10, comma 5, secondo periodo della legge 13 giugno 2023, n. 83, si interpreta nel senso che il rapporto percentuale deve essere almeno pari al 4 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e almeno pari al 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 3, comma 2</strong></p></blockquote><p>La soglia &#232; dunque differenziata in base alla dimensione del comune: <strong>4%</strong> sopra i 15.000 abitanti, <strong>3%</strong> sotto.</p><h3>Il contributo sugli acquisti online dall&#8217;estero slitta al 1&#176; dicembre</h3><p>Chi compra sui marketplace internazionali ha un altro paio di mesi di tregua. Il contributo previsto sulle spedizioni di beni importati di modico valore doveva iniziare ad applicarsi dal 1&#176; ottobre 2026; il decreto sposta il termine al 1&#176; dicembre 2026.</p><blockquote><p><em>All&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 [...] le parole: &#171;1&#176; ottobre 2026&#187; sono sostituite dalle seguenti: &#171;1&#176; dicembre 2026&#187;</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 4, comma 1</strong></p></blockquote><p>Il rinvio di due mesi costa allo Stato <strong>40,8 milioni di euro</strong> di mancato gettito per il 2026.</p><h3>288 milioni in pi&#249; per le borse di studio universitarie</h3><p>Il fondo statale che finanzia le borse di studio universitarie cresce di <strong>288 milioni di euro</strong> per l&#8217;esercizio 2026. Il decreto non interviene sui requisiti per ottenere la borsa n&#233; sugli importi individuali: amplia soltanto la dotazione complessiva, che poi le Regioni e gli enti per il diritto allo studio traducono in graduatorie e pagamenti.</p><h3>150 milioni per chiudere i conti di Milano-Cortina</h3><p>La Fondazione che ha organizzato i Giochi olimpici e paralimpici invernali riceve un trasferimento straordinario di <strong>150 milioni di euro</strong> per il 2026, destinato a garantirne l&#8217;equilibrio di bilancio nella fase di chiusura. I contributi gi&#224; previsti a carico di Regioni ed enti locali restano invariati e non vengono assorbiti da questo intervento.</p><p>Il denaro arriva con due vincoli di trasparenza. Il primo: entro trenta giorni dall&#8217;approvazione del bilancio finale di liquidazione, cio&#232; il documento contabile che chiude definitivamente i conti della Fondazione, quest&#8217;ultima deve trasmettere una relazione dettagliata su come ha impiegato le risorse. Il secondo riguarda l&#8217;eventuale avanzo.</p><blockquote><p><em>Le eventuali somme non necessarie a garantire l&#8217;equilibrio di bilancio della Fondazione di cui al primo periodo sono versate all&#8217;entrata del bilancio dello Stato.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 6, comma 1</strong></p></blockquote><h3>Da dove arrivano i soldi</h3><p>L&#8217;intero pacchetto vale <strong>611,8 milioni di euro</strong> nel 2026, <strong>2.362 milioni</strong> nel 2027 e <strong>38 milioni</strong> nel 2028. La copertura non arriva da nuove imposte, ma da una combinazione di maggiori entrate gi&#224; accertate e di tagli a fondi esistenti:</p><ul><li><p>il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica</p></li><li><p>il Fondo per le esigenze indifferibili</p></li><li><p>il fondo speciale di parte corrente, con gli accantonamenti distribuiti su quindici Ministeri</p></li><li><p>altri capitoli di spesa ministeriali</p></li></ul><p>In altre parole, le risorse per lo sconto sul gasolio e per l&#8217;esenzione dal bollo escono da stanziamenti destinati ad altri interventi pubblici, che di conseguenza si riducono.</p><h3>Quando cambia cosa</h3><p>Le prime misure sono gi&#224; realt&#224;. Dal 18 settembre l&#8217;accisa sul gasolio &#232; salita a 572,90 euro ogni mille litri, aliquota che vale anche per HVO e biodiesel puri fino al 25 settembre; dal 26 settembre al 5 ottobre sale ancora a 622,90 euro. Il credito d&#8217;imposta per l&#8217;autotrasporto copre gi&#224;, da subito, anche la spesa sostenuta fino a ottobre, mentre il nuovo contributo sulle spedizioni importate scatter&#224; dal 1&#176; dicembre 2026.</p><p>Diversa la situazione per le misure pi&#249; attese, che devono ancora arrivare: l&#8217;esenzione dal bollo scatter&#224; solo dal 1&#176; gennaio al 31 dicembre 2027 e, prima che le famiglie ne vedano davvero i benefici, il Ministero dell&#8217;economia dovr&#224; emanare, entro il 31 marzo 2027, il decreto che ripartisce tra le Regioni i 2.293,5 milioni di compensazione.</p><div><hr></div><p class="button-wrapper" data-attrs="{&quot;url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it/about&quot;,&quot;text&quot;:&quot;Scopri di pi&#249;&quot;,&quot;action&quot;:null,&quot;class&quot;:null}" data-component-name="ButtonCreateButton"><a class="button primary" href="https://www.gazzettacivica.it/about"><span>Scopri di pi&#249;</span></a></p><p style="text-align: center;"><strong>Disclaimer</strong>: Questo contenuto &#232; esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Sebbene lavoriamo per garantire la massima precisione, potrebbero essere presenti errori o omissioni. Segnala eventuali inesattezze a <a href="http://redazione@gazzettacivica.it">redazione@gazzettacivica.it</a>.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il Parlamento delega al Governo la riforma organica della professione di avvocato]]></title><description><![CDATA[Il Parlamento affida all'esecutivo il riordino organico della professione di avvocato, con nuove regole su tirocinio, esame di Stato, societ&#224; tra professionisti e sistema disciplinare]]></description><link>https://www.gazzettacivica.it/p/riforma-ordinamento-forense-delega-governo</link><guid isPermaLink="false">https://www.gazzettacivica.it/p/riforma-ordinamento-forense-delega-governo</guid><dc:creator><![CDATA[Gazzetta Civica]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:25:59 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/efec1e0c-427a-4929-99ba-3dcb8b5f0a38_2400x1260.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>La legge n. 137 del 28 luglio 2026 &#232; una legge delega: non riforma direttamente l&#8217;ordinamento forense, ma incarica il Governo di farlo entro sei mesi dall&#8217;entrata in vigore, ossia dal 16 agosto 2026.</p><p>Sono coinvolti tutti gli avvocati iscritti all&#8217;albo, i praticanti e le societ&#224; tra professionisti; per gli effetti indiretti sulla riserva di consulenza, la riforma tocca anche imprese, enti e cittadini che si affidano a professionisti legali. L&#8217;impianto di riferimento, che risale ai regi decreti del 1933-1934 e alla legge 247/2012, viene consegnato a un riordino organico da attuare con uno o pi&#249; decreti legislativi.</p><div class="callout-block" data-callout="true"><p style="text-align: center;"><em>Legge <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-08-01&amp;atto.codiceRedazionale=26G00153&amp;tipoDettaglio=singolavigenza&amp;dataVigenza=16/08/2026">n. 137/26</a> del 28 luglio 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/08/01/177/sg/pdf">n. 177</a> del 1 agosto 2026</em></p></div><h3>Una delega, non una riforma gi&#224; in vigore</h3><p>Il primo punto da tenere a mente &#232; che dalla pubblicazione in Gazzetta non discende alcuna nuova regola operativa per gli avvocati. La legge fissa un mandato al Governo, che dovr&#224; scrivere e adottare i decreti legislativi di attuazione entro un termine breve. Il Consiglio nazionale forense (CNF), organo di rappresentanza dell&#8217;avvocatura, viene consultato sia sulla proposta iniziale sia lungo l&#8217;iter parlamentare degli schemi di decreto.</p><blockquote><p><em>Il Governo &#232; delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi&#249; decreti legislativi per la riforma organica dell&#8217;ordinamento della professione forense.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 1, comma 1</strong></p></blockquote><p>Le Commissioni parlamentari hanno <strong>trenta giorni</strong> per esprimere il parere sugli schemi; se il tempo scade a ridosso della scadenza semestrale, quest&#8217;ultima slitta di trenta giorni. Il Governo pu&#242; poi intervenire con decreti correttivi entro dodici mesi dall&#8217;ultimo decreto delegato. La delega aggiunge una clausola di <strong>invarianza finanziaria</strong>: il riordino non deve comportare nuovi oneri per il bilancio pubblico.</p><h3>Una nuova riserva di competenza sulla consulenza legale</h3><p>Il cambiamento pi&#249; visibile per il mercato dei servizi legali riguarda l&#8217;ampliamento delle attivit&#224; riservate agli avvocati. Fino a oggi la riserva copriva in modo netto solo la difesa in giudizio; la consulenza stragiudiziale, cio&#232; l&#8217;attivit&#224; di parere e assistenza al di fuori dei tribunali, era in larga parte libera. La delega estende la riserva alla consulenza e all&#8217;assistenza legale stragiudiziale ogni volta che sia <strong>connessa all&#8217;attivit&#224; giurisdizionale</strong> e venga svolta in modo <strong>continuativo, sistematico e organizzato</strong>, salvo le competenze gi&#224; attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate.</p><p>La stessa norma prevede una sanzione civile: sono nulli gli accordi che prevedono compensi per chi svolge queste attivit&#224; senza essere iscritto all&#8217;albo.</p><blockquote><p><em>[&#8230;] disponga la nullit&#224; di ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivi, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all&#8217;albo degli avvocati quale compenso per attivit&#224; di consulenza legale e assistenza legale, ove connesse all&#8217;attivit&#224; giurisdizionale [&#8230;]</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 2, comma 1</strong></p></blockquote><p>Restano fuori dal perimetro le prestazioni rese in regime di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa nell&#8217;esclusivo interesse del datore di lavoro, con estensione ai casi delle societ&#224; controllanti, controllate o collegate quando il datore &#232; una societ&#224;.</p><h3>Tirocinio di diciotto mesi con scuole forensi</h3><p>Chi vuole diventare avvocato oggi affronta una pratica basata soprattutto sulla presenza in studio. La delega ridisegna il percorso: <strong>diciotto mesi continuativi</strong>, di cui dodici da dedicare, obbligatoriamente e con profitto, a corsi organizzati dalle scuole forensi, anche in collaborazione con le universit&#224;. &#200; possibile seguire fino al <strong>40 per cento dei corsi in modalit&#224; telematica sincrona</strong>, cio&#232; a distanza in diretta; per i praticanti con ISEE (l&#8217;indicatore della situazione economica familiare) sotto una soglia aggiornata ogni due anni dal CNF, la frequenza &#232; gratuita.</p><p>Il tirocinio pu&#242; essere svolto contestualmente a un lavoro subordinato, purch&#233; senza conflitti di interesse; &#232; possibile compiere fino a sei mesi all&#8217;estero in un Paese dell&#8217;Unione europea o presso l&#8217;Avvocatura dello Stato e gli uffici legali degli enti pubblici. Al praticante &#232; dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio.</p><p>Decisivo &#232; il collegamento con l&#8217;esame di Stato: senza superare la prova finale dei corsi di formazione, non si accede al concorso.</p><blockquote><p><em>che il superamento della prova finale dei corsi di formazione obbligatori sia condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l&#8217;accesso all&#8217;esame di Stato</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 2, comma 1</strong></p></blockquote><h3>L&#8217;esame di abilitazione riduce le prove scritte e amplia l&#8217;orale</h3><p>L&#8217;esame di abilitazione cambia struttura. Le prove scritte scendono da tre a due: un parere motivato e un atto giudiziario. Si svolgono <strong>in presenza e mediante videoscrittura</strong>, cio&#232; al computer, con il solo aiuto dei codici commentati con la giurisprudenza.</p><p>La prova orale si allarga e comprende:</p><ul><li><p>un caso pratico su materia scelta dal candidato</p></li><li><p>un quesito di diritto processuale</p></li><li><p>un quesito di diritto sostanziale</p></li><li><p>un quesito su una materia tra sette, dal diritto commerciale a quello tributario, passando per costituzionale, del lavoro, dell&#8217;Unione europea, ecclesiastico e internazionale</p></li><li><p>un quesito su ordinamento, deontologia e previdenza forensi</p></li></ul><p>Le commissioni sono composte da avvocati, magistrati e docenti universitari, con maggioranza di avvocati e regole di incompatibilit&#224; pensate per evitare conflitti tra ruolo in commissione e cariche successive.</p><h3>Formazione continua e sospensione automatica</h3><p>La delega interviene sulle conseguenze del mancato aggiornamento professionale. La verifica avviene su base annuale e chi non recupera i crediti entro il primo quadrimestre dell&#8217;anno successivo viene sospeso.</p><blockquote><p><em>l&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo di aggiornamento su base annuale e che all&#8217;omesso assolvimento dell&#8217;obbligo stesso consegua la sospensione amministrativa dall&#8217;albo con effetto immediato in mancanza di comprovato recupero entro il primo quadrimestre dell&#8217;anno successivo</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 2, comma 1</strong></p></blockquote><p>L&#8217;obbligo non vale per chi ricopre alte cariche istituzionali (dal Presidente della Repubblica ai sindaci di grandi citt&#224;, dai giudici costituzionali ai componenti del Consiglio superiore della magistratura) e per i professori universitari e i ricercatori in materie giuridiche, che restano per&#242; tenuti alla formazione su deontologia e ordinamento forense.</p><h3>Le societ&#224; tra avvocati ammettono soci non professionisti fino al 33 per cento</h3><p>La delega riscrive le norme sull&#8217;esercizio in forma collettiva della professione. Sono ammesse:</p><ul><li><p>associazioni professionali</p></li><li><p>reti tra avvocati o multidisciplinari, con almeno due avvocati iscritti all&#8217;albo</p></li><li><p>societ&#224; di persone, di capitali o cooperative</p></li></ul><p>Tutte devono essere iscritte in una sezione speciale dell&#8217;albo territoriale.</p><p>Il punto pi&#249; delicato riguarda la partecipazione dei soci non professionisti, cio&#232; chi apporta capitale o servizi tecnici senza essere iscritto ad alcun albo. La delega stabilisce che almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto restino in mano ad avvocati, eventualmente insieme ad altri professionisti iscritti in albi, e che la maggioranza dell&#8217;organo di gestione sia composta da soci avvocati.</p><p>Gli utili distribuiti ai non professionisti non possono superare il <strong>33 per cento</strong> di quelli spettanti ai soci professionisti per le attivit&#224; non rese a favore del socio non professionista o di soggetti a esso collegati.</p><blockquote><p><em>[&#8230;] la quota di partecipazione agli utili sia determinata secondo criteri di proporzionalit&#224; con riferimento agli utili generati da attivit&#224; prestate a favore del socio non professionista o dei soggetti da esso controllati o collegati [&#8230;] facendo salva, per le altre attivit&#224;, la possibilit&#224; di assegnare ai soci non professionisti una maggiore quota di partecipazione agli utili, non superiore al 33 per cento di quella spettante ai soci professionisti</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 2, comma 1</strong></p></blockquote><p>A tutela del cliente resta ferma la regola per cui l&#8217;incarico &#232; sempre personale dell&#8217;avvocato, anche quando affidato alla struttura, e la designazione del professionista che eseguir&#224; il mandato spetta sempre al cliente.</p><blockquote><p><em>che l&#8217;incarico professionale sia sempre conferito personalmente all&#8217;avvocato e che la partecipazione di questo ad associazioni, a reti professionali o a societ&#224; tra avvocati si svolga, a pena di nullit&#224; di qualsivoglia patto contrario, con salvaguardia dell&#8217;autonomia, della libert&#224; e dell&#8217;indipendenza intellettuale e di giudizio dell&#8217;avvocato nello svolgimento dell&#8217;incarico che gli &#232; conferito</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 2, comma 1</strong></p></blockquote><h3>Compensi, polizza obbligatoria, giuramento</h3><p>Sul compenso la delega conferma la libera pattuizione tra avvocato e cliente, salvo le tutele dell&#8217;equo compenso, e affida a un decreto del Ministro della giustizia, aggiornato <strong>ogni due anni</strong> su proposta del CNF, la fissazione dei parametri di calcolo applicabili in mancanza di accordo o in sede di liquidazione giudiziale. La delega garantisce anche il diritto al rimborso delle spese sostenute e la corresponsione di spese forfetarie stabilite per decreto.</p><p>La delega conferma e rafforza l&#8217;obbligo di polizza assicurativa a copertura della responsabilit&#224; civile, gi&#224; previsto dalla legge del 2012. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, aggiorna <strong>ogni cinque anni</strong> le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali, cos&#236; che la copertura resti adeguata ai rischi e agli importi dei contenziosi.</p><p>Tra le scelte di indirizzo compare anche il <strong>ripristino del giuramento</strong> dell&#8217;avvocato, istituto storico che era stato eliminato dalla riforma del 2012.</p><h3>Il nuovo sistema disciplinare affida i casi ai consigli distrettuali con prescrizione a sei anni</h3><p>La responsabilit&#224; disciplinare esce dalle mani dei consigli dell&#8217;ordine locali per essere affidata a <strong>consigli distrettuali di disciplina forense</strong> con sede nel capoluogo di distretto di corte d&#8217;appello. Il procedimento si sdoppia in una fase istruttoria, nella quale un consigliere istruttore propone l&#8217;archiviazione o formula l&#8217;incolpazione entro sei mesi dalla nomina, e in una fase giudicante affidata a una sezione di tre membri. Per gli illeciti minori, il rito semplificato si chiude in adunanza plenaria, cio&#232; con tutti i componenti del consiglio riuniti, con un semplice richiamo verbale, opponibile ma non impugnabile.</p><p>Alla struttura si aggiunge l&#8217;istituto della <strong>riabilitazione</strong>, disponibile una sola volta per chi ha subito sanzioni diverse dalla radiazione, e una nuova disciplina della prescrizione dell&#8217;azione disciplinare.</p><blockquote><p><em>prescrizione dell&#8217;azione disciplinare nel termine di sei anni dal fatto, termine che in nessun caso pu&#242; essere prolungato di oltre un quarto senza computare il tempo in cui il procedimento disciplinare &#232; sospeso</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 2, comma 1</strong></p></blockquote><p>Il procedimento disciplinare &#232; autonomo dal processo penale ma ammette una sospensione per esigenze istruttorie fino alla sentenza penale di primo grado. Scatta la sospensione cautelare automatica, che blocca in via preventiva l&#8217;esercizio della professione, in presenza di misure detentive o interdittive, di condanne per reati propri del difensore o di condanne definitive non inferiori a tre anni.</p><h3>Gli ordini circondariali e il CNF rinnovano le cariche e introducono il voto ponderato</h3><p>Gli ordini circondariali restano l&#8217;ossatura territoriale della professione. Il consiglio dura tre anni e ha da cinque a venticinque componenti in base al numero di iscritti; le elezioni adottano criteri pensati per la tutela delle minoranze e per l&#8217;equilibrio tra i sessi, con ineleggibilit&#224; dopo tre mandati consecutivi. Ogni ordine deve inoltre attivare un <strong>comitato per le pari opportunit&#224;</strong> e uno <strong>sportello per il cittadino</strong>, dedicato a informare e supportare chi cerca assistenza legale o vuole capire come accedere alla giustizia.</p><p>Il Consiglio nazionale forense passa da un modello di nomina governativa storicamente radicato a un&#8217;elezione da parte dei consigli dell&#8217;ordine con <strong>voto ponderato</strong> per fasce di iscritti: da un voto ogni cento iscritti nelle piccole realt&#224; fino a un voto ogni tremila oltre i diecimila iscritti. Sono garantiti almeno un componente per ciascun distretto di corte d&#8217;appello, pi&#249; consiglieri aggiuntivi in ragione della dimensione dell&#8217;avvocatura locale. Il mandato &#232; triennale e non rinnovabile per pi&#249; di tre volte consecutive.</p><p>Al CNF resta la rappresentanza istituzionale dell&#8217;avvocatura e il potere regolamentare su materie chiave: codice deontologico, albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, parametri del compenso, elenchi delle associazioni forensi. Il congresso nazionale forense torna a essere convocato <strong>almeno ogni tre anni</strong>.</p><h3>Iscrizione all&#8217;albo e previdenza</h3><p>L&#8217;iscrizione all&#8217;albo comporta automaticamente l&#8217;iscrizione alla <strong>Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense</strong>, l&#8217;ente che gestisce contributi e pensioni degli avvocati.</p><blockquote><p><em>che l&#8217;iscrizione all&#8217;albo comporti la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 2, comma 1</strong></p></blockquote><p>La delega riscrive anche il quadro delle incompatibilit&#224;, aggiornando l&#8217;elenco storico del 1933. Restano incompatibili con la professione:</p><ul><li><p>qualsiasi altra attivit&#224; continuativa di lavoro subordinato o autonomo</p></li><li><p>l&#8217;attivit&#224; notarile</p></li><li><p>l&#8217;impresa in nome proprio o altrui</p></li><li><p>la posizione di socio illimitatamente responsabile o amministratore di societ&#224; di persone</p></li></ul><p>Diventano invece compatibili, tra le altre:</p><ul><li><p>la carica di amministratore o consigliere delegato in societ&#224; di capitali, anche pubbliche e cooperative</p></li><li><p>gli incarichi nelle procedure concorsuali come fallimenti e ristrutturazioni aziendali</p></li><li><p>l&#8217;attivit&#224; di agente sportivo</p></li><li><p>l&#8217;insegnamento per i professionisti della montagna</p></li></ul><h3>Cosa aspettarsi ora</h3><p>Il calendario &#232; ravvicinato. Il Governo ha tempo fino al <strong>16 febbraio 2027</strong>, con una possibile proroga di trenta giorni legata ai tempi parlamentari, per emanare i decreti legislativi che daranno vita concreta alla riforma. Solo con quei decreti scatteranno le nuove regole su tirocinio, esame di Stato, societ&#224;, disciplina e riserva di consulenza. La legge n. 137/2026 traccia la rotta; il percorso operativo si scriver&#224; nei prossimi mesi.</p><div><hr></div><p class="button-wrapper" data-attrs="{&quot;url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it/about&quot;,&quot;text&quot;:&quot;Scopri di pi&#249;&quot;,&quot;action&quot;:null,&quot;class&quot;:null}" data-component-name="ButtonCreateButton"><a class="button primary" href="https://www.gazzettacivica.it/about"><span>Scopri di pi&#249;</span></a></p><p style="text-align: center;"><strong>Disclaimer</strong>: Questo contenuto &#232; esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Sebbene lavoriamo per garantire la massima precisione, potrebbero essere presenti errori o omissioni. Segnala eventuali inesattezze a <a href="http://redazione@gazzettacivica.it">redazione@gazzettacivica.it</a>.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Sconto sull'accisa del gasolio prorogato al 17 settembre]]></title><description><![CDATA[Il taglio dell'accisa sul gasolio resta in vigore per un'altra settimana, il bonus autotrasporto si allunga a settembre e le Regioni hanno 45 giorni per l'intesa sugli idrocarburi.]]></description><link>https://www.gazzettacivica.it/p/sconto-accisa-gasolio-prorogato-17-settembre-2026</link><guid isPermaLink="false">https://www.gazzettacivica.it/p/sconto-accisa-gasolio-prorogato-17-settembre-2026</guid><dc:creator><![CDATA[Gazzetta Civica]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:26:43 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/0cfd54a3-81a5-4b72-9868-6d672fe7cb1a_2400x1260.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Un nuovo decreto-legge introduce tre misure legate al caro energia:</p><ul><li><p>proroga fino al 17 settembre 2026 la riduzione dell&#8217;accisa sul gasolio usato come carburante e sui biocarburanti equivalenti;</p></li><li><p>estende a settembre il periodo su cui si calcola il credito d&#8217;imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto;</p></li><li><p>introduce termini stringenti per l&#8217;intesa delle Regioni nei procedimenti su ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma.</p></li></ul><p>Le misure riguardano chi fa rifornimento di gasolio, le imprese di trasporto merci e persone e le amministrazioni regionali coinvolte nelle autorizzazioni energetiche. Il decreto &#232; in vigore dall&#8217;11 settembre 2026.</p><div class="callout-block" data-callout="true"><p style="text-align: center;"><em>Decreto-Legge <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-09-10&amp;atto.codiceRedazionale=26G00178&amp;tipoDettaglio=singolavigenza&amp;dataVigenza=11/09/2026">n. 157/26</a> del 10 settembre 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/09/10/210/sg/pdf">n. 210</a> del 10 settembre 2026</em></p></div><h3>Sette giorni in pi&#249; di accisa ridotta sul gasolio</h3><p>L&#8217;accisa &#232; l&#8217;imposta sulla produzione e sul consumo che grava su alcuni prodotti, tra cui i carburanti, e che il venditore versa allo Stato scaricandola sul prezzo finale. Per il gasolio usato come carburante l&#8217;aliquota ordinaria &#232; di <strong>672,90 euro per mille litri</strong>, ma da mesi una successione di decreti la abbassa temporaneamente a <strong>532,90 euro per mille litri</strong>.</p><p>Il nuovo provvedimento non cambia l&#8217;importo: proroga la stessa misura ridotta per un ulteriore periodo, che va <strong>dall&#8217;11 al 17 settembre 2026</strong>.</p><p>La differenza rispetto all&#8217;aliquota ordinaria resta quindi di <strong>140 euro ogni mille litri</strong>, cio&#232; <strong>14 centesimi di imposta in meno su ogni litro</strong> acquistato in quella settimana.</p><blockquote><p><em>In considerazione del perdurare dell&#8217;eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l&#8217;aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante [&#8230;] &#232; rideterminata, dall&#8217;11 al 17 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 1, comma 1</strong></p></blockquote><h3>Stessa aliquota per HVO e biodiesel</h3><p>Il decreto allinea allo stesso valore anche i biocarburanti destinati all&#8217;uso diretto come carburante: i gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento, noti con la sigla HVO, e il biodiesel. Per questi prodotti l&#8217;aliquota agevolata ordinaria &#232; di <strong>617,40 euro per mille litri</strong> e scende anch&#8217;essa a <strong>532,90 euro per mille litri</strong> per lo stesso periodo, con un risparmio di <strong>8,45 centesimi al litro</strong>.</p><p>L&#8217;agevolazione non &#232; automatica: resta subordinata al rispetto delle condizioni fissate dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, cio&#232; le regole che impediscono agli Stati membri di favorire alcune imprese alterando la concorrenza nel mercato unico. Chi immette in consumo questi prodotti deve quindi verificare di rientrare nei parametri previsti dal regolamento europeo richiamato dal decreto.</p><h3>Un mese in pi&#249; per il credito d&#8217;imposta dell&#8217;autotrasporto</h3><p>La seconda misura fiscale riguarda le imprese di trasporto merci e persone e le imprese di noleggio di autobus con conducente che utilizzano veicoli euro V ed euro VI. A queste categorie un decreto precedente aveva gi&#224; riconosciuto un credito d&#8217;imposta, cio&#232; un importo che si pu&#242; usare per pagare altre imposte e contributi invece di ricevere un rimborso in denaro, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per il gasolio nei mesi <strong>da marzo ad agosto 2026</strong>.</p><p>Il decreto sposta in avanti quel confine di un mese e porta il periodo di riferimento <strong>da marzo a settembre 2026</strong>, aumentando di conseguenza le risorse stanziate di <strong>16 milioni di euro</strong> per l&#8217;anno in corso, che si sommano al tetto di spesa gi&#224; fissato in 364,1 milioni.</p><blockquote><p><em>All&#8217;articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 [&#8230;] le parole: &#8220;da marzo a agosto&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;da marzo a settembre&#8221;.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 1, comma 4</strong></p></blockquote><p>Resta invariata la modalit&#224; di utilizzo del beneficio: le imprese possono impiegarlo soltanto in compensazione e devono esaurirlo <strong>entro il 31 dicembre 2026</strong>. Chi rientra nel perimetro ha quindi una spesa in pi&#249; da conteggiare, ma non pi&#249; tempo per sfruttare il credito accumulato.</p><h3>Quando una Regione non risponde sugli idrocarburi</h3><p>La seconda parte del decreto non tocca i prezzi ma le procedure. Per autorizzare la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sulla terraferma serve l&#8217;intesa della Regione interessata, cio&#232; un assenso senza il quale il procedimento non si chiude. Rientrano in questo perimetro le perforazioni di pozzi e il rilascio, la proroga o la modifica di permessi e concessioni.</p><p>Fino a oggi non esisteva un meccanismo per reagire al silenzio regionale.</p><p>Ora il percorso &#232; scandito da tempi precisi:</p><ul><li><p>la Regione ha <strong>45 giorni</strong> dalla ricezione della documentazione per esprimersi sull&#8217;intesa;</p></li><li><p>se non lo fa, il Presidente del Consiglio le assegna un termine ulteriore <strong>non superiore a 60 giorni</strong>, che si riduce a <strong>30 giorni</strong> quando il procedimento rientra nel procedimento unico, la procedura che riunisce in un solo iter tutte le autorizzazioni necessarie per le infrastrutture energetiche;</p></li><li><p>durante l&#8217;attesa l&#8217;amministrazione statale deve comunque interloquire con la Regione, e questo confronto non sospende i termini.</p></li></ul><p>Se l&#8217;inerzia prosegue anche oltre il termine supplementare e mette a rischio interessi considerati strategici per il Paese, il Consiglio dei ministri pu&#242; nominare un <strong>commissario ad acta</strong>, cio&#232; un soggetto incaricato di compiere al posto dell&#8217;ente inadempiente un atto specifico: in questo caso, dare l&#8217;intesa in sostituzione della Regione.</p><blockquote><p><em>Qualora la regione non si esprima entro il termine assegnato [&#8230;] e l&#8217;inerzia risulti idonea a compromettere il tempestivo svolgimento di attivit&#224; di interesse strategico nazionale concernenti la sicurezza energetica, la continuit&#224; degli approvvigionamenti energetici o la tutela dell&#8217;unit&#224; economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri [&#8230;] nomina un commissario ad acta al quale &#232; attribuito il potere di rendere, in sostituzione della regione interessata, l&#8217;intesa [&#8230;].</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 2, comma 2</strong></p></blockquote><p>Il decreto circonda il potere sostitutivo di alcune garanzie procedurali:</p><ul><li><p>il Presidente della Regione partecipa alla riunione del Consiglio dei ministri in cui si decide la nomina;</p></li><li><p>valgono obblighi di pubblicit&#224; e di informazione verso i territori coinvolti;</p></li><li><p>la stessa Regione pu&#242; chiedere in modo motivato che il commissario venga nominato.</p></li></ul><p>Il decreto prevede anche un subcommissario, che opera a supporto e subentra in caso di assenza o impedimento.</p><p>Nessuno dei due incarichi &#232; retribuito.</p><blockquote><p><em>Al commissario ad acta e al subcommissario non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati [&#8230;].</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 2, comma 5</strong></p></blockquote><h3>Da dove arrivano i soldi</h3><p>Il conto complessivo delle misure fiscali per il 2026 include:</p><ul><li><p><strong>86 milioni di euro</strong> per il taglio delle accise;</p></li><li><p><strong>16 milioni</strong> per l&#8217;estensione del credito d&#8217;imposta;</p></li><li><p><strong>0,9 milioni</strong> che ricadono sul 2028.</p></li></ul><p>La copertura poggia sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, il serbatoio di bilancio a cui l&#8217;esecutivo attinge abitualmente per finanziare interventi di questo tipo.</p><p>Il meccanismo funziona in due tempi: il decreto riduce il Fondo per il 2026 e per il 2028 per pagare le misure immediate, mentre per il 2027 lo rifinanzia grazie a maggiori entrate attese.</p><blockquote><p><em>Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica [&#8230;] &#232; incrementato di 18,6 milioni di euro per l&#8217;anno 2027.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 3, comma 1</strong></p></blockquote><h3>Cosa succede adesso</h3><p>Trattandosi di un decreto-legge, le disposizioni sono gi&#224; efficaci ma hanno vita provvisoria: il Parlamento deve convertirle in legge entro sessanta giorni, altrimenti perdono effetto fin dall&#8217;origine. Nel passaggio parlamentare il testo pu&#242; essere modificato.</p><p>Per chi guida un mezzo a gasolio l&#8217;effetto pratico si esaurisce in una settimana di imposta pi&#249; bassa alla pompa. Per le imprese di autotrasporto si traduce in un mese aggiuntivo di spese da portare a credito. Per le Regioni che ospitano attivit&#224; di ricerca ed estrazione di idrocarburi cambia invece qualcosa di pi&#249; duraturo: il silenzio non blocca pi&#249; il procedimento, ma apre la strada a una decisione presa a Roma.</p><div><hr></div><p class="button-wrapper" data-attrs="{&quot;url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it/about&quot;,&quot;text&quot;:&quot;Scopri di pi&#249;&quot;,&quot;action&quot;:null,&quot;class&quot;:null}" data-component-name="ButtonCreateButton"><a class="button primary" href="https://www.gazzettacivica.it/about"><span>Scopri di pi&#249;</span></a></p><p style="text-align: center;"><strong>Disclaimer</strong>: Questo contenuto &#232; esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Sebbene lavoriamo per garantire la massima precisione, potrebbero essere presenti errori o omissioni. Segnala eventuali inesattezze a <a href="http://redazione@gazzettacivica.it">redazione@gazzettacivica.it</a>.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Esame avvocato riformato e nuove regole sulla migrazione]]></title><description><![CDATA[Con la conversione del decreto-legge 100, il Parlamento tocca dieci fronti diversi della giustizia italiana, dall'accesso alla professione forense alla responsabilit&#224; dei notai]]></description><link>https://www.gazzettacivica.it/p/esame-avvocato-riformato-nuove-regole-migrazione</link><guid isPermaLink="false">https://www.gazzettacivica.it/p/esame-avvocato-riformato-nuove-regole-migrazione</guid><dc:creator><![CDATA[Gazzetta Civica]]></dc:creator><pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:28:06 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/95e99a56-19ac-4450-a0f7-7f588fbbd341_2400x1260.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>La Legge 145/2026 converte con modifiche il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, un provvedimento omnibus che riorganizza settori molto distanti tra loro. Da un lato riforma l&#8217;esame di Stato per l&#8217;accesso alla professione di avvocato, il pagamento delle intercettazioni telefoniche, la responsabilit&#224; professionale dei notai e i tempi di permanenza dei magistrati negli uffici. Dall&#8217;altro d&#224; attuazione italiana al Patto dell&#8217;Unione europea sulla migrazione e l&#8217;asilo firmato il 14 maggio 2024, ridisegnando in profondit&#224; il modo in cui si presenta e si esamina una domanda di protezione internazionale.</p><div class="callout-block" data-callout="true"><p style="text-align: center;"><em>Legge <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-08-08&amp;atto.codiceRedazionale=26G00164&amp;tipoDettaglio=singolavigenza&amp;dataVigenza=09/08/2026">n. 145/26</a> del 7 agosto 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/08/08/183/sg/pdf">n. 183</a> dell&#8217;8 agosto 2026</em></p></div><h3>Il nuovo esame di Stato per avvocato</h3><p>L&#8217;accesso alla professione forense cambia struttura. Le prove scritte scendono da tre a due, un parere motivato e un atto giudiziario, e la materia non &#232; pi&#249; assegnata dalla commissione ma <strong>scelta dal candidato</strong> tra diritto privato, penale o amministrativo. Le prove si svolgono in presenza con il solo aiuto dei codici annotati con giurisprudenza, senza altri testi n&#233; dispositivi elettronici. La regola vale anche se il materiale arriva dall&#8217;esterno all&#8217;insaputa del candidato.</p><blockquote><p><em>I candidati non possono portare con s&#233; testi o scritti, anche informatici, n&#233; strumenti elettronici o di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall&#8217;esame [&#8230;]. Qualora siano fatti pervenire nell&#8217;aula [&#8230;] scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione &#232; escluso immediatamente dall&#8217;esame.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 1, comma 2, D.L. 100/2026</strong></p></blockquote><p>Anche la prova orale &#232; ridisegnata, con tre componenti:</p><ul><li><p>un caso pratico</p></li><li><p>tre quesiti su materie a scelta</p></li><li><p>una domanda su deontologia forense</p></li></ul><p>Il sistema di punteggio &#232; nuovo, con soglie separate: per accedere all&#8217;orale occorre un minimo di <strong>18 punti per ciascuna prova scritta</strong>; per l&#8217;idoneit&#224; finale servono almeno <strong>90 punti complessivi all&#8217;orale</strong> e non meno di 18 su ogni singola componente. La sessione &#232; unica ogni anno, il certificato di superamento vale a tempo indeterminato ai fini dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo, e per la prima volta il candidato versa un contributo economico.</p><blockquote><p><em>Le spese per la sessione d&#8217;esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. [&#8230;] il contributo &#232; aggiornato ogni tre anni secondo l&#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 1, comma 18, D.L. 100/2026</strong></p></blockquote><p>I candidati con <strong>disturbi specifici di apprendimento</strong>, i cosiddetti DSA, possono utilizzare strumenti compensativi e ottenere un prolungamento dei tempi definito dal decreto ministeriale che indice la sessione. Le vecchie regole sull&#8217;esame, contenute negli articoli 46, 47 e 49 della legge 247 del 2012, sono contestualmente abrogate.</p><p>Nel periodo transitorio, fino all&#8217;istituzione della Commissione nazionale per la banca dati dei quesiti, cambia anche il regime dei praticanti: spariscono le verifiche intermedie del tirocinio e l&#8217;accesso alla prova finale richiede aver frequentato almeno l&#8217;80% delle lezioni di ciascun semestre.</p><h3>Un tetto di quindici anni sulla responsabilit&#224; del notaio</h3><p>Sul fronte civilistico, arriva un termine massimo assoluto per chi vuole agire contro un notaio per danni derivanti dalla sua attivit&#224; professionale. Fino ad oggi valeva soltanto la prescrizione ordinaria decennale, che decorre dal momento in cui il danno diventa conoscibile: un termine potenzialmente molto elastico, perch&#233; l&#8217;errore notarile pu&#242; emergere anche a distanza di decenni. Ora si aggiunge un tetto anagrafico che chiude comunque la partita.</p><blockquote><p><em>Fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilit&#224; del danno, l&#8217;azione di responsabilit&#224; professionale nei confronti del notaio non pu&#242; comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 9, comma 1, D.L. 100/2026</strong></p></blockquote><p>La regola vale anche per contratti stipulati prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto, a condizione che la prestazione professionale sia stata compiuta successivamente.</p><h3>Il pagamento delle spese di intercettazione diventa scandito</h3><p>Le societ&#224; che forniscono alle Procure gli apparati per intercettazioni telefoniche e telematiche vedono per la prima volta scadenze certe. Fino ad oggi il pubblico ministero doveva pagare &#171;senza ritardo&#187;.</p><p>Ora il meccanismo &#232; cronometrato: il PM ha <strong>30 giorni</strong> dalla richiesta per liquidare, il beneficiario emette fattura solo dopo che il decreto &#232; esecutivo, e il pagamento arriva entro ulteriori 30 giorni dalla fattura. Il ritardo attiva un indennizzo automatico a scaglioni oltre agli interessi legali di mora.</p><blockquote><p><em>Se il pagamento &#232; eseguito successivamente al termine [&#8230;], al creditore spetta, oltre agli interessi nella misura degli interessi legali di mora, un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato per scaglioni commisurati al ritardo: a) nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per cento; b) [&#8230;] superiore a sei mesi e inferiore a un anno: 1,5 per cento; c) [&#8230;] superiore a un anno e inferiore a due anni: 2 per cento; d) [&#8230;] superiore a due anni: 2,5 per cento.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 168-bis, comma 3.02, DPR 115/2002</strong></p></blockquote><p>Al meccanismo si applicano, in quanto compatibili, le regole generali sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Per finanziare il nuovo sistema, il decreto stanzia poco pi&#249; di <strong>un milione di euro l&#8217;anno</strong> dal 2027.</p><h3>Misure cautelari in propriet&#224; industriale e diritto d&#8217;autore</h3><p>Cambia anche il destino dei provvedimenti d&#8217;urgenza in materia di marchi, brevetti e diritto d&#8217;autore quando il giudizio di merito non prende poi avvio. Fino ad oggi la misura cautelare, se il processo non partiva o si estingueva, perdeva efficacia automaticamente. Adesso la perdita di efficacia richiede un passo attivo: la parte destinataria deve depositare <strong>istanza entro 30 giorni</strong> dalla scadenza del termine per il merito o dall&#8217;estinzione del giudizio. In caso contrario, il provvedimento resta in piedi.</p><blockquote><p><em>i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o dall&#8217;estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 2, comma 1, D.L. 100/2026</strong></p></blockquote><p>Chi gi&#224; subisce una misura cautelare alla data di entrata in vigore ha una finestra transitoria di <strong>60 giorni</strong> per presentare ricorso, e in quel contesto il giudice pu&#242; concedere la rimessione in termini per iniziare il giudizio di merito.</p><h3>La Legge Pinto riapre la finestra per i creditori del 2022</h3><p>La cosiddetta legge Pinto riconosce un indennizzo a chi ha subito un processo di durata irragionevole. Chi ha ottenuto la liquidazione tra il 1&#176; gennaio e il 31 dicembre 2022, ma non ha ancora presentato la dichiarazione necessaria per incassare, aveva un termine di decadenza che sarebbe scattato nell&#8217;agosto 2026. Il decreto lo riapre e lo posticipa.</p><blockquote><p><em>I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1&#176; gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, se non hanno provveduto, presentano la dichiarazione [&#8230;] entro il 30 ottobre 2026 a pena di decadenza.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 7, comma 1, lettera a), D.L. 100/2026</strong></p></blockquote><p>Chi non presenter&#224; la dichiarazione entro quella data perder&#224; definitivamente il diritto all&#8217;incasso. La decadenza dal diritto per chi ha ottenuto la liquidazione dal 1&#176; gennaio 2023 in poi resta disciplinata dai termini ordinari.</p><h3>Proroghe interne al sistema giustizia</h3><p>Diverse riforme di sistema slittano in avanti. Il <strong>giudice per le indagini preliminari collegiale</strong>, previsto dalla legge 114 del 2024 per le indagini pi&#249; delicate in composizione a tre magistrati, non entra a regime nell&#8217;estate 2026 ma dal <strong>28 febbraio 2027</strong>. Le sale server destinate a ospitare l&#8217;infrastruttura digitale della giustizia hanno tempo fino al <strong>31 dicembre 2027</strong> anzich&#233; al 31 dicembre 2026.</p><p>Il periodo transitorio del Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia, il nuovo tribunale unificato che assorbe competenze prima frammentate, passa da quattro a <strong>cinque anni</strong>.</p><p>La legge proroga fino al <strong>31 ottobre 2027</strong> le competenze estese degli <strong>uffici del giudice di pace</strong>. Il presidente del tribunale acquisisce un potere esplicito di adottare provvedimenti per assicurare il regolare funzionamento di quegli uffici, incluso lo spostamento temporaneo di personale amministrativo tra tribunale e giudice di pace nello stesso circondario.</p><p>Sulla permanenza dei magistrati giudicanti nello stesso ufficio, chi arriva alla scadenza prima del 31 dicembre 2026 gode di una proroga automatica; e quando la riassegnazione toccherebbe pi&#249; di un terzo dei componenti di una sezione, le uscite eccedenti possono essere differite di <strong>12 mesi</strong> partendo dai magistrati con minore anzianit&#224;. Il termine per il cambio di incarico nell&#8217;organico del tribunale scende da sei a <strong>tre mesi</strong>.</p><p>Il finanziamento della digitalizzazione della giustizia &#232; consistente:</p><ul><li><p><strong>6,5 milioni</strong> per il 2026</p></li><li><p><strong>17,5 milioni annui</strong> dal 2027 al 2034 per connettivit&#224; e sicurezza</p></li><li><p><strong>12,5 milioni annui</strong> dal 2027 per manutenzione e assistenza specialistica</p></li></ul><h3>Il nuovo sistema documentale per i richiedenti asilo</h3><p>La seconda anima della norma d&#224; attuazione al Patto europeo del maggio 2024. Cambia innanzitutto il modo in cui le autorit&#224; identificano e documentano chi chiede protezione internazionale. La domanda passa attraverso tre fasi: manifestazione di volont&#224;, registrazione e formalizzazione, a ciascuna delle quali corrisponde un documento diverso.</p><p>Alla registrazione la questura o l&#8217;ufficio di frontiera rilascia un documento nominativo con codice unico d&#8217;identit&#224;, fotografia e generalit&#224;; la formalizzazione ordinaria produce un documento validato dalla prefettura; chi &#232; trattenuto o detenuto riceve un attestato specifico rilasciato dalla questura. Il vecchio permesso di soggiorno per richiesta d&#8217;asilo cede il posto a questo documento prefettizio, con termine di rilascio esteso da 60 a <strong>90 giorni</strong> dalla formalizzazione.</p><p>Debutta poi un istituto nuovo: <strong>l&#8217;autorizzazione a risiedere in un luogo specifico</strong>, che il prefetto pu&#242; ordinare per motivi di ordine pubblico o per prevenire il rischio che il richiedente si renda irreperibile.</p><blockquote><p><em>Il richiedente pu&#242; essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, con esclusione delle strutture destinate all&#8217;applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 5-ter, comma 1, D.Lgs. 142/2015</strong></p></blockquote><p>L&#8217;autorizzazione &#232; obbligatoria quando la domanda &#232; esaminata con procedura di frontiera e le prestazioni materiali di accoglienza sono subordinate all&#8217;effettiva residenza nel luogo designato. Contro il provvedimento il richiedente pu&#242; presentare ricorso al giudice del luogo entro <strong>sette giorni</strong>, con decisione entro venti.</p><p>Il rischio di fuga, concetto chiave dell&#8217;intero impianto, si articola in <strong>undici indici presuntivi</strong>: dalla mancanza di passaporto valido alle false dichiarazioni di generalit&#224;, dal rifiuto del rilevamento delle impronte alla violazione di misure alternative, fino a comportamenti che indicano la volont&#224; di raggiungere altri Stati membri dell&#8217;Unione.</p><h3>Il trattenimento in procedura di frontiera non supera le dodici settimane</h3><p>Per i richiedenti che rientrano nella <strong>procedura di frontiera</strong>, un binario accelerato, il decreto introduce un limite temporale rigido al trattenimento amministrativo.</p><blockquote><p><em>La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 6-bis, comma 3, D.Lgs. 142/2015</strong></p></blockquote><p>Alle dodici settimane, se le autorit&#224; non hanno ancora adottato una decisione, il richiedente pu&#242; entrare nel territorio nazionale. La Commissione territoriale che esamina la domanda deve concludere entro <strong>quattro settimane</strong>. Chi impugna la decisione ha una finestra molto stretta.</p><blockquote><p><em>Contro la decisione della Commissione territoriale adottata nel caso previsto dall&#8217;articolo 68, paragrafo 3, lettera a), ii), del regolamento (UE) 2024/1348, &#232; ammesso ricorso entro cinque giorni decorrenti dalla notificazione. La proposizione del ricorso non sospende l&#8217;efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 35-ter, comma 1, D.Lgs. 25/2008</strong></p></blockquote><p>Per i procedimenti in via ordinaria, quelli non di frontiera, il tribunale decide entro <strong>otto mesi</strong> dalla presentazione del ricorso, quattro mesi in casi specifici, e il decreto non pu&#242; essere impugnato con reclamo. Il trattenimento non pu&#242; essere disposto solo in base alla nazionalit&#224; del richiedente.</p><p>Le misure alternative al trattenimento, disposte dal questore per chi ha collaborato all&#8217;identificazione, includono:</p><ul><li><p>la consegna del passaporto</p></li><li><p>una garanzia finanziaria</p></li><li><p>l&#8217;obbligo di dimora con possibile monitoraggio elettronico</p></li><li><p>l&#8217;obbligo di presentarsi periodicamente alla forza pubblica</p></li></ul><h3>Fermo per identificazione alle frontiere esterne</h3><p>Chi arriva irregolarmente o viene soccorso in mare finisce nei <strong>punti di crisi</strong>, strutture dedicate agli accertamenti preliminari di identit&#224;, sicurezza, salute e vulnerabilit&#224; previsti dal Regolamento (UE) 2024/1356. L&#8217;accesso al punto di crisi non equivale a un&#8217;autorizzazione a entrare nel territorio. Le operazioni devono chiudersi entro <strong>72 ore</strong>.</p><blockquote><p><em>Gli accertamenti [&#8230;] sono compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo straniero &#232; posto a disposizione delle autorit&#224; di pubblica sicurezza o di frontiera. [&#8230;] Le operazioni di accertamento [&#8230;] si concludono comunque entro il termine massimo di settantadue ore [&#8230;]. Ultimati gli accertamenti e comunque decorso il termine [&#8230;], lo straniero &#232; rimesso in libert&#224;, fermo quanto previsto dal comma 3.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 10-ter, comma 2-quinquies, D.Lgs. 286/1998</strong></p></blockquote><p>Contestualmente l&#8217;autorit&#224; procede al <strong>fermo</strong>, comunicato immediatamente al pubblico ministero e sottoposto a convalida del giudice di pace entro 48 ore. Per i minori valgono garanzie rafforzate:</p><ul><li><p>presenza obbligatoria di un familiare adulto o di un rappresentante</p></li><li><p>comunicazioni alla procura per i minorenni</p></li><li><p>fermo mai superiore a 48 ore</p></li></ul><p>Chi rifiuta reiteratamente il rilevamento delle impronte digitali oltre le 72 ore pu&#242; essere trattenuto dal questore fino a 28 giorni. Contro i decreti di convalida, proroga o riesame del trattenimento si pu&#242; ora ricorrere per cassazione entro <strong>dieci giorni</strong> dalla pronuncia, con decisione della Corte entro trenta giorni dal deposito.</p><p>Il <strong>sistema Eurodac</strong>, la banca dati europea delle impronte digitali dei richiedenti asilo e degli irregolari, si aggiorna: il decreto colloca il punto di accesso nazionale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e ogni rinvio normativo al vecchio regolamento del 2013 si intende ora fatto al Regolamento (UE) 2024/1358. I decreti attuativi che designano le autorit&#224; di contrasto abilitate a interrogare Eurodac vanno adottati entro <strong>180 giorni</strong> dall&#8217;entrata in vigore del decreto.</p><h3>Sezioni immigrazione e ufficio per il processo stralcio</h3><p>Per smaltire l&#8217;arretrato, la legge istituisce presso ciascuna sezione specializzata in materia di immigrazione un <strong>ufficio per il processo stralcio</strong> dedicato ai procedimenti gi&#224; pendenti all&#8217;11 giugno 2026.</p><p>Questi procedimenti sono definiti in composizione <strong>monocratica</strong>, con un solo giudice invece del collegio, con l&#8217;assegnazione di almeno tre giudici onorari di pace per unit&#224;, destinati in via esclusiva a queste materie per almeno <strong>12 mesi</strong> e soggetti a formazione obbligatoria. La delega ai giudici onorari pu&#242; arrivare fino al <strong>31 ottobre 2029</strong>, salvo che tutti i procedimenti siano definiti prima.</p><p>Le sezioni specializzate acquisiscono nuove competenze:</p><ul><li><p>la convalida dei trattenimenti dei richiedenti protezione</p></li><li><p>la convalida delle misure alternative</p></li><li><p>i reclami contro le autorizzazioni prefettizie a risiedere in un luogo specifico</p></li></ul><p>Le Commissioni territoriali che esaminano le domande possono attivare fino a <strong>24 sezioni aggiuntive</strong> per gestire le procedure accelerate.</p><p>Il Ministero dell&#8217;interno &#232; autorizzato ad assumere a tempo determinato <strong>240 funzionari</strong> e <strong>77 assistenti</strong> per gli anni 2027 e 2028, con una spesa di quasi <strong>20 milioni di euro</strong> per ciascuno dei due anni. Una proroga di tre mesi spetta al personale amministrativo del Ministero della giustizia con contratti in scadenza a fine giugno 2026, se al 30 settembre 2026 avr&#224; maturato meno di 36 mesi di servizio.</p><p>Sul fronte pi&#249; propriamente civile, l&#8217;ufficio per il processo, la struttura di supporto ai magistrati istituita negli ultimi anni, si estende ai <strong>tribunali per i minorenni</strong>, con specifica indicazione dei compiti per gli uffici e i tribunali di sorveglianza e per le corti d&#8217;appello.</p><div><hr></div><p class="button-wrapper" data-attrs="{&quot;url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it/about&quot;,&quot;text&quot;:&quot;Scopri di pi&#249;&quot;,&quot;action&quot;:null,&quot;class&quot;:null}" data-component-name="ButtonCreateButton"><a class="button primary" href="https://www.gazzettacivica.it/about"><span>Scopri di pi&#249;</span></a></p><p><strong>Disclaimer</strong>: Questo contenuto &#232; esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Sebbene lavoriamo per garantire la massima precisione, potrebbero essere presenti errori o omissioni. Segnala eventuali inesattezze a <a href="http://redazione@gazzettacivica.it">redazione@gazzettacivica.it</a>.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Al Senato l'astensione, alla Camera lo scontro sulla detenzione terapeutica]]></title><description><![CDATA[Un provvedimento senza voti contrari al Senato si &#232; trasformato alla Camera in scontro aperto: risorse, correlazione dipendenza-reato, esclusione dei recidivi.]]></description><link>https://www.gazzettacivica.it/p/senato-astensione-camera-scontro-94-ter</link><guid isPermaLink="false">https://www.gazzettacivica.it/p/senato-astensione-camera-scontro-94-ter</guid><dc:creator><![CDATA[Gazzetta Civica]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 06:48:46 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/aa87843e-aabe-476e-90cb-881d83b8eccb_2400x1260.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Il disegno di legge sulla detenzione domiciliare terapeutica per condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti ha attraversato il Parlamento tra giugno e luglio 2026.</p><p>La discussione al Senato si &#232; conclusa il 10 giugno. Alla Camera il confronto si &#232; sviluppato in tre sedute, il 23, il 28 e il 29 luglio.</p><div class="callout-block" data-callout="true"><p style="text-align: center;"><em>Camera dei Deputati - Atto <a href="http://www.camera.it/uri-res/N2Ls?urn:camera-it:parlamento:scheda.progetto.legge:camera;19.legislatura;2961">C.2961</a></em></p><p style="text-align: center;"><em>Senato della Repubblica - Atto <a href="http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:parl:ddl:senato;19.legislatura;1635">S.1635</a></em></p></div><h3>500 posti per 25.000 detenuti</h3><p>Il numero ha attraversato tutte e quattro le sedute. La relazione tecnica del provvedimento fissa a 500 i posti aggiuntivi finanziabili nelle strutture accreditate, mentre la platea potenziale dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti supera le venticinquemila persone. Al Senato l&#8217;apertura della discussione generale &#232; toccata a Elisa Pirro.</p><blockquote><p><em>Stiamo spolverando col piumino dove c&#8217;&#232; una montagna di polvere e di rifiuti da rimuovere per vedere realmente il problema e non ce ne rendiamo conto. Cosa stiamo facendo? Un&#8217;operazione di facciata, come le tante che purtroppo siamo costretti a fare all&#8217;interno di queste Aule parlamentari.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Elisa Pirro (M5S)</strong></p></blockquote><p>La replica del relatore Sergio Rastrelli ha spostato il conteggio sui posti gi&#224; esistenti nel sistema comunitario, contestualizzando i 500 come integrazione:</p><blockquote><p><em>Presidente - com&#8217;&#232; stato confermato a tutte le opposizioni, anche in Commissione, dal sottosegretario Mantovano, che ringrazio insieme ai membri del Governo qui presente e alla presidente Bongiorno - questo non &#232; altro che un primo passo nella direzione concordata e condivisa. &#200; evidente che, laddove questo primo passo desse segnali significativi di funzionalit&#224;, verranno immediatamente disposti l&#8217;allargamento dei posti e il sostegno delle misure finanziarie necessarie.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Sergio Rastrelli (FdI)</strong></p></blockquote><p>Alla Camera lo stesso rapporto tra domanda potenziale e disponibilit&#224; reale &#232; tornato nelle dichiarazioni di voto. Debora Serracchiani ha motivato l&#8217;astensione del PD-IDP proprio sul disallineamento tra i due dati:</p><blockquote><p><em>A fronte di un po&#8217; pi&#249; di 20.000 persone che avrebbero diritto a questa possibilit&#224; di accesso, noi stiamo parlando, se tutto va bene, di 500 posti disponibili. Quindi, Presidente, &#232; un provvedimento che non affronta in modo organico, come avremmo voluto, i problemi legati alle condizioni di vita e di lavoro oggi all&#8217;interno delle carceri italiane.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Debora Serracchiani (PD-IDP)</strong></p></blockquote><p>Sul terreno delle risorse la maggioranza ha rivendicato la copertura finanziaria immediata. Maria Carolina Varchi ha usato il calendario come argomento politico:</p><blockquote><p><em>Questa norma contiene una copertura gi&#224; a partire dal 2026; noi siamo alla fine del mese di luglio, stiamo approvando oggi questa norma eppure, per l&#8217;intero anno 2026, questa maggioranza, questo Governo, hanno previsto una copertura finanziaria, il che significa una cosa soltanto, ossia che noi, a questo provvedimento, crediamo.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Maria Carolina Varchi (FdI)</strong></p></blockquote><h3>La correlazione, un requisito ancora da definire</h3><p>Il cuore del nuovo articolo 94-ter &#232; la dimostrazione di una &#8220;correlazione&#8221; tra lo stato di dipendenza e il reato commesso. Il testo non specifica in cosa consista il requisito e rinvia a linee guida elaborate da una commissione centrale ancora da istituire presso il Dipartimento delle politiche antidroga.</p><div class="embedded-post-wrap" data-attrs="{&quot;id&quot;:214114743,&quot;url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it/p/detenzione-domiciliare-detenuti-tossicodipendenti&quot;,&quot;publication_id&quot;:8381391,&quot;embedding_publication_id&quot;:8381391,&quot;publication_name&quot;:&quot;Gazzetta Civica&quot;,&quot;publication_logo_url&quot;:&quot;https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!ZxGH!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F0c946ce3-a248-46d8-85ba-4dec58891c7b_500x500.png&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Detenzione domiciliare per detenuti tossicodipendenti&quot;,&quot;truncated_body_text&quot;:&quot;La legge amplia le vie d&#8217;uscita dal carcere per chi ha una condanna legata a una dipendenza da droghe o alcol. Introduce una nuova misura alternativa, la detenzione domiciliare terapeutica, e un rito processuale che consente di chiudere in anticipo il processo entrando subito in un programma di cura. 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Introduce una nuova misura alternativa, la detenzione domiciliare terapeutica, e un rito processuale che consente di chiudere in anticipo il processo entrando subito in un programma di cura. Le regole si applicano dal 21 agosto 2026 e riguardan&#8230;</div><div class="embedded-post-cta-wrapper"><span class="embedded-post-cta">Read more</span></div><div class="embedded-post-meta">a month ago</div></a></div><p>Il tema ha unito opposizioni di segno opposto su fronti opposti: PD-IDP e AVS lo hanno letto come un filtro che rischia di escludere chi ne avrebbe pi&#249; bisogno; il M5S ha denunciato invece il rischio contrario di un varco troppo largo per reati gravi. Valentina D&#8217;Orso ha portato in Aula alla Camera un catalogo di ipotesi:</p><blockquote><p><em>Questa ambigua e fumosa nozione di correlazione, che non avete scritto nero su bianco; quindi ho compiuto questo reato, ad esempio, di lesioni gravi e gravissime nei confronti delle Forze dell&#8217;ordine, ma potrei citarvi tutto l&#8217;articolo 583-quater del codice penale, che voi avete &#8220;imbottito&#8221; con lesioni gravi e gravissime al personale scolastico, agli arbitri, al personale sanitario e al personale dei servizi di trasporto pubblico.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Valentina D&#8217;Orso (M5S)</strong></p></blockquote><p>Sul versante opposto, Devis Dori ha impostato la propria obiezione partendo dalla popolazione carceraria esclusa:</p><blockquote><p><em>Il rischio &#232; quello che davvero venga esclusa anche una parte considerevole della popolazione carceraria, che pure &#232; in una situazione di tossicodipendenza e alcoldipendenza, che pure invece ha necessit&#224;, al di l&#224; di questa correlazione, di un trattamento specifico, di cui, purtroppo, sappiamo non poter godere all&#8217;interno delle carceri.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Devis Dori (AVS)</strong></p></blockquote><p>Il Governo, per voce della Sottosegretaria Matilde Siracusano, &#232; tornato sul punto rivendicando la natura garantista del requisito e il ruolo tecnico della commissione da istituire:</p><blockquote><p><em>Un elemento chiave di questo provvedimento &#232; il fatto che la tossicodipendenza debba essere connessa al comportamento criminale, quindi al reato commesso. Diceva l&#8217;onorevole D&#8217;Orso: come si potr&#224; individuare questo elemento e chi lo far&#224;? &#200; prevista, appunto, l&#8217;istituzione di una commissione speciale composta da esperti che individuer&#224; le linee guida per certificare questa correlazione.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Matilde Siracusano (FI-PPE)</strong></p></blockquote><h3>Automatismi, revoche, esclusione dei recidivi</h3><p>Accanto alla correlazione, il testo introduce due meccanismi che le opposizioni hanno battuto per tutte le sedute: la revoca obbligatoria della misura in caso di violazioni delle prescrizioni, con conseguente preclusione permanente ad ogni altra misura alternativa; e l&#8217;esclusione automatica dei recidivi dal perimetro dei beneficiari.</p><p>Al Senato, il PD-IDP ha giocato la carta emendativa senza esito. Alfredo Bazoli &#232; tornato sul punto in dichiarazione di voto:</p><blockquote><p><em>Mi permetto di insistere: questa previsione vorrebbe stabilire che, se sei recidivo, non puoi accedere ad alcuna misura proprio perch&#233; sei recidivo. &#200; una disposizione che non ha senso, perch&#233; l&#8217;approccio corretto &#232; l&#8217;esatto contrario. Proprio perch&#233; una persona &#232; tossicodipendente, anche se recidiva, deve poter accedere a questa misura, perch&#233; l&#8217;intervento sulla sua tossicodipendenza pu&#242; consentirle di uscire da quella condizione di continua reiterazione dei reati.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Alfredo Bazoli (PD-IDP)</strong></p></blockquote><p>Alla Camera, nel seguito del 28 luglio, Michela Di Biase ha spostato il piano dal singolo automatismo alla filosofia complessiva del testo:</p><blockquote><p><em>Ogni volta che questo testo si trova di fronte alla scelta di affidarsi alla valutazione del caso concreto oppure di introdurre automatismi legislativi, la scelta che si &#232; fatta &#232; proprio la seconda; appunto quella degli automatismi legislativi.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Michela Di Biase (PD-IDP)</strong></p></blockquote><p>Dal fronte della maggioranza la Lega ha difeso l&#8217;impianto respingendo l&#8217;etichetta di &#8220;svuota-carceri&#8221; che gli era stata attribuita da alcuni commentatori. Ingrid Bisa &#232; intervenuta nella discussione generale del 23 luglio:</p><blockquote><p><em>Non esistono automatismi, non esistono benefici concessi in modo indiscriminato. Esiste soltanto un percorso serio, controllato dall&#8217;autorit&#224; giudiziaria e accompagnato dai servizi sanitari. &#200; una differenza sostanziale rispetto a chi continua a definire questo provvedimento uno &#8220;svuota carceri&#8221;. Chi utilizza questa espressione probabilmente non ha letto il testo, perch&#233; qui il beneficio non dipende dalla semplice condizione di detenuto, ma dipende dalla volont&#224; concreta di cambiare vita.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Ingrid Bisa (Lega)</strong></p></blockquote><h3>La soglia degli otto anni</h3><p>Il punto che ha prodotto la rottura con il MoVimento 5 Stelle &#232; emerso nelle dichiarazioni di voto finali del 29 luglio. L&#8217;articolo 94-quater consente all&#8217;imputato tossicodipendente di scontare l&#8217;intera pena in regime domiciliare, fino al limite degli otto anni, senza necessariamente passare dal carcere.</p><p>Per il MoVimento 5 Stelle questo &#232; stato il motivo dominante del voto contrario. Valentina D&#8217;Orso ha costruito il proprio intervento su uno scenario concreto:</p><blockquote><p><em>Immaginiamo un soggetto alcoldipendente che picchia selvaggiamente un&#8217;altra persona, procurandogli lesioni permanenti gravissime, e venga condannato ad 8 anni. Potrebbe scontare integralmente la pena attraverso la detenzione domiciliare anche a casa propria e la contestuale sottoposizione ad un trattamento terapeutico di recupero in regime semiresidenziale e, una volta disintossicato e recuperato, comunque, non passerebbe neanche un giorno in carcere. Come lo spiegherete alla vittima che si porter&#224; dietro per tutta la vita i segni di quell&#8217;aggressione?</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Valentina D&#8217;Orso (M5S)</strong></p></blockquote><p>Per Forza Italia il relatore Pietro Pittalis ha ribattuto sul piano costituzionale, distinguendo la funzione retributiva e quella rieducativa della pena:</p><blockquote><p><em>Mandare in carcere anche per un solo giorno, colleghi dei 5 Stelle, chi ha titolo per un percorso alternativo alla detenzione &#232; un controsenso logico prima ancora che giuridico, ed &#232; un errore che questo Parlamento fa bene a correggere.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Pietro Pittalis (FI-PPE)</strong></p></blockquote><h3>Cura o esecuzione della pena</h3><p>Nel confronto &#232; emersa anche la questione di chi debba effettivamente ospitare i percorsi terapeutici. Il provvedimento individua nelle strutture private accreditate e, dopo le modifiche in Commissione al Senato, anche nelle strutture pubbliche del SSN i luoghi di esecuzione della misura.</p><p>Le comunit&#224; terapeutiche, secondo diversi interventi, sono nate per la cura volontaria e rischiano di trovarsi trasformate in luoghi ibridi. Ilaria Cucchi ha portato la questione in Aula al Senato:</p><blockquote><p><em>La cura della dipendenza &#232; una cosa; l&#8217;esecuzione della pena, lo sappiamo, &#232; tutt&#8217;altra cosa. Per questo guardiamo con preoccupazione a un modello che sembra scaricare sulle comunit&#224; responsabilit&#224; che dovrebbero restare in capo solo allo Stato.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Ilaria Cucchi (Misto-AVS)</strong></p></blockquote><p>Alla Camera lo stesso interrogativo si &#232; intrecciato con una critica alla platea effettiva: chi resta dentro, tolti recidivi, stranieri fuori dal circuito SerD e persone senza domicilio. Antonio D&#8217;Alessio ha spiegato l&#8217;astensione di Azione partendo da questo paradosso:</p><blockquote><p><em>Si stringe il perimetro dei destinatari, tagliando fuori una larga parte &#8212; quindi, sostanzialmente, quasi tutti &#8212;, ma, soprattutto, chi veramente ne avrebbe bisogno cio&#232; chi reitera il reato per ragioni di tossicodipendenza o di alcolismo dovrebbe essere il primo destinatario di questo provvedimento, che &#8212; ripeto &#8212; nell&#8217;idea, nel principio e nell&#8217;impostazione ideologica, ci troverebbe totalmente d&#8217;accordo.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Antonio D&#8217;Alessio (AZ-PER-RE)</strong></p></blockquote><p>Roberto Giachetti, per Italia Viva, ha aggiunto un secondo filtro all&#8217;accesso:</p><blockquote><p><em>Il problema dell&#8217;accesso, e ho finito: possono entrare, grazie a questo provvedimento, solo quelli che sono in cura al SerD. La gran parte dei detenuti nel nostro Paese &#232; costituita da stranieri, e non sono in cura al SerD. Quindi sono tutti fuori.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Roberto Giachetti (IV-CR)</strong></p></blockquote><h3>La sequenza politica</h3><p>Il Senato aveva registrato astensione unanime delle opposizioni, letta dalla maggioranza come segnale di consenso sul principio. Alla Camera quella lettura ha tenuto solo in parte: PD-IDP, AVS, Azione e Italia Viva hanno confermato l&#8217;astensione, ma il MoVimento 5 Stelle ha spezzato la sequenza votando contro.</p><p>La Sottosegretaria Siracusano ha reso esplicito il cambio di rotta:</p><blockquote><p><em>Avendo partecipato ai lavori del Senato, i vostri colleghi senatori hanno ritenuto questo provvedimento assolutamente condivisibile nei principi e, anzi, hanno ritenuto giusto astenersi proprio perch&#233; in Commissione sono stati accolti anche emendamenti del MoVimento 5 Stelle che hanno contribuito a migliorare il testo.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Matilde Siracusano (FI-PPE, Sottosegretaria)</strong></p></blockquote><p>La chiusura &#232; stata affidata alla Lega, che nella dichiarazione finale ha rivendicato il rigore selettivo del testo respingendo ancora l&#8217;accusa di deriva permissiva. Simonetta Matone:</p><blockquote><p><em>I benefici bisogner&#224; conquistarseli, nulla verr&#224; regalato. Comunque, va detto e ridetto che, proprio per la complessit&#224; di quello che vi ho detto, questo provvedimento non &#232; uno &#8220;svuota carceri&#8221;, ma, se riuscisse ad esserlo in senso vero e efficace, sarebbe gi&#224; un grossissimo risultato, perch&#233; restituirebbe alla societ&#224; dei soggetti diversi.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Simonetta Matone (Lega)</strong></p></blockquote><div><hr></div><p class="button-wrapper" data-attrs="{&quot;url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it/about&quot;,&quot;text&quot;:&quot;Scopri di pi&#249;&quot;,&quot;action&quot;:null,&quot;class&quot;:null}" data-component-name="ButtonCreateButton"><a class="button primary" href="https://www.gazzettacivica.it/about"><span>Scopri di pi&#249;</span></a></p><p style="text-align: center;"><strong>Disclaimer</strong>: Questo contenuto &#232; esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Sebbene lavoriamo per garantire la massima precisione, potrebbero essere presenti errori o omissioni. Segnala eventuali inesattezze a <a href="http://redazione@gazzettacivica.it">redazione@gazzettacivica.it</a>.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il caso pandoro, la legge passa e le opposizioni si astengono]]></title><description><![CDATA[Da Camera a Senato la maggioranza approva la legge nata dal caso Ferragni. Tutte le opposizioni si astengono: sanzioni, proporzionalit&#224;, tempi.]]></description><link>https://www.gazzettacivica.it/p/pandoro-gate-legge-passa-opposizioni-si-astengono</link><guid isPermaLink="false">https://www.gazzettacivica.it/p/pandoro-gate-legge-passa-opposizioni-si-astengono</guid><dc:creator><![CDATA[Gazzetta Civica]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 06:46:53 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/9b41753e-0898-4109-b1f0-f62d03561563_2400x1260.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>La legge sulle vendite associate a finalit&#224; solidaristiche &#232; arrivata in aula alla Camera dei deputati il 30 marzo e il 1&#176; aprile 2026, per poi essere licenziata dal Senato in sede redigente il 16 giugno.</p><p>In entrambi i rami i tre gruppi di maggioranza hanno votato a favore e tutte le opposizioni si sono astenute, riconoscendo la necessit&#224; del principio ma contestando l&#8217;impianto tecnico e la lunghezza dei tempi della risposta.</p><div class="callout-block" data-callout="true"><p style="text-align: center;"><em>Camera dei Deputati - Atto <a href="http://www.camera.it/uri-res/N2Ls?urn:camera-it:parlamento:scheda.progetto.legge:camera;19.legislatura;1704">C.1704</a></em></p><p style="text-align: center;"><em>Senato della Repubblica - Atto <a href="https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=60033">S.1864</a></em></p></div><h3>Il caso pandoro e il paradosso del proscioglimento</h3><p>La norma nasce da un fatto di cronaca preciso: la vicenda del pandoro Pink Christmas del dicembre 2023, la sanzione dell&#8217;Antitrust a un&#8217;influencer per pubblicit&#224; ingannevole legata a un&#8217;iniziativa benefica, il rimbalzo mediatico che ne &#232; seguito. Il Consiglio dei ministri approv&#242; il testo nel gennaio 2024.</p><p>In aula alla Camera arriva pi&#249; di due anni dopo, quando la stessa Chiara Ferragni &#232; nel frattempo stata prosciolta dall&#8217;accusa di truffa aggravata. Il senatore Tino Magni, in dichiarazione di voto per Alleanza Verdi e Sinistra, ha ricondotto il provvedimento a un metodo di governo.</p><blockquote><p><em>il provvedimento in esame, come tanti altri di questo Governo, nasce sotto la spinta del clamore mediatico di un singolo caso di cronaca commerciale, quello del pandoro Balocco, avvenuto nel dicembre 2023, nel quale l&#8217;Antitrust ha sanzionato l&#8217;influencer Chiara Ferragni per la pubblicit&#224; ingannevole legata a un&#8217;iniziativa benefica.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Tino Magni (Misto-AVS)</strong></p></blockquote><p>La maggioranza ha rovesciato la prospettiva. Per Gianpietro Maffoni, in aula al Senato per Fratelli d&#8217;Italia, quel caso ha reso visibile un vuoto e la legge lo colma con un principio, non con una reazione episodica.</p><blockquote><p><em>Oggi dunque non approviamo soltanto un insieme di regole tecniche. Oggi stabiliamo un principio di civilt&#224; giuridica ed economica: la solidariet&#224; non pu&#242; e non deve mai essere uno strumento di inganno o una strategia di marketing opaca.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Gianpietro Maffoni (FdI)</strong></p></blockquote><h3>La trasparenza al consumatore, principio condiviso e strumenti contestati</h3><p>Il cuore del testo prescrive a produttori e professionisti di indicare al consumatore il soggetto destinatario dei proventi, la finalit&#224; perseguita e la quota devoluta in percentuale o in valore assoluto, con comunicazione preventiva all&#8217;AGCM prima della messa in vendita e rendicontazione entro tre mesi dalla scadenza dell&#8217;iniziativa.</p><p>Nessuno ha contestato il principio in aula. Per Davide Bergamini, che ha annunciato il voto favorevole di Forza Italia, la trasparenza sulle quote &#232; la sostanza stessa del provvedimento.</p><blockquote><p><em>Con questo provvedimento si stabilisce proprio questo. Quindi, un prodotto, quando &#232; associato ad una finalit&#224; solidale, deve garantire al consumatore chiarezza, quindi deve garantire chi &#232; il destinatario dei proventi di quella campagna solidale, quali sono le finalit&#224; per cui saranno utilizzati poi quei proventi e, soprattutto, quale quota effettiva di quel prezzo viene destinata alla causa per cui &#232; stata iniziata la campagna.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Davide Bergamini (FI-PPE)</strong></p></blockquote><p>Dal MoVimento 5 Stelle, Antonio Ferrara ha aperto la questione dal versante del rapporto con la disciplina vigente.</p><div class="embedded-post-wrap" data-attrs="{&quot;id&quot;:212662991,&quot;url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it/p/prodotti-solidali-regole-etichette-influencer&quot;,&quot;publication_id&quot;:8381391,&quot;embedding_publication_id&quot;:8381391,&quot;publication_name&quot;:&quot;Gazzetta Civica&quot;,&quot;publication_logo_url&quot;:&quot;https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!ZxGH!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F0c946ce3-a248-46d8-85ba-4dec58891c7b_500x500.png&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Prodotti solidali, nuove regole per etichette e influencer&quot;,&quot;truncated_body_text&quot;:&quot;Dal 21 luglio 2026 le imprese e i professionisti che promuovono la vendita di un prodotto lasciando intendere che una parte del prezzo finir&#224; a un ente benefico devono rispettare regole precise di trasparenza.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2026-09-05T06:44:54.732Z&quot;,&quot;like_count&quot;:0,&quot;comment_count&quot;:0,&quot;bylines&quot;:[],&quot;utm_campaign&quot;:null,&quot;belowTheFold&quot;:true,&quot;type&quot;:&quot;newsletter&quot;,&quot;language&quot;:&quot;en&quot;,&quot;source&quot;:null}" data-component-name="EmbeddedPostToDOM"><a class="embedded-post" native="true" href="https://www.gazzettacivica.it/p/prodotti-solidali-regole-etichette-influencer?utm_source=substack&amp;utm_campaign=post_embed&amp;utm_medium=web&amp;embedding_publication_id=8381391"><div class="embedded-post-header"><img class="embedded-post-publication-logo" src="https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!ZxGH!,w_56,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F0c946ce3-a248-46d8-85ba-4dec58891c7b_500x500.png" loading="lazy"><span class="embedded-post-publication-name">Gazzetta Civica</span></div><div class="embedded-post-title-wrapper"><div class="embedded-post-title">Prodotti solidali, nuove regole per etichette e influencer</div></div><div class="embedded-post-body">Dal 21 luglio 2026 le imprese e i professionisti che promuovono la vendita di un prodotto lasciando intendere che una parte del prezzo finir&#224; a un ente benefico devono rispettare regole precise di trasparenza&#8230;</div><div class="embedded-post-cta-wrapper"><span class="embedded-post-cta">Read more</span></div><div class="embedded-post-meta">a month ago</div></a></div><p>La sua obiezione, ripresa poi al Senato dalla collega Sabrina Licheri, non contestava l&#8217;utilit&#224; della trasparenza ma la scelta di aggiungere un nuovo strato di adempimenti a un impianto gi&#224; dotato di strumenti contro le pratiche commerciali scorrette.</p><blockquote><p><em>La domanda vera &#232; un&#8217;altra: si &#232; intervenuti bene, si &#232; intervenuti in modo coerente, si &#232; intervenuti in modo davvero utile, oppure si &#232; scelto di aggiungere un altro livello di obblighi, un altro strato di adempimenti, senza risolvere fino in fondo il rapporto con le norme gi&#224; esistenti?</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Antonio Ferrara (M5S)</strong></p></blockquote><h3>La proporzionalit&#224; delle sanzioni e il divario fra grandi e piccoli operatori</h3><p>Il tema che ha raccolto la convergenza pi&#249; larga tra le opposizioni riguarda la forbice sanzionatoria, da 5.000 a 50.000 euro, applicata indistintamente a multinazionali, piccoli produttori, piattaforme digitali e associazioni locali.</p><p>Per Fabrizio Benzoni di Azione l&#8217;appiattimento della sanzione tra soggetti di dimensioni incomparabili &#232; il segnale di una scelta di sistema.</p><blockquote><p><em>La sproporzione anche delle sanzioni, che non tengono conto dell&#8217;entit&#224; dell&#8217;iniziativa - quindi da 5.000 a 50.000 euro, indipendentemente che sia un provvedimento fatto da una piccola o da una grande associazione, da una multinazionale o da un piccolo produttore - ci indica proprio come vogliamo bloccare questa possibilit&#224;. Evidentemente, per impedire che qualcuno possa eludere la legge, facciamo s&#236; che nessuno la possa applicare.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Fabrizio Benzoni (AZ-PER-RE)</strong></p></blockquote><p>Sul versante degli oneri di trasparenza la senatrice Silvia Fregolent, per Italia Viva, ha ripreso lo stesso argomento al Senato con un&#8217;insistenza sull&#8217;effetto competitivo tra soggetti dotati di strutture legali e chi non ne dispone.</p><blockquote><p><em>gli oneri di trasparenza li spalmate in uguale misura sia che l&#8217;azienda sia una multinazionale, avendo avvocati e commercialisti che possono ovviare a tutti gli oneri previsti in questo provvedimento, sia che si tratti di una piccola azienda familiare che magari fa della beneficenza nel terzo settore locale o in qualche piccola associazione.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Silvia Fregolent (IV-CR)</strong></p></blockquote><p>Dai banchi della Lega, il senatore Gianluca Cantalamessa ha risposto nominalmente all&#8217;intervento di Fregolent nel corso della stessa seduta a Palazzo Madama, spostando il punto dalla natura burocratica dell&#8217;obbligo alla sua sostanza informativa.</p><blockquote><p><em>spiace che la collega e amica Fregolent abbia detto che si tratta di un appesantimento burocratico, perch&#233; io invece trovo che sia un punto fondamentale - deve essere chiaro, sul prezzo di un prodotto, quanto va in beneficenza e quanto va all&#8217;impresa.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Gianluca Cantalamessa (LSP-PSd&#8217;Az)</strong></p></blockquote><h3><strong>L&#8217;influencer marketing e la filiera del dono</strong></h3><p>Le opposizioni hanno indicato due lacune che, a loro avviso, il testo si trascina fino al voto finale. La prima &#232; l&#8217;assenza di una disciplina organica per l&#8217;influencer marketing: il settore che ha originato la vicenda politica intera resta trattato sotto l&#8217;ombrello generico delle comunicazioni commerciali, senza norme mirate.</p><p>Alberto Pandolfo, per il Partito Democratico, ha collocato la questione all&#8217;origine del provvedimento.</p><blockquote><p><em>Questo provvedimento nasce storicamente e politicamente da uno scandalo che ha riguardato proprio gli influencer, figure con profili social di grandissima portata capaci di raggiungere milioni di persone in pochi secondi che, magari, hanno promesso donazioni senza mantenerle. Era questa la ferita da sanare, eppure il testo finale non affronta in modo mirato le peculiarit&#224; della promozione commerciale affidata a questi soggetti.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Alberto Pandolfo (PD-IDP)</strong></p></blockquote><p>La seconda lacuna riguarda la filiera del dono. Il testo consente che i proventi confluiscano genericamente in enti non profit, senza vincolare la destinazione al Registro unico nazionale del Terzo settore.</p><p>Per Maria Chiara Gadda di Italia Viva la questione tocca il piano della garanzia sostanziale.</p><blockquote><p><em>C&#8217;&#232; un&#8217;unica garanzia affinch&#233; questi proventi, che le imprese destinano nella vendita dei loro prodotti a solidariet&#224; sociale, vadano a buon fine: che quelle donazioni vengano destinate a enti del Terzo settore e non, in termini generali, a enti non profit, perch&#233; gli enti del Terzo settore hanno dei vincoli di bilancio e pubblicano anche le vendite promozionali nei pubblici registri, nel Registro unico nazionale del Terzo settore, quando sono occasionali.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Maria Chiara Gadda (IV-C-RE)</strong></p></blockquote><p>La maggioranza ha risposto rivendicando l&#8217;innovazione pi&#249; visibile del testo, la cosiddetta sanzione reputazionale: l&#8217;obbligo per il trasgressore di pubblicare la sanzione sui propri canali digitali a proprie spese.</p><p>Al Senato, Gianpietro Maffoni ne ha fatto la cifra politica del provvedimento.</p><blockquote><p><em>La vera innovazione, tuttavia, risiede nella sanzione reputazionale: l&#8217;obbligo di pubblicare il provvedimento sanzionatorio sul sito dell&#8217;azienda e sui canali social del professionista, a proprie spese. Il mondo del digitale si &#232; esteso a dismisura e in maniera talmente rapida che non si &#232; riusciti a stabilire una regolamentazione a monte su limiti e comportamenti; nel tempo, per&#242;, alcune cose sono state piano piano recuperate. Oggi chi inganna sul digitale deve pagare sul digitale.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Gianpietro Maffoni (FdI)</strong></p></blockquote><h3>Il metodo, intervento equilibrato o legge che rincorre la cronaca</h3><p>Sullo sfondo di ogni tema tecnico, l&#8217;ultima frattura &#232; sul metodo. Per la maggioranza il lungo passaggio in Commissione, con l&#8217;accoglimento anche di emendamenti dell&#8217;opposizione, &#232; la prova di un lavoro costruito e non dettato dalla cronaca.</p><p>Fabio Pietrella, per Fratelli d&#8217;Italia, ha rivendicato il voto convinto del gruppo.</p><blockquote><p><em>Fratelli d&#8217;Italia voter&#224; convintamente a favore di questo provvedimento perch&#233; rafforza la trasparenza, tutela i consumatori, valorizza le imprese corrette e restituisce credibilit&#224; a quelle iniziative solidaristiche importantissime che rappresentano un pezzo fondamentale del nostro tessuto sociale ed economico.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Fabio Pietrella (FDI)</strong></p></blockquote><p>Per le opposizioni resta invece la sensazione di una risposta che rincorre. Al Senato Sabrina Licheri, per il MoVimento 5 Stelle, ha condensato l&#8217;obiezione in una domanda che riprende, con parole diverse, quella gi&#224; posta alla Camera da Ferrara.</p><blockquote><p><em>La domanda vera &#232; se fosse giusto farlo in questo modo, senza un coordinamento con la normativa vigente, senza introdurre adempimenti che significassero un avanzamento, un miglioramento di ci&#242; che &#232; gi&#224; in vigore.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Sabrina Licheri (M5S)</strong></p></blockquote><div><hr></div><p class="button-wrapper" data-attrs="{&quot;url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it/about&quot;,&quot;text&quot;:&quot;Scopri di pi&#249;&quot;,&quot;action&quot;:null,&quot;class&quot;:null}" data-component-name="ButtonCreateButton"><a class="button primary" href="https://www.gazzettacivica.it/about"><span>Scopri di pi&#249;</span></a></p><p style="text-align: center;"><strong>Disclaimer</strong>: Questo contenuto &#232; esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Sebbene lavoriamo per garantire la massima precisione, potrebbero essere presenti errori o omissioni. Segnala eventuali inesattezze a <a href="http://redazione@gazzettacivica.it">redazione@gazzettacivica.it</a>.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Prodotti solidali, nuove regole per etichette e influencer]]></title><description><![CDATA[Chi vende prodotti promettendo di destinare parte del ricavato a enti benefici dovr&#224; dichiarare importi, destinatari e finalit&#224;. Un obbligo esteso anche a chi fa promozione sui social]]></description><link>https://www.gazzettacivica.it/p/prodotti-solidali-regole-etichette-influencer</link><guid isPermaLink="false">https://www.gazzettacivica.it/p/prodotti-solidali-regole-etichette-influencer</guid><dc:creator><![CDATA[Gazzetta Civica]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 06:44:54 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/80a8ccf6-ae30-4cd7-8760-ecfef61ce485_2400x1260.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Dal 21 luglio 2026 le imprese e i professionisti che promuovono la vendita di un prodotto lasciando intendere che una parte del prezzo finir&#224; a un ente benefico devono rispettare regole precise di trasparenza.</p><p>La legge riguarda produttori, venditori e anche gli influencer, e affida i controlli e le sanzioni all&#8217;AGCM, l&#8217;Autorit&#224; garante della concorrenza e del mercato, nota anche come antitrust italiana. Le sanzioni possono arrivare a 50.000 euro per violazione.</p><div class="callout-block" data-callout="true"><p style="text-align: center;"><em>Legge n. <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-06&amp;atto.codiceRedazionale=26G00136&amp;tipoDettaglio=singolavigenza&amp;dataVigenza=21/07/2026">120/26</a> del 19 giugno 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/07/06/154/sg/pdf">n. 154</a>  del 6 luglio 2026</em></p></div><h3>Cosa disciplina la legge</h3><p>Il fenomeno che la legge intende regolare &#232; quello che nel linguaggio del marketing &#232; noto come <em>cause marketing</em>, cio&#232; la vendita di beni di consumo abbinata alla promessa di destinare una quota del ricavato a un ente non profit, a un&#8217;organizzazione religiosa, a una fondazione culturale o a un istituto di ricerca.</p><p>Fino ad oggi queste pratiche erano sottoposte solo alle regole generali contro la pubblicit&#224; ingannevole contenute nel Codice del consumo, senza obblighi specifici sull&#8217;informazione al cliente.</p><p>L&#8217;ambito di applicazione &#232; delimitato attraverso il rinvio a un insieme di articoli del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e del Codice del Terzo settore. Questi articoli individuano l&#8217;elenco dei soggetti &#8220;meritevoli&#8221; gi&#224; riconosciuti dal fisco:</p><ul><li><p>organizzazioni non lucrative di utilit&#224; sociale, dette ONLUS</p></li><li><p>enti del Terzo settore</p></li><li><p>universit&#224;</p></li><li><p>enti di ricerca</p></li><li><p>istituti scolastici</p></li><li><p>organizzazioni umanitarie</p></li><li><p>fondazioni per il patrimonio culturale</p></li><li><p>enti di culto</p></li><li><p>cooperative sociali</p></li><li><p>enti stranieri con finalit&#224; analoghe</p></li></ul><h3>Le tre indicazioni obbligatorie</h3><p>Il cuore della legge sta in tre informazioni che dovranno comparire sulla confezione del prodotto o, in alternativa, su targhette applicate all&#8217;imballaggio o su materiali esposti nel punto vendita.</p><p>L&#8217;acquirente deve poter sapere <strong>chi</strong> ricever&#224; la donazione, <strong>per quale scopo</strong> i soldi saranno usati e <strong>quanto</strong>, espresso in percentuale sul prezzo o come cifra assoluta per pezzo venduto, sia effettivamente destinato all&#8217;ente beneficiario.</p><blockquote><p><em>Ai fini di cui al comma 1, i produttori o i professionisti riportano sulle confezioni dei prodotti [&#8230;] le seguenti indicazioni: a) il soggetto destinatario di parte dei proventi [&#8230;]; b) le finalit&#224; per cui sar&#224; impiegata la parte dei proventi [&#8230;]; c) la quota percentuale del prezzo di vendita o l&#8217;importo destinati [&#8230;] per ogni unit&#224; di prodotto.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 2, comma 2</strong></p></blockquote><p>La legge chiede espressamente che queste informazioni siano fornite &#171;assicurando chiarezza, semplicit&#224; e adeguata evidenza grafica&#187;, per evitare che vengano nascoste in caratteri minuscoli o in aree marginali della confezione.</p><h3>La stretta sugli influencer</h3><p>Uno degli aspetti della legge &#232; l&#8217;estensione dell&#8217;obbligo di trasparenza a chi promuove il prodotto attraverso i canali digitali. La legge equipara la pubblicit&#224; tradizionale al cosiddetto <em>influencer marketing</em>, cio&#232; la promozione svolta su piattaforme social da creatori di contenuti che sponsorizzano prodotti presso il proprio pubblico.</p><p>Chi realizza post, video o storie promozionali su un prodotto &#8220;solidale&#8221; deve indicare le stesse informazioni previste per la confezione: destinatario, finalit&#224; e quota devoluta.</p><blockquote><p><em>I produttori e i professionisti forniscono le indicazioni di cui al comma 2 anche nell&#8217;ambito delle pratiche commerciali [&#8230;]. Al medesimo obbligo sono tenuti i soggetti che svolgono attivit&#224; di pubblicit&#224; del prodotto nella forma tradizionale ovvero in quella di influencer marketing.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 2, comma 4</strong></p></blockquote><p>La stessa definizione di &#8220;professionista&#8221; &#232; ampliata per abbracciare non solo chi vende, ma anche chi si limita a promuovere l&#8217;acquisto. Un influencer che collabora a una campagna di <em>cause marketing</em> &#232; quindi direttamente responsabile della correttezza delle informazioni comunicate al proprio pubblico.</p><div class="embedded-post-wrap" data-attrs="{&quot;id&quot;:212665797,&quot;url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it/p/pandoro-gate-legge-passa-opposizioni-si-astengono&quot;,&quot;publication_id&quot;:8381391,&quot;embedding_publication_id&quot;:8381391,&quot;publication_name&quot;:&quot;Gazzetta Civica&quot;,&quot;publication_logo_url&quot;:&quot;https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!ZxGH!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F0c946ce3-a248-46d8-85ba-4dec58891c7b_500x500.png&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Il caso pandoro, la legge passa e le opposizioni si astengo&quot;,&quot;truncated_body_text&quot;:&quot;La legge sulle vendite associate a finalit&#224; solidaristiche &#232; arrivata in aula alla Camera dei deputati il 30 marzo e il 1&#176; aprile 2026, per poi essere licenziata dal Senato in sede redigente il 16 giugno.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2026-09-05T06:46:53.809Z&quot;,&quot;like_count&quot;:0,&quot;comment_count&quot;:0,&quot;bylines&quot;:[],&quot;utm_campaign&quot;:null,&quot;belowTheFold&quot;:true,&quot;type&quot;:&quot;newsletter&quot;,&quot;language&quot;:&quot;en&quot;,&quot;source&quot;:null}" data-component-name="EmbeddedPostToDOM"><a class="embedded-post" native="true" href="https://www.gazzettacivica.it/p/pandoro-gate-legge-passa-opposizioni-si-astengono?utm_source=substack&amp;utm_campaign=post_embed&amp;utm_medium=web&amp;embedding_publication_id=8381391"><div class="embedded-post-header"><img class="embedded-post-publication-logo" src="https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!ZxGH!,w_56,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F0c946ce3-a248-46d8-85ba-4dec58891c7b_500x500.png" loading="lazy"><span class="embedded-post-publication-name">Gazzetta Civica</span></div><div class="embedded-post-title-wrapper"><div class="embedded-post-title">Il caso pandoro, la legge passa e le opposizioni si astengo</div></div><div class="embedded-post-body">La legge sulle vendite associate a finalit&#224; solidaristiche &#232; arrivata in aula alla Camera dei deputati il 30 marzo e il 1&#176; aprile 2026, per poi essere licenziata dal Senato in sede redigente il 16 giugno&#8230;</div><div class="embedded-post-cta-wrapper"><span class="embedded-post-cta">Read more</span></div><div class="embedded-post-meta">a month ago</div></a></div><h3>I due appuntamenti con l&#8217;AGCM</h3><p>Accanto agli obblighi verso il consumatore, la legge introduce due passaggi burocratici verso l&#8217;Autorit&#224; antitrust che prima non esistevano.</p><p>Il primo &#232; una <strong>comunicazione preventiva</strong>: almeno quindici giorni prima di mettere in vendita il prodotto, il produttore o il professionista deve trasmettere all&#8217;AGCM tutte le informazioni promesse al pubblico e indicare entro quale data verser&#224; i soldi all&#8217;ente beneficiario.</p><blockquote><p><em>Almeno quindici giorni prima di porre in vendita i prodotti [&#8230;], il produttore o il professionista comunica all&#8217;Autorit&#224; garante della concorrenza e del mercato: a) le informazioni [&#8230;]; b) il termine entro cui sar&#224; effettuato il versamento [&#8230;].</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 3, comma 1</strong></p></blockquote><p>Il secondo appuntamento &#232; una <strong>comunicazione consuntiva</strong>, che serve a dimostrare che la promessa &#232; stata effettivamente mantenuta. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di versamento, l&#8217;impresa deve inviare all&#8217;AGCM la conferma dell&#8217;avvenuto trasferimento dei fondi.</p><h3>Le sanzioni e la destinazione dei proventi</h3><p>Chi non rispetta gli obblighi di informazione o di comunicazione rischia una sanzione amministrativa che va da <strong>5.000 a 50.000 euro</strong>. L&#8217;importo viene calibrato sul prezzo di listino del prodotto e sul numero di unit&#224; immesse sul mercato.</p><p>La sanzione si applica salvo che il comportamento non integri gi&#224; un reato o una pratica commerciale scorretta secondo il Codice del consumo, casi nei quali intervengono le pi&#249; severe sanzioni previste da quelle discipline.</p><blockquote><p><em>Salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta [&#8230;], la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 [&#8230;] comporta l&#8217;applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 4, comma 2</strong></p></blockquote><p>L&#8217;AGCM pubblica i provvedimenti nel proprio bollettino settimanale e pu&#242; imporre all&#8217;azienda sanzionata di rendere pubblica la decisione anche sui propri canali digitali, sulle pagine social e sui quotidiani. Non ottemperare a questo obbligo di pubblicazione fa scattare un&#8217;ulteriore sanzione dello stesso importo.</p><p>Il gettito delle multe non resta nelle casse generali dello Stato. La met&#224; viene riassegnata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinata a iniziative solidaristiche.</p><blockquote><p><em>I proventi derivanti dalle sanzioni [&#8230;] sono [&#8230;] riassegnati, nella misura del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinati a iniziative solidaristiche [&#8230;].</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 4, comma 6</strong></p></blockquote><p>I criteri per l&#8217;utilizzo di queste risorse saranno stabiliti con un decreto del Ministero del lavoro, adottato di concerto con i dicasteri delle Imprese e del made in Italy, dell&#8217;Economia, dell&#8217;Istruzione e dell&#8217;Universit&#224;.</p><h3>Chi resta fuori dalla nuova disciplina</h3><p>La legge non tocca la raccolta fondi realizzata direttamente dagli enti non commerciali, purch&#233; non siano partecipati, direttamente o indirettamente, da produttori o professionisti soggetti agli obblighi.</p><p>Restano quindi ferme le regole del Codice del Terzo settore sulla raccolta fondi degli enti non profit e le discipline proprie delle confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato.</p><p>Il confine &#232; sottile ma decisivo: la nuova legge disciplina il rapporto tra impresa e consumatore quando l&#8217;acquisto di un bene commerciale &#232; presentato come veicolo di beneficenza, non le donazioni raccolte direttamente da un ente benefico presso il proprio pubblico.</p><h3>Quando entra in vigore</h3><p>Le nuove regole si applicano da marted&#236; 21 luglio 2026, quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le campagne promozionali gi&#224; avviate a quella data restano escluse.</p><p>Per ogni nuova iniziativa scattano da subito gli obblighi di etichettatura, la comunicazione preventiva all&#8217;AGCM almeno quindici giorni prima dell&#8217;immissione in commercio e, a chiusura del ciclo, l&#8217;attestazione entro tre mesi del versamento effettivamente eseguito a favore dell&#8217;ente beneficiario.</p><div><hr></div><p class="button-wrapper" data-attrs="{&quot;url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it/about&quot;,&quot;text&quot;:&quot;Scopri di pi&#249;&quot;,&quot;action&quot;:null,&quot;class&quot;:null}" data-component-name="ButtonCreateButton"><a class="button primary" href="https://www.gazzettacivica.it/about"><span>Scopri di pi&#249;</span></a></p><p style="text-align: center;"><strong>Disclaimer</strong>: Questo contenuto &#232; esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Sebbene lavoriamo per garantire la massima precisione, potrebbero essere presenti errori o omissioni. Segnala eventuali inesattezze a <a href="http://redazione@gazzettacivica.it">redazione@gazzettacivica.it</a>.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Detenzione domiciliare per detenuti tossicodipendenti]]></title><description><![CDATA[Un nuovo percorso terapeutico sostituisce il carcere fino a otto anni di pena, con un patteggiamento dedicato e un fondo da 19,4 milioni gestito dal Ministero della salute]]></description><link>https://www.gazzettacivica.it/p/detenzione-domiciliare-detenuti-tossicodipendenti</link><guid isPermaLink="false">https://www.gazzettacivica.it/p/detenzione-domiciliare-detenuti-tossicodipendenti</guid><dc:creator><![CDATA[Gazzetta Civica]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 06:42:02 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/93cbfa1c-6a2a-4cb4-a8ce-78e1bab7a520_2400x1260.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>La legge amplia le vie d&#8217;uscita dal carcere per chi ha una condanna legata a una dipendenza da droghe o alcol. Introduce una nuova misura alternativa, la detenzione domiciliare terapeutica, e un rito processuale che consente di chiudere in anticipo il processo entrando subito in un programma di cura. Le regole si applicano dal 21 agosto 2026 e riguardano condannati, imputati, uffici giudiziari, servizi sanitari e strutture di accoglienza. </p><div class="callout-block" data-callout="true"><p style="text-align: center;"><em>Legge <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-08-06&amp;atto.codiceRedazionale=26G00157&amp;tipoDettaglio=singolavigenza&amp;dataVigenza=21/08/2026">n. 140/26</a> del 5 agosto 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/08/06/181/sg/pdf">n. 181</a> del 6 agosto 2026</em></p></div><h3>Come funziona la nuova detenzione domiciliare terapeutica</h3><p>Il cuore della riforma &#232; l&#8217;articolo 94-ter, che si inserisce nel Testo Unico sulle sostanze stupefacenti del 1990. La misura &#232; pensata per chi ha una dipendenza documentata e una condanna, anche residua, non superiore a <strong>otto anni</strong>.</p><p>Per i reati pi&#249; gravi elencati dall&#8217;ordinamento penitenziario il limite scende a <strong>quattro anni</strong>, con l&#8217;eccezione della rapina aggravata e dell&#8217;estorsione aggravata, per le quali la soglia torna agli otto anni.</p><p>Rispetto al vecchio affidamento in prova, cio&#232; la misura gi&#224; prevista dall&#8217;articolo 94 dello stesso Testo Unico per i tossicodipendenti, la soglia di pena passa da sei a otto anni e la natura dell&#8217;intervento cambia: non pi&#249; semplice affidamento ai servizi sociali, ma detenzione presso una struttura terapeutica accreditata o, in alcuni casi, in un luogo idoneo diverso.</p><blockquote><p><em>Quando non ricorrono i presupposti per l&#8217;affidamento in prova di cui all&#8217;articolo 94, se deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all&#8217;articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale per le quali resta fermo il limite di otto anni, l&#8217;interessato pu&#242; chiedere in ogni momento di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso le strutture di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 94-ter, comma 1</strong></p></blockquote><p>Per accedere alla misura serve una domanda corredata, <strong>a pena di inammissibilit&#224;</strong>, di tre elementi:</p><ul><li><p>la dimostrazione del legame tra dipendenza e reato</p></li><li><p>un programma di cura firmato da una struttura pubblica del Servizio sanitario o privata accreditata</p></li><li><p>una valutazione tecnica che certifichi la dipendenza in corso e l&#8217;idoneit&#224; del percorso proposto</p></li></ul><h3>Il patteggiamento pensato per chi ha una dipendenza</h3><p>L&#8217;articolo 94-quater apre una seconda porta, che opera prima ancora della condanna definitiva. L&#8217;imputato con una dipendenza pu&#242; chiedere il patteggiamento, cio&#232; l&#8217;applicazione della pena su accordo con il pubblico ministero, e allo stesso tempo entrare nel programma terapeutico previsto dal 94-ter.</p><p>Le soglie di pena sono le stesse della misura per i condannati: <strong>otto anni</strong> in via generale, <strong>quattro</strong> per i reati pi&#249; gravi. Se l&#8217;imputato &#232; agli arresti in carcere o a casa, il giudice trasforma direttamente la custodia in arresti domiciliari terapeutici.</p><p>Il rito non &#232; aperto a tutti. Restano fuori:</p><ul><li><p>chi risponde dei reati pi&#249; gravi gi&#224; esclusi dal patteggiamento ordinario</p></li><li><p>chi &#232; stato dichiarato <strong>delinquente abituale, professionale o per tendenza</strong>, cio&#232; chi ha commesso reati con sistematicit&#224; tale da far ritenere costante la sua inclinazione a delinquere</p></li><li><p>chi &#232; <strong>recidivo reiterato</strong>, cio&#232; gi&#224; condannato pi&#249; volte per reati simili, quando la pena concordata supera i due anni</p></li></ul><blockquote><p><em>Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano se si procede per uno dei reati indicati dall&#8217;articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale ovvero nei confronti di coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ai sensi dell&#8217;articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 94-quater, comma 1</strong></p></blockquote><p>Una volta ammessa la richiesta, l&#8217;imputato ha <strong>sessanta giorni</strong> per presentare la documentazione tecnica. Durante questo periodo si sospendono i termini della custodia cautelare, la detenzione preventiva applicata prima della sentenza definitiva.</p><div class="embedded-post-wrap" data-attrs="{&quot;id&quot;:214115106,&quot;url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it/p/senato-astensione-camera-scontro-94-ter&quot;,&quot;publication_id&quot;:8381391,&quot;embedding_publication_id&quot;:8381391,&quot;publication_name&quot;:&quot;Gazzetta Civica&quot;,&quot;publication_logo_url&quot;:&quot;https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!ZxGH!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F0c946ce3-a248-46d8-85ba-4dec58891c7b_500x500.png&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Al Senato l'astensione, alla Camera lo scontro sulla detenzione terapeutica&quot;,&quot;truncated_body_text&quot;:&quot;Il disegno di legge sulla detenzione domiciliare terapeutica per condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti ha attraversato il Parlamento tra giugno e luglio 2026.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2026-09-05T06:48:46.679Z&quot;,&quot;like_count&quot;:0,&quot;comment_count&quot;:0,&quot;bylines&quot;:[],&quot;utm_campaign&quot;:null,&quot;belowTheFold&quot;:true,&quot;type&quot;:&quot;newsletter&quot;,&quot;language&quot;:&quot;en&quot;,&quot;source&quot;:null}" data-component-name="EmbeddedPostToDOM"><a class="embedded-post" native="true" href="https://www.gazzettacivica.it/p/senato-astensione-camera-scontro-94-ter?utm_source=substack&amp;utm_campaign=post_embed&amp;utm_medium=web&amp;embedding_publication_id=8381391"><div class="embedded-post-header"><img class="embedded-post-publication-logo" src="https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!ZxGH!,w_56,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F0c946ce3-a248-46d8-85ba-4dec58891c7b_500x500.png" loading="lazy"><span class="embedded-post-publication-name">Gazzetta Civica</span></div><div class="embedded-post-title-wrapper"><div class="embedded-post-title">Al Senato l'astensione, alla Camera lo scontro sulla detenzione terapeutica</div></div><div class="embedded-post-body">Il disegno di legge sulla detenzione domiciliare terapeutica per condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti ha attraversato il Parlamento tra giugno e luglio 2026&#8230;</div><div class="embedded-post-cta-wrapper"><span class="embedded-post-cta">Read more</span></div><div class="embedded-post-meta">25 days ago</div></a></div><p>Il pubblico ministero trasmette poi gli atti al magistrato di sorveglianza, il giudice specializzato nel controllo dell&#8217;esecuzione delle pene, che ha <strong>quarantacinque giorni</strong> per applicare la misura salvo ragioni sopravvenute. Contro l&#8217;ordinanza si pu&#242; proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro dieci giorni, e contro la decisione del tribunale &#232; ammesso il ricorso in cassazione.</p><p>Le norme transitorie estendono questo canale anche ai processi gi&#224; iniziati alla data del 21 agosto 2026, purch&#233; non sia ancora stata pronunciata la sentenza di primo grado. L&#8217;imputato che porta prove della propria dipendenza pu&#242; ottenere la sospensione del dibattimento per almeno quarantacinque giorni, durante i quali si fermano anche la prescrizione e i termini di custodia cautelare.</p><h3>Chi valuta la dipendenza e chi controlla il programma</h3><p>Le valutazioni cliniche sui candidati alla misura restano ai <strong>SerDP</strong>, i servizi pubblici territoriali per le dipendenze, ma la loro composizione cambia. Alle unit&#224; sanitarie si aggiunge un componente designato dall&#8217;ufficio di esecuzione penale esterna, il servizio del Ministero della giustizia che segue chi sconta la pena fuori dal carcere, e all&#8217;occorrenza un ulteriore rappresentante del provveditorato regionale dell&#8217;amministrazione penitenziaria.</p><p>Per garantire che i criteri di accertamento della dipendenza siano gli stessi in tutta Italia, la legge istituisce una <strong>commissione centrale</strong> presso la Presidenza del Consiglio, incaricata di elaborare le linee guida.</p><p>La composizione e il funzionamento saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio adottato entro <strong>centoventi giorni</strong> dall&#8217;entrata in vigore, quindi indicativamente entro il 19 dicembre 2026. I componenti non ricevono compensi, gettoni o rimborsi.</p><p>Durante il percorso terapeutico, il responsabile della struttura invia una <strong>relazione semestrale</strong> al SerDP e all&#8217;ufficio di esecuzione penale esterna e segnala in ogni momento all&#8217;autorit&#224; giudiziaria le eventuali violazioni. Al termine del programma &#232; l&#8217;ufficio di esecuzione penale esterna a trasmettere una relazione finale al giudice.</p><h3>Gli esiti del percorso terapeutico e le loro conseguenze</h3><p>Gli esiti del percorso terapeutico determinano due scenari opposti, entrambi disciplinati in modo netto.</p><p>Se il programma &#232; concluso positivamente, il magistrato di sorveglianza pu&#242; disporre l&#8217;affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare <strong>anche quando la pena residua supera i limiti ordinari</strong>, purch&#233; non superi le soglie della nuova misura aumentate della met&#224; per i reati comuni, o di un quarto per i reati pi&#249; gravi.</p><p>La soglia passa cos&#236;, di fatto, da otto a dodici anni di pena residua gestibile fuori dal carcere quando il percorso ha funzionato.</p><blockquote><p><em>Se il programma terapeutico risulta positivamente concluso, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, ai fini del reinserimento sociale, pu&#242; disporre l&#8217;affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare anche quando la pena residua, pur se determinata ai sensi dell&#8217;articolo 663 del codice di procedura penale, supera quelle previste, rispettivamente, dagli articoli 47 e 47-ter della legge n. 354 del 1975, sempre che non siano superati i limiti di pena indicati nel comma 1 del presente articolo, aumentati della met&#224;, ovvero di un quarto ove si tratti di titolo esecutivo comprendente un reato di cui all&#8217;articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 94-ter, comma 7</strong></p></blockquote><p>Quando invece emergono violazioni delle prescrizioni, la revoca deve arrivare <strong>entro cinque giorni</strong> dalla segnalazione o dall&#8217;accertamento dell&#8217;esito negativo. La pena che resta da scontare non pu&#242; essere sostituita con nessun&#8217;altra misura alternativa, e si torna alla detenzione ordinaria.</p><blockquote><p><em>L&#8217;autorit&#224; giudiziaria provvede alla revoca con immediatezza e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla segnalazione delle violazioni o dall&#8217;accertamento che il programma terapeutico si &#232; concluso non positivamente, salvo quanto indicato al primo periodo. Nel caso di revoca disposta ai sensi del terzo periodo, la pena residua non pu&#242; essere sostituita con altra misura.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 94-ter, comma 6</strong></p></blockquote><p>Esiste una via di mezzo: se il programma non si &#232; concluso positivamente ma la relazione finale esclude violazioni, il condannato pu&#242; chiedere il trasferimento in un&#8217;altra struttura, per un massimo di due volte, senza che la durata complessiva della cura si allunghi.</p><h3>Le risorse economiche e i tempi di attuazione</h3><p>L&#8217;attuazione poggia su un fondo istituito presso il Ministero della salute con una dotazione annuale di <strong>19.436.250 euro</strong> a partire dal 2026.</p><blockquote><p><em>Per l&#8217;attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero della salute &#232; istituito un fondo con una dotazione pari a euro 19.436.250 annui a decorrere dall&#8217;anno 2026.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 6, comma 1</strong></p></blockquote><p>La copertura arriva da due canali. Cinque milioni provengono dall&#8217;abrogazione di una precedente destinazione di spesa contenuta nel decreto legge sulle carceri del luglio 2024, che allocava fondi alle strutture residenziali penitenziarie. I restanti 14.436.250 euro vengono sottratti al Fondo per esigenze indifferibili previsto dalla legge di bilancio del 2014.</p><p>Il Ministero della salute monitora l&#8217;impiego delle risorse per garantire il rispetto del tetto di spesa. Tutte le altre amministrazioni coinvolte, compresa la magistratura di sorveglianza rafforzata dall&#8217;ufficio per il processo, devono attuare la legge senza nuovi oneri e con il personale gi&#224; in servizio.</p><div><hr></div><p class="button-wrapper" data-attrs="{&quot;url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it/about&quot;,&quot;text&quot;:&quot;Scopri di pi&#249;&quot;,&quot;action&quot;:null,&quot;class&quot;:null}" data-component-name="ButtonCreateButton"><a class="button primary" href="https://www.gazzettacivica.it/about"><span>Scopri di pi&#249;</span></a></p><p style="text-align: center;"><strong>Disclaimer</strong>: Questo contenuto &#232; esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Sebbene lavoriamo per garantire la massima precisione, potrebbero essere presenti errori o omissioni. Segnala eventuali inesattezze a <a href="http://redazione@gazzettacivica.it">redazione@gazzettacivica.it</a>.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[PNRR, l'Aula si spacca sul bilancio dell'ultimo miglio]]></title><description><![CDATA[Cinque sedute tra Camera e Senato, opposizioni compatte contro il decreto omnibus e la fiducia, con qualche crepa nella maggioranza]]></description><link>https://www.gazzettacivica.it/p/pnrr-aula-spaccata-bilancio-ultimo-miglio</link><guid isPermaLink="false">https://www.gazzettacivica.it/p/pnrr-aula-spaccata-bilancio-ultimo-miglio</guid><dc:creator><![CDATA[Gazzetta Civica]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 06:41:28 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/26a62d3a-e24d-45c0-a2fd-14146b3fba6a_2400x1260.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>La conversione del decreto-legge 107/2026 si &#232; svolta dal 28 luglio al 5 agosto, con la discussione generale a Montecitorio, l&#8217;esame emendativo e il passaggio finale a Palazzo Madama chiuso dalla questione di fiducia. Il testo, cresciuto in Commissione da 16 a 25 articoli, ha attraversato i principali nodi del PNRR nel suo ultimo miglio: infrastrutture, contabilit&#224; pubblica, energia, lavoro, ex Ilva.</p><p>Il confronto &#232; stato costantemente conflittuale. Le opposizioni hanno votato contro il decreto e la questione di fiducia; la maggioranza ha risposto rivendicando i risultati europei del Piano.</p><div class="callout-block" data-callout="true"><p style="text-align: center;"><em>Camera dei Deputati - Atto <a href="http://www.camera.it/uri-res/N2Ls?urn:camera-it:parlamento:scheda.progetto.legge:camera;19.legislatura;2987">C.2987</a></em></p><p style="text-align: center;"><em>Senato della Repubblica - Atto <a href="http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:parl:ddl:senato;19.legislatura;2001">S.2001</a></em></p></div><h3>Il metodo del decreto tra omnibus, commissari e fiducia finale</h3><p>Il Comitato per la legislazione della Camera aveva segnalato otto finalit&#224; distinte nel testo, insieme all&#8217;assenza dell&#8217;analisi tecnico-normativa. In Senato la Commissione bilancio non ha licenziato il provvedimento entro i termini e il decreto &#232; arrivato in Aula senza relatore.</p><p>La fiducia sull&#8217;articolo unico &#232; stata posta dal ministro Ciriani. Su questa cornice procedurale l&#8217;opposizione ha aperto quasi tutti i propri interventi.</p><blockquote><p><em>Il Governo usa un metodo che svuota il ruolo del Parlamento, proprio mentre ci avviciniamo alla fase conclusiva del pi&#249; grande piano di investimenti pubblici della storia recente di questo Paese.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Elena Sironi (M5S)</strong></p></blockquote><p>Alla Camera Daniela Morfino ha criticato il metodo di governo.</p><blockquote><p><em>Ogni difficolt&#224; la affrontate nello stesso modo: pi&#249; deroghe, pi&#249; commissari, pi&#249; procedure eccezionali, come se la normalit&#224; fosse diventata un ostacolo, come se il funzionamento della pubblica amministrazione fosse un fastidio da aggirare. Ma un Paese non cresce commissariando tutto, cresce facendo funzionare le istituzioni ordinarie.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Daniela Morfino (M5S)</strong></p></blockquote><p>La difesa della maggioranza ha spostato il fuoco dalla forma alla funzione del provvedimento: accelerare procedure e sbloccare cantieri.</p><blockquote><p><em>Siamo di fronte a un decreto-legge che affronta un problema molto concreto: ridurre i tempi della pubblica amministrazione, garantire continuit&#224; agli investimenti e mettere le amministrazioni nelle condizioni di rispettare gli impegni assunti con l&#8217;Unione europea.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Raoul Russo (FdI)</strong></p></blockquote><h3>La contesa sulla paternit&#224; del PNRR</h3><p>Il bilancio dell&#8217;esecuzione del Piano &#232; stato il terreno di battaglia principale. Alla Camera Andrea Mascaretti ha citato i numeri della decima rata.</p><blockquote><p><em>Il nostro Paese ha conseguito tutti gli obiettivi previsti nei tempi stabiliti fino alla nona rata, raggiungendo 416 milestone e target pari a 72,4 per cento dell&#8217;intero Piano, una percentuale superiore alla media degli altri Stati membri dell&#8217;Unione europea. Sul piano finanziario sono gi&#224; stati ottenuti 166 miliardi di euro (oltre l&#8217;85 per cento della dotazione complessiva), mentre gli ultimi 28,4 miliardi saranno collegati al conseguimento degli obiettivi della decima e ultima rata.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Andrea Mascaretti (FDI)</strong></p></blockquote><p>A Palazzo Madama, Silvia Fregolent ha ricordato che Italia Viva aveva sostenuto i primi decreti attuativi durante il governo Draghi, per poi criticare l&#8217;evoluzione successiva.</p><blockquote><p><em>Abbiamo votato i primi decreti non perch&#233; c&#8217;era il ministro Fitto - non ce l&#8217;abbiamo con il ministro Foti - ma ci siamo astenuti o anche sul primo abbiamo votato a favore dicendo: ma come, sul PNRR eravamo a favore durante il periodo Draghi, possiamo essere contrari perch&#233; non c&#8217;&#232; pi&#249; un Presidente del Consiglio a noi amico? Nel frattempo per&#242; voi questo PNRR l&#8217;avete spezzettato e frantumato e gli obiettivi che si prefiggeva li avete tutti bucati: non c&#8217;entrano le rate, che sono le richieste portate a termine, ma oggi si chiede quali lavori sono stati completati.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Silvia Fregolent (IV-CR)</strong></p></blockquote><div class="embedded-post-wrap" data-attrs="{&quot;id&quot;:212667616,&quot;url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it/p/pnrr-opere-strategiche-nuovo-policlinico-roma&quot;,&quot;publication_id&quot;:8381391,&quot;embedding_publication_id&quot;:8381391,&quot;publication_name&quot;:&quot;Gazzetta Civica&quot;,&quot;publication_logo_url&quot;:&quot;https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!ZxGH!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F0c946ce3-a248-46d8-85ba-4dec58891c7b_500x500.png&quot;,&quot;title&quot;:&quot;PNRR opere strategiche e nuovo Policlinico di Roma&quot;,&quot;truncated_body_text&quot;:&quot;Con la legge 7 agosto 2026, n. 152 il Parlamento converte in legge il decreto infrastrutture del 26 giugno 2026 e vi innesta oltre venti nuove disposizioni. Il provvedimento &#232; entrato in vigore il 21 agosto 2026.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2026-09-05T06:40:07.193Z&quot;,&quot;like_count&quot;:0,&quot;comment_count&quot;:0,&quot;bylines&quot;:[],&quot;utm_campaign&quot;:null,&quot;belowTheFold&quot;:true,&quot;type&quot;:&quot;newsletter&quot;,&quot;language&quot;:&quot;en&quot;,&quot;source&quot;:null}" data-component-name="EmbeddedPostToDOM"><a class="embedded-post" native="true" href="https://www.gazzettacivica.it/p/pnrr-opere-strategiche-nuovo-policlinico-roma?utm_source=substack&amp;utm_campaign=post_embed&amp;utm_medium=web&amp;embedding_publication_id=8381391"><div class="embedded-post-header"><img class="embedded-post-publication-logo" src="https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!ZxGH!,w_56,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F0c946ce3-a248-46d8-85ba-4dec58891c7b_500x500.png" loading="lazy"><span class="embedded-post-publication-name">Gazzetta Civica</span></div><div class="embedded-post-title-wrapper"><div class="embedded-post-title">PNRR opere strategiche e nuovo Policlinico di Roma</div></div><div class="embedded-post-body">Con la legge 7 agosto 2026, n. 152 il Parlamento converte in legge il decreto infrastrutture del 26 giugno 2026 e vi innesta oltre venti nuove disposizioni. Il provvedimento &#232; entrato in vigore il 21 agosto 2026&#8230;</div><div class="embedded-post-cta-wrapper"><span class="embedded-post-cta">Read more</span></div><div class="embedded-post-meta">25 days ago</div></a></div><p>La replica della maggioranza al Senato &#232; arrivata con Guido Quintino Liris, che ha ricostruito la genesi delle revisioni come atto necessario.</p><blockquote><p><em>Le modalit&#224; che invece hanno portato a programmare la spesa del PNRR erano talmente sbagliate nei modi e nei tempi da rendersi irrealizzabili, sia per quanto riguarda il monitoraggio interno, sia per le valutazioni che sono state fatte in Europa. Ci&#242; ha costretto il Governo Meloni, il gi&#224; ministro Fitto &#8212; poi Vice Presidente della Commissione europea &#8212; e l&#8217;attuale ministro Foti a porre in essere dei cambiamenti che rendessero questo PNRR finalmente attuabile e concreto.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Guido Quintino Liris (FdI)</strong></p></blockquote><h3>Grandi opere tra Torino-Lione e Piombino</h3><p>Il decreto finanzia 827 milioni per il tratto Avigliana-Orbassano della TAV Torino-Lione e nomina un commissario straordinario per il rigassificatore di Piombino. I due interventi hanno alimentato posizioni opposte nel dibattito.</p><blockquote><p><em>Per il Ministro Salvini la priorit&#224; sembra essere sempre la stessa: il ponte sullo Stretto. Per noi la priorit&#224;, invece, sono i ponti vicino o sotto casa dei cittadini italiani, perch&#233; questa &#232; una differenza enorme. Mentre il Ministro continua a parlare di opere faraoniche, milioni di cittadini percorrono ogni giorno strade dissestate, attraversano viadotti e ponti che per&#242; aspettano una sola cosa, Sottosegretaria: manutenzione.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Daniela Torto (M5S)</strong></p></blockquote><p>Il commissario per Piombino ha concentrato il dibattito sulle scelte energetiche.</p><blockquote><p><em>A proposito di articolo 5, avete nominato il commissario straordinario di Piombino fino al 31 dicembre. Questo la dice lunga sulla vostra visione sull&#8217;energia. Voi puntate ancora sui combustibili fossili, quando avete visto - e abbiamo visto insieme - cosa significa per gli italiani: significa pagare la benzina 2,4 euro al litro.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Filiberto Zaratti (AVS)</strong></p></blockquote><p>Al Senato Elena Testor ha sostenuto invece la linea opposta.</p><blockquote><p><em>Le infrastrutture non sono opere fini a se stesse: sono il presupposto per sostenere il lavoro, facilitare gli scambi commerciali, ridurre i costi per le imprese, rendere pi&#249; efficienti i servizi e rafforzare la coesione territoriale.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Elena Testor (LSP-PSd&#8217;Az)</strong></p></blockquote><h3>La gara intercity e le clausole sociali per i ferrovieri</h3><p>Nella seduta finale alla Camera, il dibattito si &#232; concentrato sull&#8217;emendamento governativo 1.600, che ha sostituito il lotto unico con pi&#249; lotti per la gara intercity. Andrea Casu ha condotto il tentativo emendativo dell&#8217;opposizione.</p><blockquote><p><em>Noi non stiamo chiedendo altro che di mettere, nella proposta emendativa di maggioranza, quello che il presidente Deidda ha detto in quest&#8217;Aula pochi minuti fa, cio&#232; che da parte della maggioranza vi &#232; la volont&#224; politica di garantire effettivamente tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti in questa gara che &#8212; ricordiamolo &#8212;, attraverso la riformulazione dell&#8217;emendamento di maggioranza, avr&#224; avvio entro il 31 dicembre di quest&#8217;anno.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Andrea Casu (PD-IDP)</strong></p></blockquote><p>Sul piano tecnico &#232; intervenuta Maria Cecilia Guerra.</p><blockquote><p><em>La clausola sociale c&#8217;&#232; gi&#224;, lo sapevamo &#8212; grazie &#8212;, ma lo sapevamo anche perch&#233; ci siamo battuti, perch&#233; nel codice degli appalti fosse messa la clausola sociale, anche rafforzata rispetto a proposte alternative che ci erano state fatte. La proposta che noi facciamo tiene conto anche dell&#8217;esperienza dell&#8217;applicazione di quelle clausole sociali, dell&#8217;insufficienza &#8212; ahim&#232; &#8212; di quelle clausole sociali che sono nate in un contesto particolare e, cio&#232;, giustissimamente, per garantire la continuit&#224; dell&#8217;occupazione nel caso di cambio di appalto, ma che non si estendono &#8212; come invece noi proponiamo in questo caso &#8212; per tener conto della necessit&#224; di garantire l&#8217;uniformit&#224; delle condizioni di lavoro e la qualit&#224; delle tutele.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Maria Cecilia Guerra (PD-IDP)</strong></p></blockquote><p>La risposta governativa &#232; arrivata dal ministro Foti.</p><blockquote><p><em>L&#8217;equilibrio che si &#232; raggiunto &#232; un equilibrio che non pu&#242; prescindere da una valutazione che lei conosce meglio di me, e cio&#232; che il codice dei contratti pubblici non &#232; stato approvato a prescindere da quella che &#232; la normativa europea, ma in linea con la normativa europea. Io non ho difficolt&#224; a dire che, se vi sono ulteriori norme in linea con quella che &#232; la normativa europea, noi possiamo studiarle.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Tommaso Foti, Ministro (FDI)</strong></p></blockquote><p>Nel dibattito &#232; intervenuto Luigi Marattin, componente del Gruppo Misto.</p><blockquote><p><em>Il presidente Deidda, in un intervento che mi ha lasciato sconvolto, fondamentalmente ha detto: ma che volete da me? &#200; colpa dell&#8217;Europa! Ha detto cio&#232;: se non fosse stato per l&#8217;Europa, con il cavolo che noi avremmo messo un po&#8217; di concorrenza nel sistema ferroviario, perch&#233; noi non abbiamo nel DNA la concorrenza, siamo l&#8217;unica destra del mondo che non ha la concorrenza.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Luigi Marattin (MISTO)</strong></p></blockquote><h3>Rider, caldo estremo ed ex Ilva tra le tutele mancanti</h3><p>Il fondo per i lavoratori esposti al caldo &#232; stato ridotto da 33 a 15 milioni ed esclude rider e autonomi. Su questa esclusione Dario Carotenuto &#232; intervenuto anche sui camionisti, segnalando una multa fino a 444 euro per chi accende l&#8217;aria condizionata a motore spento in sosta.</p><blockquote><p><em>Quel ragazzo che pedala qui fuori ha una sola scelta: o pedala con i 40 gradi che ci sono o non incassa e, quindi, non mette il piatto a tavola. Questo &#232; il ricatto osceno a cui lo costringete. Allora, noi vi chiedevamo tre cose, avevamo aggiunto tre righe, ossia che le tutele valgano a prescindere dal contratto, che ci sia un sostegno al reddito quando scatta l&#8217;allerta e che siano le piattaforme a fermarsi per obbligo e non per gentile concessione.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Dario Carotenuto (M5S)</strong></p></blockquote><p>Le riformulazioni degli ordini del giorno proposte dal Governo, con la formula &#8220;a valutare l&#8217;opportunit&#224; di&#8221; premessa agli impegni, sono state respinte dall&#8217;opposizione.</p><blockquote><p><em>Non si pu&#242; dire &#8220;a valutare di&#8221;, &#8220;a valutare che&#8221;, &#8220;a valutare forse&#8221; rispetto ai ciclofattorini, rispetto ai rider. Non si capisce per quale motivo queste fattispecie di lavoratori e lavoratrici non abbiano diritto ad avere una cassa integrazione di fronte alle ondate di calore. &#200; uno scandalo.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Arturo Scotto (PD-IDP)</strong></p></blockquote><p>Sul fronte parallelo di Taranto, la sentenza della Corte d&#8217;appello di Milano che imponeva la messa in sicurezza dell&#8217;area a caldo entro 90 giorni ha alimentato la richiesta di intervento immediato sul decreto.</p><blockquote><p><em>Si dice una cosa semplice e banale, ma &#232; drammatica e inaccettabile la posizione contraria del Governo. Si dice di procedere alla rimozione integrale dell&#8217;amianto ancora presente negli impianti dell&#8217;industria siderurgica e di ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Angelo Bonelli (AVS)</strong></p></blockquote><h3>La nota dissonante dentro la maggioranza</h3><p>Al Senato, nel giorno della fiducia, Claudio Borghi ha aggiunto una nota tecnica alla dichiarazione di voto della Lega.</p><blockquote><p><em>Dobbiamo, dunque, impiegare ingenti risorse economiche e umane per riuscire a completare una misura che &#8212; lo vorrei ricordare per un&#8217;ultima volta &#8212; anche se l&#8217;ho fatto tante altre volte, non &#232; spesa addizionale. Io, ogni volta che sento che, grazie al PNRR, dovevamo crescere, ricordo che non un centesimo delle cose fatte all&#8217;interno del PNRR va fuori dal perimetro del deficit.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Claudio Borghi (LSP-PSd&#8217;Az)</strong></p></blockquote><div><hr></div><p class="button-wrapper" data-attrs="{&quot;url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it/about&quot;,&quot;text&quot;:&quot;Scopri di pi&#249;&quot;,&quot;action&quot;:null,&quot;class&quot;:null}" data-component-name="ButtonCreateButton"><a class="button primary" href="https://www.gazzettacivica.it/about"><span>Scopri di pi&#249;</span></a></p><p style="text-align: center;"><strong>Disclaimer</strong>: Questo contenuto &#232; esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Sebbene lavoriamo per garantire la massima precisione, potrebbero essere presenti errori o omissioni. Segnala eventuali inesattezze a <a href="http://redazione@gazzettacivica.it">redazione@gazzettacivica.it</a>.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[PNRR opere strategiche e nuovo Policlinico di Roma]]></title><description><![CDATA[La conversione del decreto infrastrutture proroga i cantieri PNRR, sospende il recupero dell'anticipazione negli appalti in corso e affida al presidente del Lazio i poteri di commissario]]></description><link>https://www.gazzettacivica.it/p/pnrr-opere-strategiche-nuovo-policlinico-roma</link><guid isPermaLink="false">https://www.gazzettacivica.it/p/pnrr-opere-strategiche-nuovo-policlinico-roma</guid><dc:creator><![CDATA[Gazzetta Civica]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 06:40:07 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/0f066288-9e16-4b43-885a-24d603571527_2400x1260.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Con la legge 7 agosto 2026, n. 152 il Parlamento converte in legge il decreto infrastrutture del 26 giugno 2026 e vi innesta oltre venti nuove disposizioni. Il provvedimento &#232; entrato in vigore il <strong>21 agosto 2026</strong>.</p><p>Mette mano contemporaneamente a cantieri pubblici, servizi ferroviari, sanit&#224; capitolina, energia, PNRR (il Piano nazionale di ripresa e resilienza), contabilit&#224; dello Stato e tutele del lavoro stagionale. &#200; una legge omnibus che riscrive scadenze, sblocca risorse europee e apre nuovi canali di gestione straordinaria per interventi ritenuti strategici.</p><div class="callout-block" data-callout="true"><p style="text-align: center;"><em>Legge <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-08-20&amp;atto.codiceRedazionale=26G00165&amp;tipoDettaglio=singolavigenza&amp;dataVigenza=21/08/2026">n. 152/26</a> del 7 agosto 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/08/20/192/sg/pdf">n. 192</a> del 20 agosto 2026</em></p></div><h3>Un commissario straordinario per il nuovo Policlinico Umberto I di Roma</h3><p>L&#8217;art. 7-ter, introdotto in sede di conversione, interviene sul <strong>Policlinico Umberto I</strong> di Roma. La conversione trasforma il precedente semplice trasferimento del compendio immobiliare alla regione Lazio in un vero e proprio cantiere di rigenerazione urbana.</p><p>La legge nomina <strong>Commissario straordinario</strong> il <strong>Presidente pro tempore della regione Lazio</strong> e gli affida il coordinamento dell&#8217;intera azione amministrativa necessaria per l&#8217;approvazione del progetto, la localizzazione del sito e la realizzazione del nuovo Policlinico.</p><p>I poteri del Commissario sono molto ampi. Pu&#242; decidere per ordinanza, saltando gran parte delle procedure ordinarie, con solo tre argini invalicabili.</p><blockquote><p><em>Il Commissario straordinario pu&#242; provvedere mediante ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia [&#8230;] del codice dei beni culturali e del paesaggio [&#8230;] nonch&#233; dei vincoli inderogabili derivanti dall&#8217;appartenenza all&#8217;Unione europea.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 7-ter</strong></p></blockquote><p>Concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta e valutazioni ambientali, igienico-sanitarie e antincendio confluiscono tutti in un&#8217;unica <strong>autorizzazione unica</strong>, rilasciata al termine di una conferenza di servizi. Il rilascio ha effetto di <strong>dichiarazione di pubblica utilit&#224;, indifferibilit&#224; e urgenza</strong> delle opere e vale come variante urbanistica automatica. In caso di dissenso di un&#8217;amministrazione, il Commissario pu&#242; portare la questione al Consiglio dei ministri.</p><p>Sulle gare, la legge introduce tre alleggerimenti:</p><ul><li><p>le verifiche antimafia partono gi&#224; alla chiusura del termine di presentazione delle offerte;</p></li><li><p>la consegna dei lavori pu&#242; avvenire in via d&#8217;urgenza prima ancora della firma del contratto;</p></li><li><p>&#232; ammessa la modifica del contratto per lavori supplementari senza nuovo affidamento nei limiti della direttiva europea sugli appalti.</p></li></ul><p>L&#8217;incarico ha una durata rigida: cessa quando gli interventi sono completati e comunque <strong>non oltre il 31 dicembre 2030</strong>. Il Commissario non riceve alcun compenso e pu&#242; avvalersi delle strutture della regione Lazio e di <strong>massimo cinque esperti</strong> che operano a titolo gratuito.</p><h3>Un respiro finanziario per gli appalti pubblici in corso fino a fine anno</h3><p>Il caro-materiali derivante dai conflitti in corso in Medio Oriente si &#232; tradotto per molte imprese di costruzione in un problema di liquidit&#224; immediata. La conversione risponde inserendo una misura ponte. Le stazioni appaltanti, cio&#232; le amministrazioni che affidano i lavori, possono sospendere la restituzione dell&#8217;<strong>anticipazione</strong>, ovvero la somma versata all&#8217;appaltatore all&#8217;inizio del cantiere che di norma viene trattenuta a scalare dalle prime fatture successive.</p><blockquote><p><em>Le stazioni appaltanti sono autorizzate a sospendere, su richiesta dell&#8217;appaltatore, il recupero dell&#8217;anticipazione [&#8230;] per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 1-bis, comma 1, D.L. 107/2026</strong></p></blockquote><p>Il meccanismo funziona a domanda: &#232; l&#8217;impresa a doverla chiedere, la stazione appaltante decide. La misura ha una scadenza rigida al <strong>31 dicembre 2026</strong> e opera nei limiti delle risorse gi&#224; stanziate. Esclusi tutti i cantieri finanziati anche solo in parte dal PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, dove le regole europee di rendicontazione non consentono deroghe di questo tipo.</p><div class="embedded-post-wrap" data-attrs="{&quot;id&quot;:212668570,&quot;url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it/p/pnrr-aula-spaccata-bilancio-ultimo-miglio&quot;,&quot;publication_id&quot;:8381391,&quot;embedding_publication_id&quot;:8381391,&quot;publication_name&quot;:&quot;Gazzetta Civica&quot;,&quot;publication_logo_url&quot;:&quot;https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!ZxGH!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F0c946ce3-a248-46d8-85ba-4dec58891c7b_500x500.png&quot;,&quot;title&quot;:&quot;PNRR, l'Aula si spacca sul bilancio dell'ultimo miglio&quot;,&quot;truncated_body_text&quot;:&quot;La conversione del decreto-legge 107/2026 si &#232; svolta dal 28 luglio al 5 agosto, con la discussione generale a Montecitorio, l&#8217;esame emendativo e il passaggio finale a Palazzo Madama chiuso dalla questione di fiducia. Il testo, cresciuto in Commissione da 16 a 25 articoli, ha attraversato i principali nodi del PNRR nel suo ultimo miglio: infrastrutture,&#8230;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2026-09-05T06:41:28.127Z&quot;,&quot;like_count&quot;:0,&quot;comment_count&quot;:0,&quot;bylines&quot;:[],&quot;utm_campaign&quot;:null,&quot;belowTheFold&quot;:true,&quot;type&quot;:&quot;newsletter&quot;,&quot;language&quot;:&quot;en&quot;,&quot;source&quot;:null}" data-component-name="EmbeddedPostToDOM"><a class="embedded-post" native="true" href="https://www.gazzettacivica.it/p/pnrr-aula-spaccata-bilancio-ultimo-miglio?utm_source=substack&amp;utm_campaign=post_embed&amp;utm_medium=web&amp;embedding_publication_id=8381391"><div class="embedded-post-header"><img class="embedded-post-publication-logo" src="https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!ZxGH!,w_56,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F0c946ce3-a248-46d8-85ba-4dec58891c7b_500x500.png" loading="lazy"><span class="embedded-post-publication-name">Gazzetta Civica</span></div><div class="embedded-post-title-wrapper"><div class="embedded-post-title">PNRR, l'Aula si spacca sul bilancio dell'ultimo miglio</div></div><div class="embedded-post-body">La conversione del decreto-legge 107/2026 si &#232; svolta dal 28 luglio al 5 agosto, con la discussione generale a Montecitorio, l&#8217;esame emendativo e il passaggio finale a Palazzo Madama chiuso dalla questione di fiducia. Il testo, cresciuto in Commissione da 16 a 25 articoli, ha attraversato i principali nodi del PNRR nel suo ultimo miglio: infrastrutture&#8230;</div><div class="embedded-post-cta-wrapper"><span class="embedded-post-cta">Read more</span></div><div class="embedded-post-meta">25 days ago</div></a></div><h3>Le gare ferroviarie intercity con pi&#249; trasparenza sul materiale rotabile</h3><p>Il MIT, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovr&#224; avviare entro il <strong>31 dicembre 2026</strong> la procedura competitiva per i servizi ferroviari intercity, quelli a media e lunga percorrenza sostenuti da contratti di servizio pubblico. La legge di conversione aggiunge due tasselli pensati per rendere la gara pi&#249; contendibile.</p><p>Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono trasmettere al MIT i dati aggiornati sul <strong>materiale rotabile</strong>, cio&#232; treni, locomotive e carrozze disponibili per i contratti, con dettaglio dello stato di manutenzione: la prima volta entro <strong>45 giorni</strong> dall&#8217;entrata in vigore, poi ogni anno entro il <strong>28 febbraio</strong>. Sulla base di questi dati il MIT redige una relazione annuale e la mette a disposizione dei potenziali concorrenti almeno <strong>dodici mesi prima</strong> della gara (tre mesi in prima applicazione).</p><p>In parallelo, il MIT deve rendere disponibile all&#8217;operatore che vince la gara il <strong>materiale rotabile di propriet&#224; dello Stato</strong>, garantendo condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie. L&#8217;obiettivo dichiarato &#232; consentire ai potenziali concorrenti un&#8217;adeguata valutazione tecnico-economica propedeutica alla formulazione dell&#8217;offerta, garantendo l&#8217;effettiva parit&#224; di trattamento.</p><h3>Un commissario per accelerare gli impianti energetici strategici</h3><p>Sugli impianti energetici considerati strategici per la continuit&#224; degli approvvigionamenti, il Governo deve nominare entro <strong>trenta giorni</strong> dall&#8217;entrata in vigore del decreto un Commissario straordinario con incarico di <strong>nove mesi</strong>. Il Commissario subentra in tutti i procedimenti amministrativi in corso e deve concluderli entro <strong>duecento giorni</strong> con un unico provvedimento autorizzatorio.</p><p>La legge di conversione allarga il perimetro dell&#8217;atto commissariale: al suo interno rientrano ora anche le <strong>autorizzazioni integrate ambientali</strong> (AIA), lo strumento di controllo previsto per gli impianti a maggiore impatto ambientale. Le amministrazioni interessate devono trasmettere la documentazione al Commissario entro quindici giorni dalla richiesta. Il Commissario pu&#242; operare in deroga a quasi ogni norma di legge, con l&#8217;eccezione della disciplina penale, dell&#8217;antimafia, dei beni culturali e dei vincoli europei. Non riceve emolumenti.</p><h3>Tutele per chi lavora nei cantieri e nei campi durante le ondate di calore</h3><p>Per il periodo compreso tra il <strong>1&#176; luglio e il 31 dicembre 2026</strong> la legge apre l&#8217;accesso alla cassa integrazione ordinaria anche alle imprese edili e delle infrastrutture nei casi in cui la sospensione dell&#8217;attivit&#224; sia dovuta a eventi non evitabili, incluse le <strong>straordinarie ondate di calore</strong>. Le imprese che presentano domanda sono esonerate dal contributo addizionale normalmente dovuto.</p><blockquote><p><em>I benefici [&#8230;] sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l&#8217;anno 2026. L&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri [&#8230;] non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 6, comma 1, D.L. 107/2026</strong></p></blockquote><p>Per gli <strong>operai agricoli</strong>, nello stesso periodo, il trattamento per intemperie stagionali scatta anche quando l&#8217;orario giornaliero &#232; ridotto della met&#224; e a prescindere dal numero di giornate lavorate. Le integrazioni si sommano al lavoro effettivo per raggiungere le <strong>181 giornate</strong> necessarie ad accedere alla disoccupazione agricola. Il limite di spesa dedicato &#232; di <strong>10,3 milioni di euro</strong> per il 2026, con una copertura complessiva di 15,2 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.</p><h3>La Sogin gestisce la dismissione del reattore Galilei e il rimpatrio dell&#8217;EURACOS</h3><p>La legge affida a <strong>Sogin S.p.A.</strong>, la societ&#224; pubblica incaricata dello smantellamento degli impianti nucleari, due operazioni specifiche. La prima &#232; la disattivazione del reattore <strong>&#171;RTS-1 G. Galilei&#187;</strong> della Marina militare: trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi passano interamente a Sogin, previa autorizzazione del Ministero della difesa e presentazione del cronoprogramma.</p><p>La seconda operazione riguarda il rimpatrio negli Stati Uniti delle materie nucleari fissili speciali del convertitore <strong>EURACOS</strong> (Enriched URAnium COnverter Source), detenuto dall&#8217;Universit&#224; di Pavia e depositato presso il Laboratorio energia nucleare applicata.</p><p>L&#8217;autorizzazione spetta al Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica (MASE), che deve sentire il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell&#8217;universit&#224; e della ricerca e acquisire il parere obbligatorio dell&#8217;ISIN, l&#8217;Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. La copertura di entrambe le operazioni pesa sulle risorse gi&#224; stanziate per gli oneri nucleari.</p><h3>Il PNRR ricalibra le risorse e proroga i termini per turismo, cultura e opere idriche</h3><p>Il capitolo PNRR della legge &#232; denso. La conversione integra la dotazione di quattro investimenti per un totale di circa <strong>1.053,9 milioni di euro</strong>, cos&#236; ripartiti:</p><ul><li><p>circa 576 milioni per le <strong>infrastrutture idriche</strong>;</p></li><li><p>246 milioni per le <strong>rinnovabili destinate alle comunit&#224; energetiche</strong>;</p></li><li><p>quasi 32 milioni per l&#8217;<strong>autoproduzione di energia nelle piccole e medie imprese</strong>;</p></li><li><p>200 milioni per l&#8217;<strong>efficientamento energetico dell&#8217;edilizia residenziale pubblica</strong>.</p></li></ul><p>I soggetti attuatori possono avviare gli adempimenti anche prima che il Consiglio europeo perfezioni formalmente la decisione di riprogrammazione, e i tempi di registrazione degli atti alla Corte dei conti sono ridotti di un terzo.</p><p>Sul fronte proroghe la legge interviene su pi&#249; cantieri:</p><ul><li><p>il termine per completare gli investimenti PNRR nelle <strong>strutture ricettive turistiche</strong> slitta dal 30 giugno al <strong>31 agosto 2026</strong>, e il Ministero del turismo &#232; autorizzato a istruire le pratiche anche dopo la scadenza nel limite delle risorse assegnate;</p></li><li><p>la struttura di supporto del Ministero della cultura, la <strong>Soprintendenza speciale per il PNRR</strong> e la societ&#224; pubblica <strong>ALES</strong>, il braccio operativo del ministero per i servizi culturali, vedono la propria operativit&#224; prorogata al <strong>31 dicembre 2029</strong>;</p></li><li><p>il Commissario per l&#8217;emergenza idrica in Romagna riceve nuovi poteri per il potenziamento dell&#8217;<strong>Acquedotto della Romagna</strong>, con il prolungamento della galleria a servizio della diga di Ridracoli fino al fiume Rabbi e la rifunzionalizzazione della capacit&#224; di invaso del lago di Quarto.</p></li></ul><blockquote><p><em>Gli interventi di cui al presente articolo rivestono carattere emergenziale e di rilevanza strategica per la sicurezza idrica del territorio.</em></p><p style="text-align: right;"><strong>Art. 7-bis, comma 1, D.L. 107/2026</strong></p></blockquote><p>Sono inoltre abrogati due vincoli di destinazione che pesavano sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, le cui risorse rientrano nella disponibilit&#224; del Fondo. Cresce la dotazione annua del Fondo per lo spettacolo, che passa da 610 a <strong>660 milioni di euro</strong> per il 2026 e da 500 a <strong>650 milioni</strong> per il 2027. La legge stanzia infine <strong>20 milioni di euro</strong> per la nascita di un polo dell&#8217;industria culturale e creativa legato a <strong>Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026</strong>.</p><h3>La contabilit&#224; pubblica unificata arriva entro il 2030 con stime ISTAT trimestrali</h3><p>La riforma della <strong>contabilit&#224; economico-patrimoniale</strong> delle pubbliche amministrazioni prosegue il percorso tracciato dal PNRR. Le amministrazioni della cosiddetta fase pilota adottano il nuovo sistema <strong>entro l&#8217;esercizio 2030</strong>, mentre per le altre il Ministero dell&#8217;economia definisce un regime semplificato con propri decreti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale adottano il sistema solo previa autorizzazione ministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni.</p><p>Presso la Ragioneria Generale dello Stato nasce un nuovo ufficio dedicato alla contabilit&#224; accrual, il sistema che registra costi e ricavi nel momento in cui si manifestano anzich&#233; quando si incassa o paga. L&#8217;ufficio, denominato <strong>&#171;Servizio centrale per la contabilit&#224; accrual&#187;</strong>, &#232; articolato in quattro uffici dirigenziali non generali.</p><p>La sperimentazione degli schemi di bilancio parte gi&#224; dal <strong>2026</strong>; i decreti per gli enti territoriali arriveranno entro il <strong>30 giugno 2027</strong> con parere obbligatorio delle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti, un tassello aggiunto proprio in sede di conversione.</p><p>Sul fronte statistico, a decorrere dal <strong>1&#176; gennaio 2027</strong> l&#8217;ISTAT produrr&#224; con <strong>cadenza trimestrale</strong> le stime sul livello di indebitamento delle pubbliche amministrazioni, disaggregate per sottosettore secondo il regolamento europeo che disciplina la materia. I dati saranno trasmessi al Ministero dell&#8217;economia entro cinque giorni dalla pubblicazione di Eurostat, per essere pubblicati sul sito istituzionale.</p><h3>Contributo sulle spedizioni di modico valore rinviato all&#8217;autunno</h3><p>Il <strong>contributo sulle spedizioni di modico valore</strong>, la piccola imposta introdotta dalla legge di bilancio 2026 sulle spedizioni al di sotto di una certa soglia di prezzo pensata per riequilibrare la concorrenza tra grande e-commerce internazionale e piccolo commercio, vede l&#8217;entrata in applicazione posticipata dal 1&#176; luglio al <strong>1&#176; ottobre 2026</strong>.</p><p>&#200; la seconda proroga in pochi mesi: la precedente aveva gi&#224; spostato il debutto dal 1&#176; gennaio al 1&#176; luglio. La copertura degli oneri &#232; fissata in <strong>61,25 milioni di euro</strong> per il 2026.</p><h3>Piccoli interventi mirati sui territori</h3><p>La conversione porta con s&#233; anche una nutrita lista di misure locali, molte aggiunte in sede parlamentare:</p><ul><li><p><strong>300.000 euro nel 2026 e 800.000 nel 2027</strong> al Comune di <strong>Serravalle Scrivia</strong> per la progettazione di nuove opere viarie, da utilizzare entro il 31 dicembre 2027 a pena di revoca;</p></li><li><p><strong>1 milione nel 2026 e 1,5 milioni nel 2027</strong> per il potenziamento del <strong>trasporto pubblico locale nella provincia di Brescia</strong>;</p></li><li><p><strong>2,5 milioni</strong> al Comune di <strong>Tropea</strong> per un ascensore di collegamento tra il centro storico e il lungomare, da utilizzare entro il 31 dicembre 2028;</p></li><li><p>proroga al <strong>3 agosto 2028</strong> e al <strong>10 dicembre 2028</strong> dei termini per i decreti di esproprio del collegamento intermodale <strong>Roma-Latina</strong> e del collegamento autostradale <strong>Cisterna-Valmontone</strong>;</p></li><li><p><strong>50,2 milioni di euro</strong> distribuiti fino al 2030 per le opere compensative del nuovo collegamento ferroviario <strong>Torino-Lione</strong>;</p></li><li><p>l&#8217;ingresso tra le opere strategiche gi&#224; finanziate di tre interventi stradali lombardi e della tratta ferroviaria Milano-Venezia nel tratto <strong>Pioltello-Treviglio</strong>.</p></li></ul><h3>Il quadro complessivo</h3><p>Il quadro complessivo restituisce un provvedimento omnibus che risponde a esigenze molto diverse tra loro: sbloccare cantieri fermi, dare respiro finanziario alle imprese in un ciclo di caro-materiali che dura da anni, gestire con procedure straordinarie interventi ritenuti strategici (dal Policlinico all&#8217;energia) e chiudere alcune partite tecniche del PNRR nell&#8217;imminenza dei termini europei.</p><p>Molte disposizioni sono gi&#224; efficaci dal 21 agosto 2026, dalla sospensione dell&#8217;anticipazione negli appalti al nuovo perimetro dei poteri del commissario per l&#8217;energia, dagli affidamenti a Sogin per i due dossier nucleari alla proroga degli investimenti PNRR nel turismo.</p><p>Altre misure, come la contabilit&#224; economico-patrimoniale unica delle pubbliche amministrazioni, i cantieri del Policlinico Umberto I e la sperimentazione trimestrale dell&#8217;ISTAT, proiettano i propri effetti fino alla fine del decennio.</p><p>La legge disegna scadenze strette per un numero significativo di adempimenti e trasferisce poteri ampi a figure commissariali che, in autonomia, dovranno rispondere alle attese senza il paracadute delle procedure ordinarie.</p><div><hr></div><p class="button-wrapper" data-attrs="{&quot;url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it/about&quot;,&quot;text&quot;:&quot;Scopri di pi&#249;&quot;,&quot;action&quot;:null,&quot;class&quot;:null}" data-component-name="ButtonCreateButton"><a class="button primary" href="https://www.gazzettacivica.it/about"><span>Scopri di pi&#249;</span></a></p><p style="text-align: center;"><strong>Disclaimer</strong>: Questo contenuto &#232; esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Sebbene lavoriamo per garantire la massima precisione, potrebbero essere presenti errori o omissioni. Segnala eventuali inesattezze a <a href="http://redazione@gazzettacivica.it">redazione@gazzettacivica.it</a>.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il Parlamento lavora, ma chi lo capisce davvero? Nasce Gazzetta Civica.]]></title><description><![CDATA[Leggere il testo di una legge appena approvata &#232; spesso un&#8217;impresa impossibile.]]></description><link>https://www.gazzettacivica.it/p/il-parlamento-lavora-ma-chi-lo-capisce</link><guid isPermaLink="false">https://www.gazzettacivica.it/p/il-parlamento-lavora-ma-chi-lo-capisce</guid><dc:creator><![CDATA[Gazzetta Civica]]></dc:creator><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 08:16:11 GMT</pubDate><enclosure url="https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/3733adfa-ed74-4d33-938b-f34c1d5b0c70_2400x1260.png" length="0" type="image/jpeg"/><content:encoded><![CDATA[<p>Leggere il testo di una legge appena approvata &#232; spesso un&#8217;impresa impossibile. Linguaggi tecnici impenetrabili, rimandi infiniti ad altri articoli e commi di difficile interpretazione sembrano talvolta ostacolare la comprensione del cittadino. </p><p>Il risultato &#232; un paradosso tutto italiano: ogni giorno vengono prese decisioni che cambiano la vita quotidiana. Tasse, bonus, diritti, doveri, ma la collettivit&#224; resta spesso in una condizione di incertezza. L&#8217;informazione che giunge attraverso i canali tradizionali si limita frequentemente ai titoli dei telegiornali, spesso condizionati dalle polemiche tra le forze politiche o dal rumore dei social media.</p><p><strong>Gazzetta Civica </strong>nasce per abbattere questo muro.</p><div class="embedded-publication-wrap" data-attrs="{&quot;id&quot;:8381391,&quot;embedding_publication_id&quot;:8381391,&quot;name&quot;:&quot;Gazzetta Civica&quot;,&quot;logo_url&quot;:&quot;https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!uUQH!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F029191a1-0d1f-4eab-a984-ca2129eb9f6b_500x500.png&quot;,&quot;base_url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it&quot;,&quot;hero_text&quot;:&quot;Oltre i titoli dei giornali e le urla della politica: analizziamo i fatti nudi e crudi delle Camere per dirti chi lavora davvero e cosa sta cambiando.&quot;,&quot;author_name&quot;:&quot;Gazzetta Civica&quot;,&quot;show_subscribe&quot;:true,&quot;logo_bg_color&quot;:&quot;#F5F2EC&quot;,&quot;language&quot;:&quot;it&quot;}" data-component-name="EmbeddedPublicationToDOMWithSubscribe"><div class="embedded-publication show-subscribe"><a class="embedded-publication-link-part" native="true" href="https://www.gazzettacivica.it?utm_source=substack&amp;utm_campaign=publication_embed&amp;utm_medium=web&amp;embedding_publication_id=8381391"><img class="embedded-publication-logo" src="https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!uUQH!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F029191a1-0d1f-4eab-a984-ca2129eb9f6b_500x500.png" width="56" height="56" style="background-color: rgb(245, 242, 236);"><span class="embedded-publication-name">Gazzetta Civica</span><div class="embedded-publication-hero-text">Oltre i titoli dei giornali e le urla della politica: analizziamo i fatti nudi e crudi delle Camere per dirti chi lavora davvero e cosa sta cambiando.</div></a><form class="embedded-publication-subscribe" method="GET" action="https://www.gazzettacivica.it/subscribe?embedding_publication_id=8381391"><input type="hidden" name="source" value="publication-embed"><input type="hidden" name="autoSubmit" value="true"><input type="email" class="email-input" name="email" placeholder="Digita la tua email..."><input type="submit" class="button primary" value="Iscriviti"></form></div></div><p>Lo scetticismo nei confronti della politica ha raggiunto livelli significativi. Spesso si percepisce una distanza tra il linguaggio istituzionale e la realt&#224; dei cittadini, e la sostanza delle leggi rischia di perdersi tra le promesse elettorali e la propaganda.</p><p>L&#8217;obiettivo non &#232; alimentare il tifo politico n&#233; aggiungere ulteriore commento al dibattito mediatico. Gazzetta Civica punta ad analizzare i fatti direttamente alla fonte:  i documenti ufficiali, i resoconti delle Camere, la Gazzetta Ufficiale.</p><p style="text-align: justify;">Nelle prossime settimane e mesi, riceverai analisi divise in due percorsi:</p><ol><li><p><strong>Norme Distillate:</strong> Il testo di legge viene privato del burocratese per spiegare cosa cambia concretamente per il cittadino. Nessuna opinione, solo l&#8217;esposizione dei fatti.</p></li><li><p><strong>A Verbale:</strong> Un&#8217;analisi nel merito del dibattito parlamentare. Questa rubrica esamina gli interventi di deputati e senatori riguardanti una determinata legge ed estrae i punti e gli argomenti principali portati in aula. Viene cos&#236; offerto il contesto necessario per comprendere le motivazioni reali dietro ogni scelta, oltre la propaganda.</p></li></ol><p class="button-wrapper" data-attrs="{&quot;url&quot;:&quot;https://www.gazzettacivica.it/about&quot;,&quot;text&quot;:&quot;Scopri di pi&#249;&quot;,&quot;action&quot;:null,&quot;class&quot;:null}" data-component-name="ButtonCreateButton"><a class="button primary" href="https://www.gazzettacivica.it/about"><span>Scopri di pi&#249;</span></a></p><p><strong>Gazzetta Civica</strong> &#232; un progetto appena nato. Per questo motivo, non &#232; previsto un calendario di pubblicazione rigido. Le comunicazioni non avverranno con una frequenza prestabilita, ma solo in presenza di atti rilevanti che meritino di essere approfonditi. La qualit&#224; e la precisione dell&#8217;analisi rappresentano la priorit&#224; rispetto alla quantit&#224; dei contenuti inviati.</p><p>Per chi desidera superare il rumore mediatico e comprendere realmente il contenuto delle leggi che riguardano la propria vita, questo spazio rappresenta una risorsa dedicata.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Il Parlamento lavora, noi lo raccontiamo.</strong></p><p style="text-align: justify;">Benvenuto a bordo,</p><p style="text-align: justify;"><em>La Redazione di Gazzetta Civica</em></p><p style="text-align: justify;"></p>]]></content:encoded></item></channel></rss>